Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore calzaturiero regola i rapporti lavorativi tra le aziende del comparto e i dipendenti in tutto il territorio nazionale. Questo accordo disciplina le condizioni di lavoro nelle imprese artigiane delle pelli, del cuoio, delle calzature e del settore tessile, coprendo la produzione di pelletterie, valigie, cartelle, sedili, calzature e abbigliamento di vario genere. Comprendiamo insieme quali sono i diritti in termini di ferie e permessi spettanti ai lavoratori secondo l'attuale normativa contrattuale.
I lavoratori assunti con contratto calzaturiero hanno diritto a un periodo di ferie annuali che varia in base all'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, il CCNL stabilisce:
Compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei dipendenti, il datore di lavoro può pianificare un periodo di ferie collettive pari a due settimane durante i periodi di minor attività produttiva. È importante sottolineare che il godimento delle ferie rappresenta un diritto irrinunciabile del lavoratore, necessario per garantire il suo recupero psicofisico.
In caso di malattia o infortunio durante le ferie, il periodo di riposo viene interrotto, a condizione che ci sia una comunicazione tempestiva al datore di lavoro, anche tramite PEC. Questo permette al lavoratore di usufruire successivamente dei giorni di ferie non goduti a causa dell'evento che ha determinato l'interruzione.
Per necessità operative o esigenze di servizio, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie, garantendo però a quest'ultimo:
Durante il periodo di ferie, i lavoratori con contratto calzaturiero mantengono il diritto alla normale retribuzione di fatto, senza subire alcuna trattenuta o decurtazione salariale. Questo principio è fondamentale per garantire la continuità reddituale durante i periodi di riposo.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Il calcolo di questa indennità avviene dividendo per 26 la retribuzione mensile, ottenendo così il valore giornaliero da moltiplicare per i giorni di ferie maturati e non fruiti.
Questa regola assicura che il lavoratore non perda il beneficio economico delle ferie anche in caso di interruzione del rapporto lavorativo prima di aver potuto usufruire dei giorni di riposo spettanti.
Il CCNL del settore calzaturiero prevede diverse tipologie di permessi retribuiti per i lavoratori, articolati in base alle diverse esigenze personali e familiari. Vediamo nel dettaglio le principali categorie:
Il personale con contratto calzaturiero dispone di 32 ore annue di permessi retribuiti da utilizzare nel corso dell'anno solare. Questi permessi rappresentano un'importante flessibilità per il lavoratore, consentendogli di assentarsi per necessità personali senza perdita di retribuzione.
Il CCNL calzaturiero riconosce inoltre:
Per fruire di questi permessi, l'interessato deve comunicare preventivamente all'azienda l'evento che dà diritto al permesso e i giorni in cui intende utilizzarlo.
Il contratto calzaturiero prevede anche:
Per quanto riguarda la procedura di richiesta, le assenze per permesso devono essere comunicate all'azienda nel giorno stesso in cui si verificano, entro 4 ore dall'inizio del normale orario di lavoro, salvo casi di accertato impedimento. Tali assenze devono essere inoltre giustificate entro i due giorni successivi.
Anche in caso di fruizione di permessi retribuiti, i lavoratori mantengono il diritto a percepire la loro normale retribuzione senza alcuna riduzione o trattenuta, garantendo così la continuità del reddito anche durante queste assenze autorizzate.
Il processo di maturazione di ferie e permessi segue regole precise nel CCNL calzaturiero. La maturazione avviene in modo progressivo durante l'anno lavorativo, con un sistema proporzionale che garantisce al lavoratore l'accumulo graduale di questi diritti.
Per quanto riguarda le ferie, il lavoratore matura circa 2,17 giorni di ferie al mese per chi lavora su 6 giorni (26 giorni annui divisi per 12 mesi) o 1,83 giorni al mese per chi lavora su 5 giorni (22 giorni annui divisi per 12 mesi). Nel caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, le ferie vengono calcolate proporzionalmente ai mesi di servizio effettivo.
