Secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, è legale comunicare il licenziamento ad un lavoratore via e-mail, perché tale modalità di comunicazione, esattamente come la lettera cartacea, possiede tutti i requisiti della forma scritta fissati dalla legge.
Si può licenziare un dipendente via email o via Pec? E’ legale? Il licenziamento di un dipendente, per qualsiasi cause avvenga, e sia nel caso in cui si tratti di un lavoratore a tempo indeterminato e sia che si tratti di un lavoratore a termine, deve sempre essere comunicato entro specifici termini, che sono stabiliti dai singoli contratti nazionali Ccnl di assunzioni, e con determinate modalità. Vediamo quali sono.
La comunicazione del licenziamento di un dipendente, stando a quanto previsto dalla normativa e dai Ccnl in vigore, avviene generalmente con apposita lettera che il datore di lavoro invia al lavoratore.
La consegna può avvenire tramite raccomandata o anche a mano e si considera conosciuta quando è pervenuta al lavoratore.
Nella lettera non è necessario indicare la motivazione del recesso e, se non riporta ci motivi della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, deve comunque darne comunicazione.
Secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, è legale comunicare il licenziamento ad un lavoratore via e-mail, perché tale modalità di comunicazione, esattamente come la lettera cartacea, possiede tutti i requisiti della forma scritta fissati dalla legge n. 604/1966, che rappresentano il presupposto per la stesura della lettera di licenziamento.
La comunicazione del licenziamento può avvenire via email, a condizione, però, che il datore di lavoro si accerti che il dipende possa effettivamente riceverla. Dunque, ciò che rileva è la certezza che l’e-mail sia venuta a conoscenza lavoratore.
In genere, solo la Pec (posta elettrica certificata) o la firma digitale garantiscono l'effettivo invio e contestuale ricezione del documento, mentre la mail tradizionale rappresenta solo un documento informatico liberamente valutabile dal giudice.
La normativa attuale considera valide tutte le modalità che implicano la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità con la contestuale certezza che il lavoratore lo riceva, considerando che il licenziamento è un atto unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti solo quando viene effettivamente recapitato al destinatario che ne viene, così, a conoscenza.