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In quali casi si può registrare un collega sul lavoro per difendere i propri diritti secondo sentenza Cassazione ( 5844/2025)

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Fondamento giuridico dell'autotutela

La Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto della vita lavorativa: non ogni registrazione è un abuso, non ogni difesa è una violazione.

È lecito registrare un collega sul posto di lavoro per tutelare sé stessi? La risposta è arrivata con una sentenza della Corte di Cassazione - la 5844 del 2025 - che ha fatto luce su un tema rimasto in una zona grigia tra privacy e diritto alla difesa. Un verdetto che è un punto di riferimento per comprendere quando la registrazione tra presenti diventa uno strumento valido per proteggere i propri diritti, senza cadere nell'illiceità:

  • Il caso del medico sanzionato e il nodo tra etica e giurisprudenza
  • Cosa dice la legge, il fondamento giuridico dell'autotutela
  • Quando, come e perché si può registrare

Il caso del medico sanzionato e il nodo tra etica e giurisprudenza

Tutto nasce da una vicenda che coinvolge un medico sottoposto a procedimento disciplinare, accusato di aver violato il codice deontologico registrando, senza consenso, una conversazione con un collega. La registrazione era poi stata utilizzata in un processo penale, a scopo difensivo. L'ente disciplinare non aveva dubbi: secondo il suo punto di vista, l'atto costituiva una grave lesione del rapporto fiduciario tra colleghi, oltre a essere un illecito trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR. Il medico ra stato sanzionato, sulla base dell'assunto che la registrazione violava il principio di riservatezza e integrità relazionale nell'ambiente sanitario.

La Corte di Cassazione ha deciso di ribaltare la ricostruzione. Secondo i giudici della Suprema Corte, la registrazione di una conversazione alla quale si partecipa è lecita, se finalizzata a difendere un proprio diritto in sede giudiziaria. Si tratta della riaffermazione del principio di diritto alla difesa che può prevalere sulla riservatezza altrui.

Cosa dice la legge, il fondamento giuridico dell'autotutela

A fondamento della pronuncia della Cassazione c'è il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, secondo cui il trattamento è ammesso qualora sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria oppure quando le autorità giurisdizionali agiscono nell'ambito delle loro funzioni. In altre parole, non è richiesto il consenso della persona registrata se lo scopo della registrazione è collegato a una strategia difensiva, e se il suo utilizzo è circoscritto all'ambito del procedimento in corso.

Questo principio trova ora applicazione anche nei contesti disciplinari interni alle professioni. Il diritto alla difesa assume una valenza costituzionalmente garantita, e viene riconosciuto come prevalente, a patto che chi registra sia parte attiva della conversazione, e che l'atto non sia motivato da finalità diverse da quelle giudiziarie. Non è dunque lecito registrare conversazioni tra terzi, né ambienti in cui non si è presenti: in quei casi, si parlerebbe di intercettazione ambientale non autorizzata, con conseguenze civili e penali rilevanti.

La sentenza specifica che la registrazione deve essere mirata, limitata e coerente con l'obiettivo difensivo, non può essere diffusa, condivisa o archiviata per scopi diversi da quello per cui è stata prodotta. Solo così si mantiene la proporzione tra diritto leso e mezzo di autotutela utilizzato.

Quando, come e perché si può registrare

Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto della vita lavorativa quotidiana: non ogni registrazione è un abuso, non ogni difesa è una violazione. In contesti sempre più esposti al rischio di sanzioni, contestazioni, mobbing o comportamenti discriminatori, molti lavoratori si trovano in una posizione debole, con difficoltà nel raccogliere prove concrete a propria discolpa.

Questa possibilità non si traduce in un permesso illimitato di registrare tutto e tutti. La liceità è subordinata alla presenza della persona che registra nella conversazione, e alla dimostrabile necessità del contenuto registrato per esercitare un diritto concreto in sede giudiziaria o disciplinare. Se, ad esempio, un lavoratore è oggetto di accuse infondate e durante un colloquio riceve minacce, pressioni o ammissioni verbali che possono essere rilevanti ai fini della sua difesa, la registrazione effettuata in quel contesto è utilizzabile e legittima.

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