Anche i permessi maturano progressivamente, con circa 2,67 ore al mese (32 ore annue divise per 12 mesi). Questo sistema garantisce che anche i lavoratori assunti in corso d'anno possano beneficiare di un numero di ore di permesso proporzionale al periodo lavorato.
Il CCNL calzaturiero stabilisce che determinati periodi di assenza non pregiudicano la maturazione di ferie e permessi. In particolare, contribuiscono alla maturazione:
Queste previsioni tutelano il lavoratore garantendo che, anche durante assenze legittime e regolamentate, continui l'accumulo dei diritti relativi a ferie e permessi.
Il CCNL calzaturiero prevede diverse forme di aspettative e congedi speciali per rispondere alle esigenze personali e familiari dei lavoratori. Questi istituti contrattuali rappresentano importanti strumenti di conciliazione tra vita lavorativa e personale.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con anzianità di servizio non inferiore a un anno, è prevista la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario. La durata di questa aspettativa può variare da un minimo di 15 giorni fino a un massimo di 4 mesi.
Il contratto riconosce anche alle lavoratrici che intraprendono terapie di fecondazione assistita la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 1 mese, fruibile anche a giorni per un totale di 21 giorni lavorativi. Questa previsione rappresenta un importante sostegno per le donne che affrontano questo percorso medico.
Una tutela significativa è quella prevista per i lavoratori donatori di midollo osseo, ai quali viene riconosciuto il diritto a permessi retribuiti per:
Questa previsione mira a incentivare un gesto di grande generosità e importanza sociale come la donazione di midollo osseo, garantendo al donatore la piena tutela economica e lavorativa.
Il CCNL calzaturiero contiene anche importanti misure a tutela delle lavoratrici vittime di violenza di genere. Oltre al diritto di astenersi dal lavoro per 3 mesi per motivi connessi al percorso di protezione (come previsto dalla legge), il contratto prevede la possibilità di prolungare tale congedo fino a un massimo di un ulteriore mese in caso di necessità di prolungamento dei percorsi di protezione.
Durante questo periodo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, inizialmente a carico dell'INPS e successivamente dell'azienda per l'eventuale mese aggiuntivo.
Il CCNL calzaturiero dedica particolare attenzione alle esigenze familiari dei lavoratori, prevedendo specifici permessi e congedi per la cura dei figli e dei familiari.
Per quanto riguarda i congedi parentali, il contratto prevede che per il periodo di congedo di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 (lettere a e b), l'indennità prevista nella misura del 30% della retribuzione sia integrata fino al 60% della retribuzione per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un'indennità superiore al 30%.
Questa integrazione rappresenta un importante sostegno economico per i genitori che scelgono di dedicare tempo alla cura dei propri figli nei primi anni di vita.
Il congedo di paternità obbligatorio, previsto dall'art. 27 bis del D.Lgs. n. 151/2001 della durata di dieci giorni lavorativi, viene incrementato di una giornata retribuita a carico dell'azienda, portando così il totale a 11 giorni lavorativi.
Questo rafforzamento del congedo di paternità testimonia l'attenzione del CCNL calzaturiero verso la genitorialità condivisa e il ruolo dei padri nella cura dei figli.
Il contratto riconosce 10 giorni annui non retribuiti per malattia del figlio di età compresa tra 3 e 8 anni, superando quanto previsto dalla normativa di legge che ne prevede solo 5. Questa estensione offre ai genitori maggiori possibilità di assistenza ai figli malati, facilitando la conciliazione tra responsabilità familiari e impegni lavorativi.
Tutte queste misure costituiscono un sistema integrato di tutele per la famiglia, che riconosce l'importanza del sostegno alla genitorialità e alla cura familiare come elementi fondamentali per il benessere dei lavoratori e per la società nel suo complesso.