Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, se emergono errori in un bilancio condominiale approvato è possibile correggerli, convocando nuovamente l’assemblea per una nuova approvazione dello stesso documento, perchè l’amministratore non ha il potere di effettuare modifiche autonomamente, ma agisce come esecutore delle decisioni prese in assemblea.
Cosa si può fare se ci sono errori nel bilancio condominiale approvato? Il bilancio condominiale è il rendiconto di fine anno che riguarda la gestione economico-finanziaria del condominio.
Si tratta di un documento molto importante che deve riportare in maniera chiara e dettagliata tutte le spese effettuate dall'amministratore di condominio nel corso della sua gestione, il modo in cui le risorse finanziarie del condominio sono state impiegate nel periodo interessato ed eventuali pendenze alla fine del periodo.
Il bilancio condominiale deve essere approvato dall'assemblea di condominio. Vediamo cosa accade nel caso in cui emergano errori nel documento.
Se da una revisione del bilancio condominiale dovessero emergere errori, è possibile contestare e impugnare la delibera di approvazione dell’assemblea.
L’errore in un bilancio può essere di calcolo, per esempio, la somma complessiva si discosta dalle singole voci riguardanti una spesa o un gruppo di spese, o per la ripartizione delle somme si applica un criterio di divisione diverso da quello previsto dalla legge o dal regolamento.
L’errore può essere anche omissivo, non viene, cioè precisamente indicato un costo sostenuto durante l’anno. In tal caso, è possibile chiedere subito una invalidazione della delibera approvativa.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29618/2022, per correggere un bilancio condominiale, è necessario convocare nuovamente l’assemblea per una nuova approvazione dello stesso documento, perchè l’amministratore non ha il potere di effettuare modifiche autonomamente, ma agisce come esecutore delle decisioni prese in assemblea.
Ogni condomino può, dunque, contestare il bilancio in sede di assemblea, che deve procedere alla sua revisione e, se l’amministratore non dovesse effettuare le dovute correzioni, si può impugnare la delibera entro 30 giorni che decorrono dall’approvazione della stessa.
Un rendiconto errato, ma che non comporta sostanziali modifiche della situazione patrimoniale del condomino, se viene impugnato entro 30 giorni, è annullabile.
E’, invece, del tutto nullo il rendiconto non veritiero, quello che, per esempio, esclude delle entrate che sono effettivamente avvenute.
Se dal bilancio emergono errori o omissioni, anche se è già stato approvato dall'assemblea dei condòmini, tali da implicare un danno patrimoniale al condominio, quest’ultimo può agire nei confronti del proprio amministratore per chiederne spiegazioni.
In alcuni casi, più estremi, è anche possibile agire per vie legali, avviando un'azione giudiziale rivolgendosi direttamente ad un organismo di mediazione.