Nell’era della digitalizzazione, la questione del valore legale delle email non certificate riguarda non solo chi è un professionista o lavora in ambito aziendale o pubblico, ma ogni cittadino che utilizza la posta elettronica per comunicare informazioni rilevanti con valore giuridico. Un’email priva di certificazione, in linea generale, non è equiparata dalla normativa italiana a un documento con effetti probatori certi, tuttavia, negli ultimi anni, si sono susseguiti interventi della giurisprudenza e aggiornamenti normativi (tra cui le ultime sentenze della Corte di Cassazione e le linee guida dell’Autorità Garante per la Privacy) che rendono opportuno una analisi dei casi in cui la posta elettronica ordinaria possa acquisire valore negli ambiti previsti dalla legge.
Secondo l’ordinamento italiano, una semplice email – non inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) – è inquadrata come "documento informatico" ai sensi del D.lgs. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). In particolare, la giurisprudenza più recente (Cass. Civ. 11584/2024, 2607/2024, 19155/2019) e la disciplina dell’art. 2712 c.c. attribuiscono alla riproduzione informatica valore probatorio pieno dei fatti e delle cose rappresentate se la controparte in giudizio non contesta specificamente l’autenticità della comunicazione.
In sintesi, un messaggio di posta ordinaria può essere prodotto in causa come prova: il valore effettivo dipende dall’assenza di contestazioni o dall’esistenza di ulteriori riscontri oggettivi (come risposte dell’altra parte, riferimenti incrociati con altri documenti informatici, testimoni o elementi di fatto che consolidino l’attendibilità della comunicazione).
La posta elettronica non certificata in sé non garantisce:
Perciò, in caso di controversia, la persona che nega di aver scritto o letto un messaggio ordinario può smontarne facilmente la validità processuale, a meno che non intervenga il reciproco riconoscimento delle parti (ad esempio, tramite risposte o altre circostanze certe) o riscontri oggettivi estranei alla comunicazione stessa.
Due sono, secondo la prassi giudiziaria e la dottrina, le condizioni che possono elevare la mail ordinaria a prova accettabile in giudizio:
Nel contesto attuale, le email non certificate vengono frequentemente utilizzate nei procedimenti civili quando l’intenzione delle parti è dimostrata dal tenore delle comunicazioni, dalla continuità dello scambio e dall’assenza di smentite o contestazioni puntuali.
Il ricorso alle email non certificate come elemento probatorio è stato particolarmente discusso nei casi di contratti per corrispondenza, contestazioni di adempimenti, richieste documentali o comunicazioni fra aziende e clienti. Tuttavia, in tutti questi casi, la loro efficacia dipende dalla contestualizzazione e dal comportamento processuale delle parti coinvolte.
Nei casi in cui la mail ordinaria viene contestata (ad esempio, il destinatario afferma di non averla mai ricevuta, o sostiene l’alterazione del suo contenuto), il giudice è chiamato a valutare una pluralità di elementi, contemperando la libertà di prova con la necessità di garantire la sicurezza e la riferibilità dell’informazione digitale prodotta in giudizio (Cass. Civ. 14046/2024). La firma digitale o l’apposizione di sigilli elettronici avanzati rafforzano il valore probatorio, ma non sempre sono utilizzati nelle comunicazioni di tutti i giorni.
La PEC rappresenta il sistema di posta elettronica con effetti equiparati a quelli della raccomandata con ricevuta di ritorno. La normativa nazionale (Codice dell’Amministrazione Digitale, art. 1 lett. v-bis e disposizioni collegate) e la regolamentazione europea (Regolamento eIDAS n. 910/2014) prevedono che il messaggio trasmesso tramite PEC sia garantito da ricevute elettroniche di accettazione e consegna opponibili a terzi, certificando l’identità digitale del mittente, la data, l’ora e l’inalterabilità del contenuto.
Caratteristica | Email ordinaria | PEC |
Valore probatorio | Limitato, a discrezione del giudice | Equiparato a raccomandata AR (per invio e ricezione tra caselle PEC) |
Ricevuta di invio/consegna | Assente | Presente (accettazione/consegna, tracciabile) |
Sicurezza e integrità | Non garantita | Crittografia, integrità e data certa |
Validità internazionale | Riconoscimento parziale secondo i regolamenti locali | Riconosciuta nei Paesi UE secondo eIDAS |
Prova di identità mittente/destinatario | Debole | Elevata |
La PEC è obbligatoria in Italia per aziende, enti pubblici e professionisti iscritti ad albi. Per i privati cittadini non vige obbligo, ma dal punto di vista della tracciabilità e opponibilità delle comunicazioni risulta la via preferenziale per contratti, comunicazioni ufficiali, invio di atti, istanze amministrative e rapporti con la Pubblica Amministrazione.
È importante sottolineare che le comunicazioni da PEC a email ordinaria (e viceversa) non producono effetti certificativi; la piena validità si ha solo nello scambio tra due caselle PEC.
In base al Codice Civile, un accordo tramite email è valido quando consente di dimostrare con certezza la volontà delle parti (art. 1326 c.c.), a condizione che non sussistano forme particolari prescritte a pena di nullità (ad substantiam). La mail può essere considerata una prova scritta idonea, in particolare per:
Nei contratti per cui è richiesta la forma scritta (come quelli immobiliari), la validità è subordinata, secondo la disciplina vigente, all’applicazione di firme elettroniche avanzate, qualificate o digitali. L’assenza di firma digitale, in questi casi, esclude il pieno valore probatorio. Per i documenti informatici sottoscritti digitalmente e trasmessi per PEC, la validità è equiparata a quella degli atti sottoscritti e scambiati in modalità cartacea.
L’attività di gestione della posta elettronica aziendale è oggetto di regolamentazione stringente nel rispetto del principio di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR, Codice Privacy ex d.lgs. 196/2003, Statuto dei Lavoratori). Gli aggiornamenti più rilevanti sono il Provvedimento del Garante Privacy n. 364 del 6 giugno 2024 e le nuove linee guida che fissano una regola innovativa: la conservazione dei metadati (log) delle email è ammissibile senza vincoli aggiuntivi solo fino a 21 giorni; oltre questa soglia, occorrono misure di accountability, valutazioni di impatto, accordi sindacali e informativa trasparente agli interessati. Il mancato rispetto può comportare sanzioni amministrative rilevanti (vedi sanzione del Garante del 12 dicembre 2024 a Ambiente 2000 S.r.l.).
I punti salienti delle disposizioni più recenti:
Le nuove regole introdotte dal 2024 e confermate nel 2025 prevedono per tutte le aziende l’obbligo di adottare protocolli di autenticazione delle email (SPF, DKIM e DMARC) per assicurare la sicurezza e la corretta consegna delle comunicazioni. Questi sistemi riducono i rischi di falsificazione, spam e phishing, aumentando l’affidabilità della posta elettronica, allo stesso tempo rendendo più difficile contestare la paternità di una comunicazione se correttamente autenticata.
SPF (Sender Policy Framework) permette di identificare server autorizzati all’invio per conto di un dominio; DKIM (DomainKeys Identified Mail) applica una firma crittografica ai messaggi; DMARC stabilisce la policy di gestione delle email non conformi. Tali misure sono centrali nel nuovo scenario normativo e sono essenziali anche quando si utilizzano servizi esterni di invio email.
L'email ordinaria – pur potendo essere utile ai fini pratici della comunicazione informale o di bassa importanza – presenta lacune oggettive rispetto a raccomandata con avviso di ricevimento, PEC e fax per tutte quelle comunicazioni che richiedano tracciabilità, data certa e garantia legale opponibile. Solo la tradizionale raccomandata AR e la PEC assicurano opponibilità certa e certificata.
La posta elettronica ordinaria resta comunque ammessa in giudizio come indizio o elemento da valutare insieme ad altri mezzi di prova, ma non può, da sola, soddisfare i requisiti normativi in tutti i casi previsti dalla legge per la validità della comunicazione, ad esempio le convocazioni di assemblea condominiale, contratti ad substantiam e notifiche ufficiali.