Convivenza di fatto e coppie di fatto significato e differenze

Quali sono vincoli e caratteristiche di convivenze di fatto e coppie di fatto e quali sono diritti e doveri goduti: chiarimenti

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Convivenza di fatto e coppie di fatto si

Esistono differenze tra convivenze di fatto e coppie di fatto?

La principale differenza esistente tra convivenza di fatto e coppia di fatto è la formalizzazione del rapporto che nel primo caso avviene presso il proprio Comune di residenza e porta al riconoscimento di una serie di diritti e doveri nei confronti dell’altro che la coppia di fatto non prevedono.

Le novità entrate in vigore per unioni civili e coppie di fatto hanno portato anche alla definizione di nuove tutele per le convivenze di fatto, che comunque non prevedono stessi diritti e doveri previsti per le coppie sposate, sia nel caso di semplice convivenza, sia nel caso di convivenze regolamentate con contratto di convivenza. Prima di addentrarci nel capitolo convivenza di fatto cerchia di chiarire quali sono definizioni e differenze tra coppie di fatto e convivenze di fatto.

Convivenza di fatto: il significato

L’approvazione della legge Cirinnà ha portato alla definizione di nuovi diritti per persone che convivono e che erano esclusivamente riservati solo a coppie spostate ma per godere di quei determinati diritti bisogna non solo avere una convivenza ma trasformarla nella cosiddetta convivenza di fatto formalizzandola presso il proprio Comune di residenza. Il Comune rilascia poi i certificati di residenza e di stato di famiglia che alla coppia convivente di fatto previa dimostrazione della convivenza stessa attraverso prove testimoniali.

Se le unioni civili possono sussistere solo tra persone dello stesso sesso, le convivenze di fatto da formalizzare al registro anagrafe del proprio Comune di residenza valgono per le coppie che decidono di ufficializzare il loro legame ma senza sposarsi.

Per poter formalizzare una convivenza di fatto bisogna:

  1. avere almeno 18 anni di età compiuti;
  2. essere persone stabilmente legate da un rapporto di coppia, sia eterosessuale sia omosessuale;
  3. non essere già unite in matrimonio o da un’unione civile;
  4. non avere rapporti di parentela o affinità, che non giustificano una convivenza di fatto;
  5. essere unite da un rapporto di reciproca assistenza materiale e morale.

La legge stabilisce una serie di diritti e doveri nei casi di formalizzazione della convivenza di fatto.

Diritti e doveri dei conviventi di fatto

La formalizzazione della convivenza di fatto implica diritti e doveri anche se chiaramente diversi da quelli previsti per i coniugi e che nel dettaglio sono:

  1. nessun diritto al mantenimento per il convivente economicamente più debole una volta conclusa la convivenza a meno che non sia stato esplicitamente previsto nel contratto di convivenza;
  2. impossibilità di chiedere all’altro somme spese per acquisti avvenuti durante la convivenza, a meno che uno dei due conviventi non abbia fatto dei prestiti all’altro o sostenuto un notevole sacrificio economico senza avere nulla in cambio:
  3. al termine della convivenza i beni mobili dell’arredamento della abitazione restano nella proprietà esclusiva di chi ne è titolare;
  4. in caso di malattia o ricovero ospedaliero di uno dei due, l’altro ha diritto di fargli visita, di assisterlo e di accedere alle sue informazioni personali, cose che prima valevano solo per coniuge e parenti;
  5. è possibile scegliere il convivente per prendere decisioni importanti in caso di malattia che comporta incapacità di intendere o di volere o di morte;
  6. diritto di visita al pari di un coniuge in caso di carcerazione del convivente;
  7. diritto al risarcimento del danno al pari di un coniuge in caso di morte dell’altro convivente avvenuta per illecito di terzi;
  8. diritto a continuare a vivere nell’abitazione della convivenza in caso di decesso dell’altro convivente;
  9. diritto ad essere nominato amministratore di sostegno se uno dei due conviventi viene dichiarato interdetto o inabilitato.

Non esistono, però, per le convivenze di fatto, come per i coniugi, diritto alla fedeltà, e di conseguenza non esiste l’addebito per la separazione; diritto a subentrare nell’eredità dell’altro nel caso di decesso del convivente e nel caso di testamento bisogna comunque rispettare la successione per quote, così come non viene riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità dell’altro nel caso di scomparsa.

Coppia di fatto: significato e differenza con convivenza di fatto

La coppia di fatto è rappresentata da due persone, sia eterosessuali che omosessuali, che sono legate da amore e convivono ma che non registrano in Comune la loro unione né la loro convivenza di fatto. Per le coppie di fatto non sono previsti diritti e doveri come quelli previsti per coniugi o conviventi di fatto.

Per le coppie di fatto che non formalizzano la loro unione né con unione civile né con convivenza di fatto la legge Cirinnà non prevede diritti ma dopo diverse sentenze che si sono susseguite nel tempo per diversi casi si è arrivati a prevedere per le coppie di fatto:

  1. affidamento condiviso in caso di separazione se la coppia ha figli minorenni;
  2. dovere di entrambe i genitori di provvedere a mantenimento ed educazione dei figli;
  3. diritto di uno dei due a subentrare all’altro nel contratto di affitto se l’altro muore;
  4. diritto a risarcimento del danno al pari di coniuge e convivente di fatto se l’altro decede per illecito di terzi ma in questo caso solo a condizione che venga effettivamente dimostrato il vincolo d’amore e stabile con l’altro.
  5. Tutti gli altri diritti e doveri per eredità, successioni, pensioni, sostentamento materiale o morale non sono ufficialmente previsti.