La gestione delle spese condominiali in un contratto di locazione rappresenta uno degli aspetti maggiormente dibattuti tra proprietari e inquilini, soprattutto a seguito degli aumenti dei costi legati ai servizi comuni e alla manutenzione degli edifici. Nel 2025, la disciplina sui rapporti tra locatore e conduttore resta normata dettagliatamente dal codice civile e dalla specifica normativa sulle locazioni abitative, con particolare attenzione alla corretta ripartizione delle spese e ai meccanismi di adeguamento dei canoni, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e correttezza contrattuale. È pertanto fondamentale conoscere diritti, obblighi e limiti delle parti interessate, così da prevenire controversie e tutelare adeguatamente le proprie posizioni.
Quando si stipula un contratto di locazione, il tema relativo alla suddivisione tra canone d'affitto e spese condominiali va affrontato con precisione, poiché influisce direttamente sugli oneri economici a carico dell'inquilino. Secondo l’articolo 9 della Legge 392/1978, sono generalmente a carico del conduttore (inquilino) le spese condominiali per servizi quali la pulizia, l’illuminazione, il riscaldamento centralizzato, la manutenzione ordinaria dell’ascensore e la maggior parte dei servizi comuni. Tuttavia, in caso di accordo specifico, le parti possono stabilire condizioni diverse, a patto che non risultino vessatorie per il conduttore. Il proprietario rimane invece obbligato a corrispondere le spese straordinarie di manutenzione, come previsto dall’articolo 1576 del Codice Civile.
È importante sottolineare che, nel rapporto tra condominio e unità immobiliare locata, il soggetto obbligato nei confronti del condominio è sempre e soltanto il proprietario. Pertanto, ogni accordo tra locatore e conduttore riguarda esclusivamente il rapporto interno tra le parti e non modifica la situazione giuridica verso il condominio stesso.
Per una corretta gestione amministrativa e per evitare contestazioni, è indispensabile distinguere chiaramente tra spese condominiali ordinarie e straordinarie. Tra le prime (a carico dell’inquilino) rientrano:
Mentre restano a carico del proprietario tutte le spese relative a:
La corretta attribuzione delle spese trova riferimento anche nell’allegato G al Decreto Ministeriale 30 dicembre 2002, per le locazioni convenzionate, e nei regolamenti-tipo adottati a livello nazionale.
Nell’ambito contrattuale, esistono due tipologie principali di gestione delle spese condominiali:
Nel caso di variazione delle spese ordinarie, l’inquilino è tenuto a corrispondere l’incremento solo se previsto nel contratto, previa comunicazione dettagliata dei nuovi costi. Il proprietario, invece, non può trasferire aumenti relativi alle spese straordinarie o ad altri oneri non specificatamente imputabili al conduttore. Per le spese fisse suddivise in percentuale o per riparto millesimale, l’adeguamento segue quanto deliberato periodicamente dall’amministrazione condominiale.
In base alla legge 431/1998, il rinnovo del canone e l’adeguamento legato all’inflazione, generalmente tramite indice ISTAT dei prezzi al consumo, può avvenire esclusivamente a scadenza del contratto od ove contrattualmente previsto. Anche l’adeguamento delle spese condominiali segue questo principio: aumenti correlati all’aumento dei costi generali possono essere richiesti soltanto se le clausole sono chiare e sottoscritte da entrambe le parti. Ogni variazione deve essere accompagnata da una comunicazione scritta e documentata, con diritto dell’inquilino a visionare i documenti giustificativi.