Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, nei casi di usufrutto, comodato e usucapione di case e terreni se muore proprietario o beneficiario, l’immobile dato o ricevuto resta a chi ne ha ricevuto il godimento reale del bene o torna al legittimo proprietario a seconda delle diverse regole stabilite.
Cosa succede in caso di usufrutto, comodato e usucapione case e terreni se muore proprietario o beneficiario? Usufrutto, comodato d’uso e usucapione sono forme di trasferimento di una proprietà di una casa, un terreno o altro immobile che prevedono regole differenti.
Secondo quanto previsto dalle leggi 2023, nei casi di usufrutto di una casa o un terreno, in caso di morte dell’usufruttuario di casa, l’usufrutto decade. Generalmente, l’usufrutto di casa o altro immobile può essere a tempo determinato o fino a fine vita dell’usufruttuario per cui quando l’usufruttuario decede, l’usufrutto si estingue definitivamente e subito il nudo proprietario diventa automaticamente proprietario esclusivo della casa.
Quando muore l’usufruttuario di un terreno o una casa, il nudo proprietario diventa proprietario dell’immobile a tutti gli effetti della casa di cui acquisisce ogni diritto reale di godimento del bene, il passaggio avviene in automatico e la legge non prevede l’obbligo di rivolgersi al notaio.
Non serve, infatti, alcun atto notarile che certifichi la morte dell’usufruttuario né che il nudo proprietario diventa proprietario esclusivo della casa perché tutto avviene in maniera automatica. L’unico obbligo che deve essere rispettato quando muore l’usufruttuario di casa è quello di provvedere alla voltura catastale, allegando il certificato di morte dell’usufruttuario, per cancellare il diritto di usufrutto.
In presenza di eredi del dell’usufruttuario defunto, precisiamo che non esiste diritto correlato all’usufruttuario per gli eredi. Gli eredi dell’usufruttuario devono, infatti, sempre restituire l’immobile, casa o terreno, usato dal soggetto defunto al nudo proprietario.
Il comodato d’uso gratuito permette ad un soggetto di dare una casa, un terreno o altri immobile ad una terza persona o a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato, al termine del quale, quindi, l’immobile deve essere restituito al legittimo proprietario che cede il godimento del bene alla terza persona.
Alla morte del comodatario, il comodante ha la facoltà di chiedere agli eredi la restituzione del bene, casa o terreno che sia, e se ciò non avvenisse, gli eredi subiscono l'obbligo del comodatario. Alla morte del comodante, invece, si estingue completamente il comodato precario.
In particolare, stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, nel comodato d’uso di casa, terreno o altro immobile a tempo indeterminato, la morte del comodatario, cioè di chi ha ricevuto l’immobile in comodato d’uso, non estingue automaticamente il rapporto, ma il comodato può cessare solo quando il comodante chieda agli eredi la restituzione dell’immobile.
Nel caso di morte del comodante, cioè colui che da una casa o un terreno in comodato d’uso, scatta la risoluzione del comodato con l’attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione dell’immobile.
Passando, invece, al caso dell’usucapione e delle sue conseguenze nel caso di decesso di legittimo proprietario o di chi acquisisce la casa o il terreno per usucapione, secondo le leggi in vigore, se una persona ottiene tramite usucapione una casa o altro immobile, e quindi ha già trascritto la sentenza del giudice nei pubblici registri, il bene fa ormai irrevocabilmente parte del suo patrimonio, per cui alla morte del legittimo proprietario il bene usucapito dalla terza persona, che si una casa, un terreno o altro immobile, non rientra più nel suo patrimonio ereditario ma è di esclusiva proprietà del nuovo proprietario.
Ciò significa che alla morte di quest’ultimo, la casa o il terreno si trasferisce agli eredi senza alcun intervento del tribunale. Se, invece, alla morte del legittimo proprietario, chi ha usato e si è occupato e preso cura della casa o del terreno per un lungo periodo di tempo che, però, non copre l’arco temporale dei 20 anni necessari per avere l’usucapione della casa e dei 15 anni necessari per avere l’usucapione del terreno, deve restituire l’immobile agli eredi del legittimo proprietario defunto.