L’evoluzione delle abitudini abitative ha portato a un aumento dei proprietari di unità immobiliari che risiedono stabilmente in altre città o all’estero. Questa tendenza pone nuove sfide per la gestione degli immobili condivisi, soprattutto nel contesto condominiale, dove la distanza può complicare l’adempimento dei diritti e degli obblighi tipici di chi possiede una proprietà in un edificio residenziale. Nel quadro normativo italiano, i "condomini non residenti" sono soggetti a una disciplina specifica pensata per equilibrare la necessità di efficace amministrazione degli stabili con il rispetto della privacy, della sicurezza e della trasparenza gestionale. La lontananza fisica dal condominio richiede soluzioni flessibili e un maggior ricorso a strumenti digitali per rimanere aggiornati sulla vita condominiale e sulle scadenze amministrative. In questa prospettiva, assume particolare rilievo il ruolo dell’amministratore, chiamato a garantire la corretta tenuta dei registri, la trasparenza nei confronti di tutti i comproprietari e il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Dal punto di vista civilistico, è considerato condomino non residente chi possiede un’unità immobiliare in uno stabile ma risiede stabilmente in un luogo diverso da quello dove si trova il proprio appartamento. I casi più comuni riguardano proprietari che vivono in un altro Comune, Regione o Stato, oppure immobili destinati ad affitti brevi, case vacanza, o ereditati da parenti senza che vi sia trasferimento di residenza. Rientrano nella stessa categoria anche i soggetti che hanno delegato l’uso dell’abitazione a terzi ad esempio, familiari, affittuari o soggetti che godono di un diritto reale minore, mantenendo comunque la titolarità giuridica dell’immobile. Si tratta di una situazione diffusa sia nei grandi centri urbani sia in località turistiche, dove la proprietà è spesso detenuta da persone fisicamente lontane.
Le casistiche più comuni includono:
La legge italiana (art. 1118 Codice Civile) stabilisce che tutti i condomini hanno gli stessi diritti, indipendentemente dalla residenza. Il condomino non residente gode quindi di:
I condomini non residenti possono trovarsi in condizioni di svantaggio informativo. Per questo motivo è fondamentale:
L'obbligo principale è il pagamento delle spese condominiali, che si suddividono in:
La mancata residenza non esonera dal pagamento. L'amministratore può avviare azioni di recupero crediti e, nei casi più gravi, iscrivere ipoteca sull'immobile.
Il proprietario non residente ha inoltre il dovere di:
In caso di danni causati dall'immobile a proprietà altrui (infiltrazioni, allagamenti, distacchi di intonaco), il proprietario è responsabile anche se non residente. È consigliabile:
Le recenti normative hanno semplificato la partecipazione a distanza, dopo l'emergenza COVID-19 infatti, molti regolamenti condominiali hanno adottato stabilmente questa modalità. È necessario verificare se il proprio condominio lo prevede.
Se impossibilitati a partecipare, si può delegare per iscritto un altro condomino, un familiare o un professionista. La delega deve contenere dati del delegante e del delegato, data dell'assemblea e firma. Un singolo delegato non può rappresentare più di un quinto dei millesimi totali. In alcuni casi specifici previsti dal regolamento condominiale è possibile votare anche per corrispondenza.
Anche a distanza, è possibile rimanere attivi nella vita condominiale:
La soluzione più efficace è designare una persona di fiducia sul posto che possa:
Può essere un familiare, un vicino, un'agenzia immobiliare o un amministratore di proprietà professionale.
La corretta gestione dei rifiuti rappresenta un dovere per tutti i proprietari, anche se non abitano stabilmente nell’immobile. È necessario rispettare il regolamento condominiale e le disposizioni comunali sulla raccolta differenziata e sull’esposizione dei sacchetti nei giorni e orari stabiliti. Il mancato rispetto può originare:
In particolare, la presenza di rifiuti lasciati in zone comuni o fuori dai cassonetti espone l’intero condominio a multe e decadenza del decoro ambientale. Anche chi utilizza solo saltuariamente l’immobile resta tenuto a osservare la disciplina vigente.
La disciplina sulla presenza di animali domestici si applica sia ai residenti sia a chi occupa saltuariamente l’abitazione. Il proprietario deve garantire che l’animale non arrechi disagio agli altri residenti, sia sotto il profilo della rumorosità sia in relazione alla pulizia delle aree comuni. Le regole condominiali, eventualmente integrate da delibere assembleari, possono imporre restrizioni specifiche su dimensioni, specie o permanenza degli animali nelle aree condivise. È importante che i non residenti informino eventuali ospiti delle norme interne, preservando così la convivenza e il rispetto per gli altri proprietari e utilizzatori dello stabile.
L’amministratore rappresenta il punto di riferimento per tutti i proprietari impossibilitati a seguire personalmente la vita condominiale. Tra i suoi compiti principali figurano:
La sua efficienza organizzativa garantisce il rispetto della normativa, promuove la partecipazione di chi risiede lontano e limita il rischio di contenziosi dovuti a incomprensioni o mancate comunicazioni. Un’accurata pianificazione e l’utilizzo degli strumenti digitali favoriscono una gestione snella, contribuiscono alla trasparenza amministrativa e consentono di prevenire la maggior parte dei problemi che possono colpire chi abita lontano.