La principale differenza esistente tra convivenza di fatto e coppia di fatto è la formalizzazione del rapporto che nel primo caso avviene presso il proprio Comune di residenza e porta al riconoscimento di una serie di diritti e doveri nei confronti dell’altro che la coppia di fatto non prevedono.
Le novità entrate in vigore per unioni civili e coppie di fatto hanno portato anche alla definizione di nuove tutele per le convivenze di fatto, che comunque non prevedono stessi diritti e doveri previsti per le coppie sposate, sia nel caso di semplice convivenza, sia nel caso di convivenze regolamentate con contratto di convivenza. Prima di addentrarci nel capitolo convivenza di fatto cerchia di chiarire quali sono definizioni e differenze tra coppie di fatto e convivenze di fatto.
L’approvazione della legge Cirinnà ha portato alla definizione di nuovi diritti per persone che convivono e che erano esclusivamente riservati solo a coppie spostate ma per godere di quei determinati diritti bisogna non solo avere una convivenza ma trasformarla nella cosiddetta convivenza di fatto formalizzandola presso il proprio Comune di residenza. Il Comune rilascia poi i certificati di residenza e di stato di famiglia che alla coppia convivente di fatto previa dimostrazione della convivenza stessa attraverso prove testimoniali.
Se le unioni civili possono sussistere solo tra persone dello stesso sesso, le convivenze di fatto da formalizzare al registro anagrafe del proprio Comune di residenza valgono per le coppie che decidono di ufficializzare il loro legame ma senza sposarsi.
Per poter formalizzare una convivenza di fatto bisogna:
La legge stabilisce una serie di diritti e doveri nei casi di formalizzazione della convivenza di fatto.
La formalizzazione della convivenza di fatto implica diritti e doveri anche se chiaramente diversi da quelli previsti per i coniugi e che nel dettaglio sono:
Non esistono, però, per le convivenze di fatto, come per i coniugi, diritto alla fedeltà, e di conseguenza non esiste l’addebito per la separazione; diritto a subentrare nell’eredità dell’altro nel caso di decesso del convivente e nel caso di testamento bisogna comunque rispettare la successione per quote, così come non viene riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità dell’altro nel caso di scomparsa.
La coppia di fatto è rappresentata da due persone, sia eterosessuali che omosessuali, che sono legate da amore e convivono ma che non registrano in Comune la loro unione né la loro convivenza di fatto. Per le coppie di fatto non sono previsti diritti e doveri come quelli previsti per coniugi o conviventi di fatto.
Per le coppie di fatto che non formalizzano la loro unione né con unione civile né con convivenza di fatto la legge Cirinnà non prevede diritti ma dopo diverse sentenze che si sono susseguite nel tempo per diversi casi si è arrivati a prevedere per le coppie di fatto: