Di chi è responsabilità abuso edilizio tra nuovo e vecchi proprietari, costruttori e imprese edili

Sia chi vende e sia chi compra casa deve essere a conoscenza delle norme sulle case con abuso edilizio e sapere chi è il responsabile.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
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Abuso edilizio: chi è il responsabile?

La responsabilità nel caso di abuso edilizio tra nuovo e vecchi proprietari, costruttori e imprese edili è del soggetto che l'ha posto in essere, quasi sempre il proprietario. Ma può anche esserci il caso dell'acquirente che modifica parti dell'immobile oggetto di abuso edilizio.

L'irregolarità urbanistica è ammessa nel caso in cui il mancato rispetto di un parametro sulla singola unità immobiliare sia entro il limite del 2% rispetto alle misure indicate nel titolo autorizzativo. O in caso di irregolarità geometriche, diversa collocazione degli impianti, modifica delle finiture di lieve entità, posti in essere durante l'esecuzione dell'opera oggetto di titolo abilitativo. Ma di chi è responsabilità abuso edilizio tra nuovo e vecchi proprietari, costruttori e imprese edili. Approfondiamo in questo articolo:

  • Abuso edilizio: chi è il responsabile

  • Quando si parla di abuso edilizio

Abuso edilizio: chi è il responsabile

Sia chi vende e sia chi compra casa deve essere a conoscenza delle norme sulle case con abuso edilizio. In questo modo riescono a capire quali sono i margini di manovra ovvero cosa possono fare. Chi vende l'immobile deve comunicare la situazione e, allo stesso tempo, va messa nero su bianco sia nel compromesso ovvero il contratto preliminare e sia nel rogito ovvero il contratto conclusivo. In caso contrario, chi acquista può impugnare l'accordo e chiederne l'annullamento.

Le norme parlano chiaro: la responsabilità nel caso di abuso edilizio tra nuovo e vecchi proprietari, costruttori e imprese edili è del soggetto che l'ha posto in essere, quasi sempre il proprietario. Ma può anche esserci il caso dell'acquirente che modifica parti dell'immobile oggetto di abuso edilizio.

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate a opere e spazi pubblici ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.

Quando si parla di abuso edilizio

Il concetto di abuso edilizio è molto ampio e comprende gli abusi edilizi gravi, gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, i lavori in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità, la lottizzazione abusiva. I cosiddetti abusi edilizi si configurano se le opere edilizie sono realizzate con varianti essenziali rispetto alle opere consentite. Oppure in totale difformità dal permesso di costruire o anche in mancanza del permesso di costruire.

Secondo il Testo Unico sull'edilizia, si ha infine lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione.

Ma anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto a elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Si ha lottizzazione materiale in seguito a un'attività materiale che consiste nell'inizio non autorizzato di opere finalizzate alla trasformazione urbanistica. Quella formale si verifica con il frazionamento e vendita di un terreno in lotti quando le operazioni denunciano la destinazione a scopo edificatorio del terreno.