L’Agenzia delle Entrate ha annunciato di aver nell'ultimo periodo concentrato la propria azione sui contribuenti che hanno beneficiato delle agevolazioni legate al regime forfettario in partita iva per l'anno 2021, esaminando con maggiore rigidità il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
I requisiti di accesso e permanenza nel regime forfettario e le cause di esclusione nel 2021
L’accesso e la permanenza nel regime forfettario nel 2021 erano regolati da specifici criteri, il cui rispetto è stato oggetto di attenzione durante i controlli dell’Agenzia delle Entrate. Il principale requisito riguarda il limite di ricavi percepiti nell’anno precedente, fissato a 65.000 euro. Ai fini del calcolo si fa riferimento ai ricavi effettivamente incassati e non alle fatture emesse, secondo il principio di cassa. Per chi ha iniziato l’attività in corso d’anno, tali limiti devono essere rapportati alla durata dell’esercizio.
I limiti principali:
- Spese per il personale dipendente o assimilato: Occorre rimanere entro il limite annuale di 20.000 euro. Questo valore comprende tutte le forme di retribuzione, compresi contributi e trattamenti di fine rapporto per collaboratori e dipendenti.
- Cause di esclusione: Non è possibile mantenere o accedere al regime forfettario se, nell’anno precedente, sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro. La presenza di partecipazioni in società di persone, associazioni senza personalità giuridica o imprese familiari costituisce un’ulteriore causa di esclusione. Allo stesso modo, il possesso di quote di controllo in SRL con attività riconducibile a quella esercitata singolarmente preclude il regime agevolato.
- Regimi speciali IVA: La fruizione di regimi speciali ai fini IVA rappresenta una causa ostativa automatica, come definito dall’articolo 1, comma 57, Legge 190/2014 (link Normattiva).
- Prevalenza dei rapporti con ex datori di lavoro: Nei primi due anni di attività autonomo-professionale, la quota dei ricavi derivante da ex datori di lavoro non può eccedere il 50% dei compensi totali.
- Compilazione corretta dei quadri dichiarativi: Errori od omissioni nei quadri LM e RS possono comportare la perdita del regime ed essere oggetto di ulteriori sanzioni.
La normativa vigente impone una puntuale verifica non solo al momento dell’ingresso, ma anche durante la permanenza nel regime. L’inosservanza di una qualsiasi delle condizioni sopra indicate comporta l’uscita dal regime agevolato, con obbligo di transitare al regime fiscale ordinario dall’anno successivo, fatte salve le ipotesi di superamento del limite di 100.000 euro, caso in cui l’abbandono è immediato.
Le nuove strategie di verifica: come si svolgono i controlli fiscali sulle partite IVA forfettarie
L’Amministrazione finanziaria ha implementato procedure avanzate per l’accertamento del rispetto dei requisiti in regime forfettario. Si evidenziano le principali strategie adottate:
- Incrocio tra dati bancari e fiscali: L’utilizzo dell’anagrafe dei conti correnti consente di monitorare i flussi in entrata e in uscita, confrontando quanto dichiarato con il reale andamento delle attività finanziarie.
- Verifiche documentali: L’Agenzia può richiedere tutta la documentazione bancaria (movimenti, saldi, bonifici), oltre alle fatture emesse e ricevute, per ricostruire l’effettivo volume d’affari secondo il principio di cassa.
- Software di analisi e fatturazione elettronica: Il ricorso a strumenti digitali e banche dati permette di individuare eventuali anomalie tra le somme incassate, le spese sostenute e quanto dichiarato (ad esempio, scostamenti tra ricavi risultanti dalla fatturazione elettronica e quelli dichiarati nel quadro LM).
- Questionari informativi e inviti a fornire chiarimenti: In caso di presunte irregolarità, ai contribuenti viene richiesta la produzione di giustificativi e prospetti riepilogativi, utili a confermare la legittimità del regime.
- Controlli il cui focus cambia nel tempo: Nel 2021 particolare attenzione è stata rivolta a chi aveva superato la soglia dei 65.000 euro o godeva di agevolazioni pur avendo cause ostative.
I controlli possono riguardare anche elementi patrimoniali e spese incoerenti rispetto ai redditi dichiarati, valutando la capacità contributiva effettiva attraverso accertamenti analitico-induttivi.
Controlli sui limiti di ricavi e sui flussi finanziari: metodi e impatto sulle dichiarazioni UNICO/LM e quadro RS
Le verifiche dell’Agenzia si sono progressivamente concentrate sul controllo dei ricavi effettivi rispetto ai limiti stabiliti, attraverso l’incrocio tra:
- Movimenti bancari e importi dichiarati: Vengono analizzate tutte le operazioni, inclusi bonifici, accrediti su carte prepagate e altre forme di pagamento, per verificare la corrispondenza con i dati indicati nei modelli dichiarativi UNICO/LM.
- Fatture e incassi: Tutte le fatture devono avere riscontro nei movimenti finanziari. In particolare, il nuovo sistema di fatturazione elettronica rafforza il controllo tramite la tracciatura digitale.
- Quadro RS: I righi da RS371 a RS381 richiedono l’indicazione di specifici dati economici, come costi, consumi e altri elementi, che, se compilati in modo difforme o incompleto, attivano verifiche ulteriori. Il mancato rispetto di tali adempimenti, benché ritenuto spesso secondario, è sanzionato e può portare a controlli più stringenti.
Elemento verificato |
Tecnica di controllo tipica |
Ricavi/compensi |
Analisi degli accrediti bancari e confronto con quadro LM |
Quadro RS |
Riscontro tra i dati fiscali e la documentazione di supporto, verifica dell’inserimento di tutte le spese e dei consumi anche promiscui (al 50%) come da prassi dell’Agenzia |
Superamento cause ostative |
Incroci automatici tra banche dati fiscali, assicurative e anagrafiche |
L’omessa o errata compilazione dei quadri dichiarativi può non solo comportare sanzioni, ma anche una riliquidazione della posizione fiscale con effetti su tutto il carico impositivo dell’anno oggetto di controllo (es: passaggio dal regime agevolato a quello ordinario con contestuale ricalcolo di imposte e contributi).
Risposta dell’Agenzia delle Entrate: dagli inviti a fornire documentazione alle ricostruzioni presuntive. Cosa occorre fare per cercare di evitare sanzioni
In presenza di anomalie, l’Agenzia delle Entrate attiva iter strutturati che prevedono:
- Inviti a produrre documentazione: Ai titolari di partita IVA in regime agevolato viene richiesto di presentare, entro termini stringenti, tutta la documentazione atta a dimostrare la correttezza delle dichiarazioni (fatture, estratti conto, prospetti di riconciliazione tra incassi e dichiarato).
- Questionari informativi: In caso di dubbi circa i requisiti o la presenza di cause ostative, viene somministrato un questionario per acquisire dettagli su rapporti lavorativi, partecipazioni societarie e altre eventuali criticità.
- Ricostruzione presuntiva dei redditi: Se il contribuente non risponde alle richieste, la posizione viene ridefinita con metodo presuntivo, utilizzando dati già in possesso dell’Amministrazione e riconoscendo solo i contributi previdenziali tracciabili come costi deducibili.
- Ricalcolo analitico-induttivo: In mancanza di dati difensivi, si applica un procedimento che determina la base imponibile IRPEF, IVA ed eventuali contributi sulla base delle informazioni medie del settore e delle somme accreditate.
L’assenza di collaborazione comporta quasi sempre l’esclusione dal regime speciale e un aumento considerevole delle somme dovute, mentre la risposta puntuale può consentire di correggere errori involontari o segnalare incongruenze nei dati in possesso del Fisco.
Le conseguenze degli accertamenti: sanzioni, esclusione dal regime agevolato e obblighi fiscali
Gli accertamenti conclusi con esito negativo generano diverse ripercussioni sul contribuente. Oltre al ricalcolo delle imposte dovute secondo il regime ordinario, con applicazione di aliquote IRPEF progressive, addizionali locali e contributi previdenziali integrali, il soggetto è esposto anche a una pluralità di sanzioni amministrative.
- Dichiarazioni infedeli o omissioni: La sanzione principale viene applicata all’attività ritenuta più grave, solitamente l’omessa presentazione della dichiarazione IVA, con incrementi per il cumulo delle infrazioni (art. 12, D.Lgs. 472/1997 - link Normattiva).
- Assenza di scritture contabili: Nel regime forfettario non è obbligatoria una contabilità strutturata, ma l’assenza di documenti giustificativi impedisce di avvalersi di detrazioni e deduzioni non automatiche, aggravando il debito fiscale.
- Effetto retroattivo sul regime: Chi non aveva i requisiti nel 2021 perde la possibilità di accedere o restare nel forfettario anche negli anni successivi, con possibile applicazione retroattiva delle regole ordinarie per più periodi d’imposta.
- Riliquidazione dei tributi: Il carico fiscale può risultare più che raddoppiato, poiché il mancato riconoscimento dell’IVA a credito, l’assenza di costi deducibili ulteriori oltre ai contributi previdenziali e il passaggio alle aliquote ordinarie comportano un incremento delle imposte.
L’applicazione delle sanzioni è maggiorata del 10% se i redditi accertati risultano superiori del 10% a quelli dichiarati, ampliando ulteriormente la portata delle conseguenze economiche per il contribuente oggetto di verifica.
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