Nella gestione di un incidente stradale, la compilazione e la firma del modulo Cid (constatazione amichevole di incidente, o CAI) sono passaggi delicati dal valore probatorio significativo ma non assoluto. La costante evoluzione normativa in materia assicurativa, soprattutto con l'introduzione della CAI digitale prevista dal Regolamento IVASS n. 56/2025, impone nuove attenzioni sia nella compilazione che nel caso in cui sia necessario contestare un Cid già siglato. Nel 2025, questa procedura può essere effettuata sia in formato digitale che cartaceo, e il contenuto firmato può essere contestato ma solo secondo regole ben precise e prove concrete.
Secondo l'art. 143, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, il Cid sottoscritto da entrambi i conducenti fa presupporre, salvo prova contraria, che il sinistro sia avvenuto secondo la ricostruzione riportata. Tuttavia, si tratta di una presunzione relativa (“iuris tantum”): il giudice e le compagnie possono valutare prove che contraddicano tale versione. Infatti, la dichiarazione nel modulo CAI non costituisce prova incontrovertibile, ma solo punto di partenza, e la sua valenza può essere superata dalla dimostrazione di circostanze oggettive diverse da quelle riportate.
Le dichiarazioni presenti nel modulo valgono anche come “confessione stragiudiziale”, ma la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il giudice deve comunque valutare liberamente la dinamica reale e la compatibilità dei fatti. Una constatazione amichevole può essere invalidata anche in presenza di elementi tecnici e oggettivi, come perizie o rilievi incompatibili rispetto a quanto dichiarato.
La necessità di contestare un Cid firmato può emergere quando:
Non è legittimo modificare il Cid dopo la sottoscrizione, pena la configurazione del reato di falsità in scrittura privata ai sensi dell’art. 485 c.p. Qualsiasi contestazione deve essere attuata tramite la raccolta di prove concrete: testimonianze, rilievi tecnici o documentazione delle forze dell’ordine. La semplice denuncia verbale o la dichiarazione successiva prive di riscontri oggettivi non sono ritenute valide.
Contestare un modulo CAI o Cid firmato si basa sulla possibilità di fornire “prova contraria”. Sono ritenute efficaci:
Non è normalmente necessaria la querela di falso, salvo nei casi in cui la contestazione riguardi aspetti di falsificazione materiale (firme non autentiche, documenti alterati dopo la sottoscrizione). È invece sufficiente la presentazione delle proprie evidenze all’assicurazione e, se necessario, il ricorso in giudizio.
Affinché il modulo CAI abbia piena efficacia probatoria è richiesta una compilazione corretta e completa. In caso di errori sostanziali od omissioni la valenza del modulo può essere ridotta o annullata dal giudice. Importante ricordare:
L’elemento oggettivo più efficace resta l’incompatibilità tra la dinamica dichiarata e i danni accertati, come ribadito anche da recenti pronunce della Cassazione.
Il modulo CAI/Cid può essere compilato sia in formato digitale che cartaceo. La digitalizzazione, prevista obbligatoriamente a partire da luglio 2025, mantiene identiche le informazioni richieste:
Ricorda che la CAI digitale pone maggiore attenzione alla sicurezza della firma e alla trasmissione tempestiva dei dati, ma il modulo blu resta valido per chi preferisce la compilazione tradizionale. Per i dettagli sulle procedure in caso di incidente all’estero, consultare questa guida.
Generalmente, la compagnia assicurativa, una volta ricevuta la denuncia completa e il modulo CAI sottoscritto, deve formulare offerta di risarcimento:
La contestazione della dinamica può rallentare l’istruttoria e, in caso di disaccordi sostanziali, il danneggiato può attivare la Conciliazione Paritetica o ricorrere per via giudiziale. In caso di dubbi o controversie sull'indennizzo o sul comportamento della compagnia assicurativa, può essere utile rivolgersi agli organismi di conciliazione.