Nel 2025 la disciplina fiscale relativa ai veicoli commerciali continua a rappresentare uno dei temi di maggiore interesse per imprese, professionisti e lavoratori autonomi. Gli aspetti correlati a deducibilità e detraibilità, in particolare per autocarri e furgoni, sono stati oggetto di interventi normativi e decisioni comunitarie che incidono direttamente sugli equilibri di bilancio delle aziende italiane.
L’acquisto e l’utilizzo di veicoli commerciali consente alle imprese di accedere a specifiche agevolazioni fiscali. La distinzione introdotta dalle recenti normative riguarda la possibilità di detrarre l’IVA all’acquisto dei veicoli destinati al trasporto di persone o cose e la deducibilità dei costi sostenuti, includendo anche la gestione ordinaria come carburante, manutenzione e pedaggi autostradali.
In sintesi, le principali percentuali di detrazione IVA applicabili sono così individuate:
La disciplina, aggiornata con la proroga stabilita dalla Decisione del Consiglio UE n. 2025/2411 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, conferma la validità della detrazione forfettaria del 40% fino al 31 dicembre 2025. Tale misura trova applicazione anche per le spese relative a manutenzione, riparazione, noleggio e leasing.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi e il Codice della Strada non coincidono nella classificazione dei veicoli, ma la distinzione a fini fiscali è basata sull’utilizzo effettivo e sulle caratteristiche tecniche. I principali casi previsti riguardano:
Nel caso di veicoli affidati ai dipendenti dietro corresponsione di corrispettivo, la detrazione dell’IVA può raggiungere il 100%, a patto che l’addebito sia pari al valore normale di mercato. Viceversa, in mancanza di tale corrispettivo, resta in vigore la detraibilità al 40%.
Dal primo gennaio 2025 la tassazione dei veicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti cambia radicalmente: la base imponibile viene determinata esclusivamente in funzione della tipologia di alimentazione del veicolo e non più in base alle emissioni di CO2.
Queste nuove aliquote incentivano la diffusione di mobilità sostenibile ed efficientano la gestione dei benefit aziendali, con un impatto significativo sul calcolo delle imposte per le aziende che scelgono di investire in flotte a basso impatto ambientale. Questo regime è confermato dalla Legge di Bilancio 2025.
Categoria Veicolo | Deducibilità Imposte Dirette | Detraibilità IVA | Massimale Costo |
Autocarri ≥ 35 q.li | 100% | 100% | Senza limite |
Autovetture < 35 q.li (uso promiscuo) | 70% | 40% | Senza limite |
Autovetture < 35 q.li (non assegnate) | 20% | 40% | 18.075,99 € |
Veicoli agenti/rappresentanti | 80% | 100% | 25.822,84 € |
Nel caso dei noleggi a lungo termine, le regole prevedono una deduzione del 20% sui canoni fino a un massimo di 3.615,20 € annui, mentre per gli agenti e i rappresentanti di commercio il limite sale a 5.164,57 €.
Dal punto di vista normativo, è rilevante distinguere tra autocarri fiscali e cosiddetti falsi autocarri. Per questi ultimi, il legislatore ha introdotto strumenti anti-elusivi volti a ricondurre, tra i veicoli soggetti a limiti fiscali, quei mezzi che, pur immatricolati come autocarri, per struttura e rapporti tecnici possono essere utilizzati come autovetture. Il criterio tecnico principale è il rapporto tra potenza e portata del veicolo: se pari o superiore a 180, il veicolo viene considerato fiscalmente come falso autocarro, con conseguente applicazione delle limitazioni.
I casi concreti seguono la normativa aggiornata, che tiene conto sia della destinazione d’uso comprovata, sia degli adempimenti richiesti (ad esempio, la necessità di registri di bordo dettagliati per dimostrare l’impiego esclusivo a fini aziendali).