Non cambia il concetto di fondo del funzionamento del Redditometro 2022, secondo cui l'accertamento dell'Agenzia delle entrate è previsto nel caso in cui tra spese ed entrate vi sia una differenza di almeno il 20%. Si tratta della soglia minima per far ritenere che vi sia un'anomalia. Ai raggi X finiscono 4 grandi voci: consumi (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi); investimenti (immobiliari e mobiliari); risparmio; spese per trasferimenti.
Riecco il Redditometro, quello strumento utilizzato dall'Agenzia delle entrate per la verifica delle spese del contribuente rispetto alle entrate dichiarate.
La sussistenza di una forte differenza farebbe suonare un campanello d'allarme nelle stanze del fisco con conseguente avvio della procedura di controllo. Ma quali sono le novità del nuovo Redditometro 2022 entrato in vigore ufficialmente? Più precisamente:
Non cambia il concetto di fondo del funzionamento del Redditometro 2022, secondo cui l'accertamento dell'Agenzia delle entrate è previsto nel caso in cui tra spese ed entrate vi sia una differenza di almeno il 20%. Si tratta della soglia minima per far ritenere che vi sia un'anomalia.
Ai raggi X finiscono 4 grandi voci: consumi (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi); investimenti (immobiliari e mobiliari); risparmio; spese per trasferimenti.
Come spiegato dal dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, facendo sempre salva la prova contraria del contribuente, stabilisce che le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria,
In questo contesto non va dimenticata un importante orientamento della Corte di Cassazione sullo strumento del Redditometro, secondo cui la flessibilità degli strumenti presuntivi è imposta dall'articolo 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica.
Ogni sforzo va quindi compiuto per individuare la reale capacità contributiva del soggetto, pur tenendo presente l'importantissimo ausilio che può derivare dagli strumenti presuntivi, che non possono però avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato costituzionale, ma che richiedono un confronto con la situazione concreta.
Si ricomincia quindi dall'elenco con il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva: