Il nuovo assetto normativo sul congedo parentale 2025 introduce rilevanti modifiche in seguito alle recenti disposizioni inserite nella Legge di Bilancio. L’INPS, con la circolare n. 95/2025, ha fornito un quadro chiaro della disciplina aggiornata, destinata ai lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato. Le principali innovazioni incidono sull’indennità economica riconosciuta per i primi tre mesi di fruizione, elevandola all’80% della retribuzione, a condizione che il congedo sia richiesto entro sei anni dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore.
Questa revisione delle tutele ha effetti diretti sulla sostenibilità finanziaria delle famiglie e sulle strategie di conciliazione tra vita professionale e privata. L’intervento legislativo mira inoltre ad allinearsi agli indirizzi comunitari in materia di sostegno alla genitorialità e promozione del work-life balance, rispondendo alle esigenze emerse dal progressivo mutamento del contesto sociale e dal calo demografico nazionale.
Il congedo parentale si configura come periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso a entrambi i genitori lavoratori dipendenti, al fine di tutelare le esigenze di cura, crescita ed educazione dei figli nei primi anni di vita. La disciplina vigente prevede la possibilità di fruire del congedo sia per figli naturali che per minori adottati o affidati, entro specifici limiti temporali.
Per ogni figlio, ciascun genitore ha diritto a un massimo di sei mesi di congedo, fruibili anche in modo frazionato. Il totale cumulabile tra entrambi i genitori non può superare i dieci mesi complessivi, limite che può essere elevato fino a undici mesi nel caso in cui il padre usufruisca di almeno tre mesi, anche non continuativi. Se si tratta di un solo genitore, a questi spettano undici mesi di congedo da utilizzare anche non consecutivi.
I periodi di congedo parentale devono essere utilizzati entro i dodici anni di età del figlio. Tuttavia, le indennità economiche maggiorate introdotte di recente sono riconosciute solo se il congedo viene fruito nei primi sei anni di vita o, per i minori adottati/affidati, entro sei anni dall’ingresso in famiglia.
In caso di parto gemellare, i limiti individuali e complessivi si applicano a ciascun figlio.
Vi è piena libertà di scelta da parte del nucleo familiare nella pianificazione dei periodi di fruizione, sia in soluzione unica sia mediante frazionamento mensile, giornaliero o orario, secondo le necessità personali e lavorative; è esclusa ogni automatica ripartizione forzata.
In assenza di altri requisiti, trascorso il periodo indennizzabile, il genitore può richiedere ulteriori mesi di congedo; questi saranno però non retribuiti, salvo che il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico INPS, circostanza che permette comunque un’indennità pari al 30% anche oltre il periodo ordinario.
La disciplina attuale è delineata dettagliatamente dagli articoli 32 e 34 del D.Lgs. 151/2001.
Con la Legge 197/2022, per la prima volta è stata introdotta un’indennità più elevata per un mese di astensione facoltativa, pagata all’80%, accessibile a specifiche condizioni temporali e soggettive. Il percorso di rafforzamento è proseguito nel 2023 con la Legge 213/2023, che ha previsto l’innalzamento al 60% della retribuzione per il secondo mese, confermando la centralità di strumenti di sostegno a favore dei lavoratori genitori.
Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, ulteriori novità sono state formalizzate attraverso la modifica dell'articolo 34 del D.Lgs. 151/2001. L’intervento ha sancito una nuova progressione nell’indennità economica, riconoscendo tre mesi all’80% della retribuzione, mantenendo però invariati i limiti di durata totale del congedo. Tale misura si integra armoniosamente con le precedenti riforme, configurandosi come consolidamento di una policy avviata in risposta a direttive dell’Unione Europea, orientate alla promozione dell’equilibrio lavoro-famiglia e al contrasto alle disuguaglianze di genere.
La nuova indennità maggiorata introdotta dalla disciplina vigente è riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato. Sono escluse dal beneficio le categorie dei lavoratori autonomi e degli iscritti alla Gestione Separata. L’accesso a questa misura è vincolato a precisi requisiti soggettivi e temporali:
L’indennità maggiorata all’80% interessa i primi tre mesi indennizzabili che ogni genitore può richiedere in alternativa o in modalità ripartita, sempre nel rispetto dei limiti temporali sopra indicati. È prevista la possibilità che entrambi i genitori si avvicendino nell’astensione, ma non che uno possa trasferire all’altro la propria quota non utilizzata.
La normativa non innalza la durata massima del congedo parentale, bensì valorizza economicamente una porzione fino ad oggi trattata in modo meno vantaggioso dal punto di vista retributivo. Particolarmente rilevante, il beneficio si applica anche quando la fruizione del congedo parentale avvenga senza soluzione di continuità rispetto al termine del congedo di maternità o paternità.
Per definire la corretta spettanza dell’indennità, occorre dichiarare nella domanda telematica se l’altro genitore ha o non ha usufruito dell’aliquota maggiorata e, se sì, per quale misura, garantendo trasparenza e rispetto dei limiti previsti. Il rispetto di queste condizioni è necessario affinché il diritto venga correttamente riconosciuto e liquidato dall’INPS.
I mesi di congedo riconosciuti all’80% della retribuzione sono attribuiti a ciascun genitore come quota personale e non trasferibile; di conseguenza, se un genitore non utilizza la propria quota, questa non può essere ceduta all’altro componente della coppia. Tuttavia, le parti possono scegliere in modo autonomo e alternato quando assentarsi, purché nel rispetto dei limiti complessivi previsti dal regolamento.
La fruizione del congedo parentale può avvenire in modalità variabile secondo le singole necessità, ovvero:
Questa flessibilità consente ai nuclei familiari di articolare i periodi di astensione in funzione delle proprie esigenze organizzative personali, lavorative e di cura. È possibile anche alternare tra modalità, ad esempio combinando giorni interi e ore in diversi momenti, sempre nel rispetto delle comunicazioni dovute al datore di lavoro e dell’autorizzazione preventiva.
L’INPS, attraverso circolari e guide operative, ha chiarito che gli indennizzi sono riconosciuti secondo la modalità di fruizione effettiva comunicata e documentata dal lavoratore. Per la gestione amministrativa, la richiesta deve esplicitare l’opzione prescelta (giorni, ore o mesi), al fine di garantire una corretta ripartizione della tutela economica e dei flussi informativi aziendali.
La normativa aggiornata in materia di congedo parentale 2025 determina un marcato cambiamento nelle soglie di indennizzo riconosciute ai lavoratori dipendenti che usufruiscono del beneficio. Fino al 2022, i periodi di congedo parentale indennizzabili venivano compensati con una percentuale uniforme pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera, valida per la maggior parte dei mesi usufruibili salvo elevate condizioni reddituali.
L’iter di modifiche introdotte dalle Leggi di Bilancio ha progressivamente innalzato il riconoscimento economico. Nel dettaglio:
Resta invariata la disciplina per i restanti sei mesi, il cui indennizzo rimane fissato al 30%, indipendente dalla situazione reddituale.
Anno | 1° mese | 2° mese | 3° mese |
2022 | 30% | 30% | 30% |
2023 | 80% | 30% | 30% |
2024 | 80% | 60% | 30% |
2025 | 80% | 80% | 80% |
Le modifiche valorizzano così i primi tre mesi di astensione lavorativa, adeguando il sistema italiano agli standard richiesti dalle più avanzate economie europee sul piano della tutela alla genitorialità.
La fruizione del congedo parentale 2025 variabile in relazione alla data di nascita, adozione o affidamento del minore, nonché alla tempistica di utilizzo rispetto agli altri istituti obbligatori (maternità o paternità). Le nuove regole dell’indennità all’80% prevedono distinzioni precise, in base alla seguente articolazione:
Per le adozioni e gli affidamenti, il periodo di sei anni di decorrenza non è legato alla data di nascita ma si calcola dall’ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, le nuove percentuali non possono essere riconosciute oltre il compimento del sesto anno (o dal sesto anno dall’ingresso per adottati e affidati) e, comunque, mai oltre la maggiore età.
La procedura per la richiesta del congedo parentale 2025 si svolge esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale istituzionale dell’INPS, il Contact Center Multicanale (numero verde 803.164 da rete fissa o 06.164.164 da mobile) oppure tramite un ente di patronato abilitato. All’atto della domanda, il lavoratore dovrà specificare:
Una volta ricevuta comunicazione dell’avvio del congedo, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere i dati rilevanti tramite il flusso UniEmens utilizzando gli appositi codici evento applicabili:
Le somme anticipate dal datore a titolo di indennità saranno evidenziate nel medesimo flusso con il codice di conguaglio L331. Nei casi di errata esposizione o necessità di regolarizzazione, è previsto l’utilizzo del codice M047.
Per la corretta gestione, le aziende dovranno aggiornare i sistemi paghe e assicurare la tempestiva comunicazione con i lavoratori. Gli adempimenti, se non osservati con precisione, possono influenzare sia i diritti individuali sia gli obblighi contributivi e fiscali dell’organizzazione.
Dal punto di vista fiscale, l’indennità corrisposta per il congedo parentale 2025 rappresenta reddito da lavoro dipendente e, come tale, è soggetta all’ordinaria imposizione IRPEF ai sensi dell’articolo 6 del TUIR. L’INPS, o il datore di lavoro in caso di anticipazione dell’indennità, effettua direttamente la ritenuta d’acconto per l’imposta sui redditi (articolo 23 del D.P.R. 600/1973). Gli importi percepiti saranno poi indicati nella Certificazione Unica annuale.
L’indennità concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore, influendo sull’eventuale spettanza di agevolazioni fiscali e detrazioni. Oltre alle trattenute fiscali, in caso di variazione normativa durante l’anno di fruizione e necessità di conguaglio, l’ente pagatore opera i relativi adeguamenti tramite il modello di Certificazione Unica.
Sotto il profilo contabile, le aziende devono annotare con precisione tutte le erogazioni e i recuperi effettuati a titolo di conguaglio INPS. Il conto GAT30283 è utilizzato per i conguagli aziendali, mentre il conto GAT30284 serve per i pagamenti diretti erogati dall’INPS. Le regolarizzazioni di somme corrisposte con percentuali differenti rispetto all’aliquota prevista sono gestite tramite i codici M047 (per la rettifica) e L331 (per il conguaglio specifico dell’80%). La corretta gestione di questi elementi è imprescindibile per la legittimità dei flussi contributivi e per evitare difformità nella rendicontazione.