E' valido un Cid firmato dal conducente auto che non è proprietario del veicolo o no

In assenza del modulo Cid è possibile chiedere alle persone presenti se sono disposte a testimoniare per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
E' valido un Cid firmato dal conducente

Cid firmato dal conducente auto non è proprietario, è valido?

Sebbene la compagnia assicuratrice non possa contestare il contenuto del modulo di Constatazione amichevole di incidente, nel caso di ricorso, la realtà è un'altra. I giudici assegnano infatti un valore inferiore al Cid firmato dal conducente che non è anche proprietario del mezzo.

La constatazione amichevole è tra gli strumenti più comodi per risolvere una controversia derivante da un incidente stradale. Nel caso in cui il sinistro sia di lieve entità, gli automobilisti coinvolti possono compilare un modulo, il Cid, in cui ricostruiscono la dinamica dei fatti. In questo modo facilitano il lavoro dei periti assicurativi e dunque riducono i tempi di risarcimento danni.

Condizione essenziale è naturalmente l'accordo tra le parti che implica l'assunzione di responsabilità da parte di uno dei guidatori. Anche se il Cid viene debitamente sottoscritto da entrambe le parti, il suo valore non è assoluto.

Uno degli automobilisti può infatti successivamente ritrattare e a determinate condizioni può anche ottenere ragioni. Ma adesso ci interessa approfondire un aspetto specifico:

  • Cid firmato dal conducente auto non è proprietario, è valido o no
  • Cassazione sul Cid firmato da chi non è il proprietario dell'auto

Cid firmato dal conducente auto non è proprietario, è valido o no

L'utilità del Cid va quindi ricercata nella possibilità di ottenere un rapido risarcimento del danno subito in incidenti stradali. La compagnia di assicurazione ha infatti l'obbligo di rimborsare il proprio assicurato entro 30 giorni se il modulo è firmato da tutti e due gli automobilisti.

In caso contrario ovvero se sul modulo (oggi chiamato Cai ovvero Constatazione amichevole di incidente) è presente una sola firma, i tempi raddoppiano.

Ma cosa accada se il Cid è firmato dal conducente auto che non è proprietario del veicolo? Conserva lo stesso la validità ai fini del risarcimento danni da parte della società assicuratrice? Sebbene la compagnia assicuratrice non possa contestare il contenuto del modulo di Constatazione amichevole di incidente, nel caso di ricorso, la realtà è un'altra. I giudici assegnano infatti un valore inferiore al Cid firmato dal conducente che non è anche proprietario del mezzo.

Cassazione sul Cid firmato da chi non è il proprietario dell'auto

Ecco quindi che, in merito al Cid firmato da chi non è il proprietario dell'auto, secondo la Corte di Cassazione, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario.

Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata dal giudice.

Tuttavia, anche in presenza di modello Cid sottoscritto dal proprietario, è fatto salvo il potere del giudice del merito, in materia di responsabilità di sinistro stradale, di valutare come preclusa la portata confessoria del cosiddetto Cid nell'esistenza di un accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto in quel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio.

L'incompatibilità logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro è, secondo la Corte, un momento antecedente rispetto all'esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria.

La Cassazione ricorda che la legge conferisce all'assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l'altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza.

La legge dice che, quando tale intervento ha luogo, la richiesta di estromissione è possibile se l'impresa interveniente riconosca la responsabilità del proprio assistito. Ora, è palese che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un'ulteriore indiretta conferma dell'esistenza del litisconsorzio necessario.