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Decreto ingiuntivo su fattura elettronica, come farlo correttamente. Procedura, regole, condizioni, costi e tempistiche

Il decreto ingiuntivo su fattura elettronica è uno strumento rapido per il recupero crediti. Regole, documenti, presupposti di validità, novità normative e particolarità applicative.

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Decreto ingiuntivo su fattura elettronic

Il procedimento monitorio, strumento centrale nell'ordinamento giuridico per il recupero rapido di somme non pagate, si è adattato all'evoluzione digitale, riconoscendo la validità della fattura in formato elettronico come strumento di prova per la richiesta di un decreto ingiuntivo. Sia le imprese sia i lavoratori autonomi, in presenza di crediti derivanti da prestazioni di servizi o forniture di beni, hanno oggi la possibilità di facilitare il recupero delle somme vantate grazie alla digitalizzazione delle prove documentali.

Comprendere come funziona il decreto ingiuntivo su fattura elettronica è fondamentale per muoversi con efficacia all'interno delle procedure di recupero credito, rispettando le regole formali e sostanziali richieste dalle vigenti normative e dai più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Cos'è il decreto ingiuntivo e quali sono le sue caratteristiche principali

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal giudice su richiesta del creditore, tramite il quale si ordina al debitore il pagamento di una somma di denaro o la restituzione/consegna di determinati beni. Tra le caratteristiche salienti di questo strumento si evidenzia l'adozione del provvedimento in assenza - nella fase iniziale - di contraddittorio tra le parti: il debitore ha modo di difendersi solo successivamente all'emissione, tramite l'opposizione:

  • Sommario e rapido: la procedura si svolge in tempi ridotti rispetto a un giudizio ordinario.

  • Fondato su prova scritta: il giudice concede il decreto solitamente solo quando il credito è documentato attraverso atti la cui rilevanza probatoria sia riconosciuta dalla legge (ad esempio contratti, estratti conto, fatture elettroniche regolarmente trasmesse allo SDI).

  • Possibilità di opposizione: il debitore, ricevuta la notifica, può proporre opposizione entro 40 giorni, dando così luogo a un ordinario giudizio con pieno contraddittorio tra le parti.

  • Titolo esecutivo: decorso inutilmente il termine per l'opposizione, il decreto assumerà efficacia esecutiva, consentendo al creditore di procedere, nei limiti di legge, a pignoramenti e altre forme di esecuzione forzata (art. 647 c.p.c.).

La possibilità di richiedere un decreto ingiuntivo presuppone l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile - ovvero, un credito di cui siano chiare l'esistenza, la misura e la scadenza - risultante da adeguata documentazione. La digitalizzazione e la trasmissione delle fatture tramite il Sistema di Interscambio rendono più veloce e sicura la fase di presentazione delle prove, facilitando notevolmente anche la fase iniziale del procedimento monitorio.

La procedura per ottenere un decreto ingiuntivo su fattura elettronica: regole e documentazione richiesta

Per ricevere un decreto ingiuntivo fondato su una fattura elettronica, il creditore deve rispettare una serie di adempimenti formali e sostanziali che garantiscono la correttezza e la validità della richiesta:

  • Deposito telematico del ricorso: il procedimento inizia con la presentazione al giudice competente di un ricorso, redatto secondo la normativa vigente, tramite il sistema di deposito telematico degli atti.

  • Prova del credito: elemento centrale è la produzione della fattura elettronica, che deve essere trasmessa regolarmente attraverso il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate e presentata in formato .xml, esattamente come generata dal sistema. L'estrazione deve avvenire direttamente dal cassetto fiscale dell'emittente, assicurando autenticità e immodificabilità del documento.

  • Comunicazioni di invio e consegna: secondo alcune interpretazioni giurisprudenziali e soprattutto nei primi mesi dopo l'entrata in vigore della normativa aggiornata, può essere utile allegare anche le comunicazioni di invio e ricezione via PEC, che attestano l'effettiva trasmissione al destinatario.

  • Ulteriore documentazione (se richiesta): Il giudice può richiedere, in casi specifici o su base prudenziale, anche l'estratto autentico delle scritture contabili o la conferma della registrazione nei registri tenuti digitalmente, nel rispetto della normativa fiscale e civilistica in tema di tenuta della contabilità.

Durante la fase istruttoria il giudice svolge una valutazione sommaria sulla fondatezza della richiesta e sulla regolarità dei documenti prodotti. La fase è quindi incentrata sulla documentazione digitale e sulle caratteristiche di integrità e autenticità garantite dalla fattura elettronica trasmessa tramite SDI. Il provvedimento deve poi essere notificato al debitore entro i termini di legge, generalmente tramite ufficiale giudiziario o - per le imprese - preferibilmente tramite posta elettronica certificata, sfruttando l'infrastruttura digitale per una notifica rapida, economica e tracciabile:

Fase

Documentazione richiesta

Ricorso telematico

Ricorso redatto con motivazione, attestazione del credito, eventuale storico comunicazioni tra creditore e debitore

Prova del credito

Fattura elettronica in formato .xml, estratta dal cassetto fiscale, più eventuali ricevute di consegna PEC

Registrazioni contabili

Eventuali estratti autentici o conferma della corretta tenuta dei registri digitali

Requisiti e presupposti di validità della fattura elettronica come prova

Affinché la fattura elettronica costituisca prova idonea per ottenere un decreto ingiuntivo, devono essere soddisfatti requisiti precisi indicati dalla normativa e interpretati dalla giurisprudenza:

  • Autenticità e immodificabilità: la fattura deve essere stata trasmessa al SDI e mantenere il formato originale (.xml). Questo garantisce che il documento non subisca alterazioni e corrisponda a quello inviato all'Agenzia delle Entrate.

  • Integrità digitale: L'intero ciclo, dall'emissione all'archiviazione, deve essere tracciabile attraverso ricevute di invio e ricezione (ancora più importante in caso di contestazioni).

  • Conformità fiscale e civilistica: La fattura deve essere emessa secondo le regole stabilite dalla legge sia lato fiscale che civilistico; la sua corretta tenuta e registrazione garantisce validità ai fini probatori.

  • Riferibilità del credito: Il contenuto della fattura elettronica deve consentire l'individuazione inequivoca del credito, specificando la prestazione, l'importo e il soggetto obbligato.

Le modifiche normative più recenti hanno eliminato dubbi riguardo l'idoneità della e-fattura come prova scritta, assimilando la sua efficacia probatoria a quella degli «estratti autentici delle scritture contabili» mantenendo però, per casi particolari come quello dei professionisti, la necessità di atti integrativi (ad esempio il parere di congruità dell'ordine professionale per gli onorari degli avvocati).

La validità probatoria della fattura elettronica è oggi sancita dall'articolo 634 del codice di procedura civile, così come modificato dal correttivo Cartabia, che ha recepito la prassi consolidata e le innovazioni tecnologiche del sistema fiscale italiano imperniato sull'uso del SDI.

Le ultime novità normative: il correttivo Cartabia e l'art. 634 c.p.c.

Il quadro regolamentare del procedimento per ottenere un decreto ingiuntivo sulla base di una fattura elettronica è stato aggiornato dal cosiddetto correttivo Cartabia (D.lgs. 164/2024). Il legislatore ha così fornito un'interpretazione uniforme e definitiva alla questione dell'idoneità probatoria dell'e-fattura:

  • Il nuovo decreto legislativo 31 ottobre 2024 n.164 interviene, tra l'altro, sull'art. 634 c.p.c., riconoscendo che:

  • Per i crediti derivanti da forniture di beni, somme di denaro e prestazioni di servizi da parte di imprenditori e lavoratori autonomi, le fatture elettroniche trasmesse via SDI costituiscono «prova scritta idonea», eliminando le divergenze interpretative finora esistenti tra diversi tribunali.

  • Grazie a questa innovazione, la fattura elettronica assume un valore legale pienamente assimilabile agli estratti autentici delle scritture contabili, rendendo il procedimento monitorio più snello.

Decorrenza e ambito applicativo delle nuove norme riguardano i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, anche se è sempre consigliabile valutare puntualmente ogni singola posizione qualora sussistano elementi peculiari.

Casi particolari e limiti: professionisti, onorari e altri documenti integrativi

Nonostante le semplificazioni normative, in presenza di onorari professionali o crediti di natura particolare la fattura elettronica potrebbe non bastare per ottenere il provvedimento monitorio. L'art. 636 c.p.c. dispone infatti che, nel caso di parcelle professionali, occorre aggiungere:

  • Parere di congruità dell'ordine professionale: la richiesta di pagamento di un onorario da parte di professionisti (come avvocati, ingegneri, architetti e commercialisti) necessita, oltre alla fattura elettronica in formato .xml, del preventivo parere emesso dall'Ordine di appartenenza sulla congruità della parcella.

  • Determinabilità del credito: In mancanza di accordi tra le parti sui compensi, il credito non è considerato “liquido e certo” senza tale approvazione formale.

  • Altri documenti integrativi: In alcune situazioni specifiche possono essere richiesti documenti aggiuntivi, come comunicazioni di incarico, accordi scritti sulle modalità di pagamento o estratti delle scritture contabili sottoscritti e autenticati secondo le previsioni di legge.

Le diverse giurisprudenze, anche recenti (art. 636 c.p.c.), sottolineano che il rispetto di questi requisiti è condizione imprescindibile per la concessione di un decreto ingiuntivo relativo al pagamento di onorari professionali. Ciò garantisce una maggiore tutela sia per il creditore sia per il debitore, assicurando la correttezza e la trasparenza delle richieste avanzate.

Il procedimento monitorio basato sulla fatturazione elettronica si distingue per la sua efficienza sia in termini di tempi sia di costi rispetto ad altri strumenti di recupero credito. Dopo la presentazione del ricorso e la verifica dei requisiti documentali:

  • Tempistiche: In genere, il decreto viene emesso tra i 30 e i 90 giorni dalla presentazione della domanda, anche grazie alla prova informatica della fattura.

  • Notifica: Una volta emesso, il provvedimento deve essere notificato al debitore entro 60 giorni, preferibilmente tramite PEC per imprese e professionisti o tramite ufficiale giudiziario per soggetti differenti.

  • Costi: Sono previsti il pagamento del contributo unificato (variabile in base all'ammontare del credito) e le spese di notifica.

Il debitore che riceve la notifica ha 40 giorni per presentare opposizione. Qualora non vi sia opposizione o questa non sia accolta, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo e legittima l'avvio delle procedure esecutive di pignoramento.

In breve, il nuovo quadro normativo, unito ai vantaggi della digitalizzazione, ha reso la procedura del decreto ingiuntivo sulle fatture elettroniche più accessibile ed efficiente, pur richiedendo la massima attenzione al rispetto delle formalità legali e alla correttezza della documentazione prodotta.