Stando a quanto stabilito dal Codice Civile, in caso di separazione o di divorzio, i coniugi in comunione legale di beni devono dividersi in parti uguali i beni acquistati durante il matrimonio, ma anche i debiti devono essere suddivisi e pagati in egual misura da entrambi i coniugi.
Quali sono i casi in cui i debiti del marito o moglie possono ricadere anche sul coniuge in caso di separazione o divorzio? La questione del pagamento dei debiti quando un matrimonio finisce è sempre molto discussa e pone diverse domande, provocando anche timori in chi magari potrebbe ritrovarsi in tale situazione. Cerchiamo di seguito di fare chiarezza in merito.
In tema di pagamento dei debiti, responsabilità e pignoramenti la legge è piuttosto chiara e stabilisce che, se i debiti sono stati contratti prima del matrimonio, l’unico responsabile è chi li ha assunti per tutta la durata del contratto.
Ciò significa che, in generale, il coniuge non responsabile, cioè che non ha contratto il debito, non è tenuto a pagare i debiti dell’altro né durante il matrimonio, né in caso di divorzio o separazione.
La situazione cambia, però, per i debiti contratti durante il matrimonio a seconda del regime scelto, se comunione o separazione di beni.
Stando a quanto stabilito dal Codice Civile, in caso di separazione o di divorzio, i coniugi in comunione legale di beni devono ripartirsi in parti uguali i beni acquistati durante il matrimonio, ma anche i debiti devono essere divisi e pagati in egual misura da entrambi i coniugi.
In particolare, la comunione legale dei beni prevede che entrambi i coniugi siano proprietari, ognuno per il 50%, di qualsiasi bene acquistato durante il matrimonio, anche se l’acquisto è stato fatto solo da uno dei due.
Lo stesso discorso vale, però, anche per i debiti contratti da moglie o marito: entrambi, pur se sono stati contratti da un solo ex coniuge, sono ugualmente responsabili ciascuno per la sua metà dei debiti contratti, sia nei confronti di banche, che di finanziarie, ecc.
Inoltre, anche il rischio di pignoramento, per mancato pagamento dei debiti, ricade su entrambe gli ex coniugi.
Secondo la normativa vigente, dunque, in presenza di debiti di coniugi, si è responsabili e costretti a pagare se si tratta di un coniuge con cui si è in regime di comunione dei beni.
In questo caso, infatti, sussiste l’obbligo per il coniuge di accollarsi i debiti dell’altro che, però, non esiste quando si opta per la separazione dei beni.
In tal caso, infatti, sia gli acquisti sia i debiti rimangono sempre separati, per cui, come i beni rimangono di proprietà esclusiva del coniuge che li ha acquistati sia durante sia dopo il matrimonio, anche i debiti restano solo a nome di uno dei due coniugi.
Dunque, la separazione non ha effetti sulle pretese dei creditori che hanno così la facoltà di agire sui beni della comunione se il debitore si trova in regime di comunione dei beni e quindi chiedere il pagamento dell’intero debito indistintamente all’uno o all’altro coniuge.
Per esempio, nel caso di pignoramento di una casa cointestata ma in regime di separazione dei ex due coniugi, il creditore può chiedere il pignoramento solo dei beni del debitore mentre rimane al sicuro la parte di proprietà del coniuge che non ha contratto debiti.
Anche nel caso di una casa cointestata con mutuo, il creditore può chiederne il pignoramento e la successiva messa all'asta.
Solo in un secondo tempo può procedere con la restituzione del 50% del ricavo all’ex coniuge intestatario che non risulta in alcun modo debitore.