Come funzionano le ferie in cassa integrazione

Può succedere che nel periodo di cassa integrazione, un lavoratore dipendente possa avere la necessità di assentarsi per godere le ferie che devono essere obbligatoriamente fruite.

Autore: Chiara Compagnucci
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Come funzionano le ferie in cassa integr

Ferie in cassa integrazione, come funzionano

L'importante differenza da fare quando si parla del rapporto con le ferie è tra i vari tipi di cassa integrazione. Nelle settimane con sospensione a zero ore non è infatti prevista la maturazione delle ferie mentre in caso di sospensione parziale è prevista la completa maturazione. Fissato questo principio occorre consultare le particolarità contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le ferie dei dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato e la cassa integrazione sono due delle norme più complete e complesse previste nell'ordinamento italiano sul lavoro. Da una parte c'è l'obbligo costituzionale di assentarsi per alcuni giorni o alcune settimane in base alle intese raggiunte tra dipendente e lavoratore.

Dall'altra c'è la misura di sostengo al reddito del lavoratore a cui le imprese in difficoltà possono ricorrere in caso di difficoltà sotto forma di cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

Cosa succede se le due misure si incrociano? Può infatti succedere che anche nel periodo di cassa integrazione, un lavoratore dipendente possa avere la necessità di assentarsi per godere le ferie che devono essere obbligatoriamente fruite.

Vogliamo quindi sapere in prima battuta se è contemplata questa possibilità ed eventualmente a quali condizioni. E poi se le ferie maturano anche nei giorni di sospensione dell'attività lavorativa. Anticipiamo subito che a fare la differenza sono i dettagli e quindi il tipo di cassa integrazione attivata dal datore di lavoro e concessa dall'Inps. Scopriamo quindi

  • Ferie e cassa integrazione, come funzionano
  • Cassa integrazione e ferie sempre più flessibili

Ferie e cassa integrazione, come funzionano

L'importante differenza da fare quando si parla del rapporto con le ferie è tra i vari tipi di cassa integrazione. Nelle settimane con sospensione a zero ore non è infatti prevista la maturazione delle ferie mentre in caso di sospensione parziale è prevista la completa maturazione.

Fissato questo principio occorre consultare il Contratto collettivo nazionale di lavoro. Ne esistono numerosi (terziario e servizi, edilizia e legno, alimentari, credito e assicurazioni, tessili, trasporti, meccanici, agricoltura e allevamento, enti e istituzioni private, chimica, poligrafici e spettacolo, marittimi, enti pubblici) e sono fondamentali per il calcolo dei ratei mensili.

Tuttavia non sempre i vari Ccnl disciplinano questa materia o sono comunque aggiornati alle ultime novità. Ecco quindi che scattano differenti modalità di gestione e quella prevalente tiene conto del rapporto tra le ore lavorabili totali dell'anno e quelle davvero prestate.

Un caso a parte è quello della preventiva fruizione delle ferie arretrate, spesso autorizzata e utilizzata in virtù del principio che la cassa integrazione è l'ultima spiaggia a cui le imprese dovrebbero fare riferimento.

Cassa integrazione e ferie sempre più flessibili

Ricordando che la durata massima della cassa integrazione è di 90 giorni, il trattamento non viene corrisposto per le giornate di ferie e né per assenze volontarie. Così come per giornate di sospensione che vengono recuperate, domeniche, riposo compensativo per festività soppresse.

Possono comunque accedere a questo strumento imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali; imprese industriali esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo.

Stessa cosa per imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica.

Via libera alla cassa integrazione pure per imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione; imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi e imprese addette all'armamento ferroviario.

Sono infine ammesse alla cassa integrazione, nel rispetto della normativa sulle ferie, pure cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco e imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato.