Il rapporto tra il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione e gli eventuali profitti ottenuti tramite investimenti in criptovalute rappresenta una delle questioni più dibattute nel panorama legale, fiscale e sociale degli ultimi anni. Con la crescente diffusione delle monete digitali come Bitcoin, Ethereum e simili, sempre più cittadini si interrogano su come i cosiddetti redditi virtuali possano ripercuotersi sull’accesso a strumenti di sostegno come la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Le amministrazioni pubbliche e l’INPS hanno iniziato a considerare questi nuovi tipi di introiti nella valutazione globale della situazione reddituale del richiedente. Di conseguenza, capire se e quando la disoccupazione può essere negata in presenza di guadagni da criptovalute è diventato un tema di rilievo per lavoratori, consulenti e tutti gli operatori del diritto.
La NASpI costituisce, in Italia, la principale misura di sostegno al reddito per i lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione. Secondo le linee guida dell’INPS e la normativa vigente (D. Lgs. n. 22/2015), possono beneficiare della NASpI coloro che soddisfano una serie di requisiti:
Condizioni di mantenimento della NASpI prevedono che il beneficiario non debba superare determinati limiti reddituali durante la percezione del sussidio (anche da attività autonoma od occasionale), ed è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria situazione economica e lavorativa. Il superamento delle soglie o l’omessa comunicazione possono comportare la decadenza dalla prestazione, come affermato da circolari INPS e numerosi provvedimenti amministrativi.
Sono previste analoghe condizioni di accesso e mantenimento anche per altre forme di sostegno alla disoccupazione come DIS-COLL (per collaboratori), ISCRO (per autonomi) e Assegno di Inclusione, sebbene ciascun istituto presenti peculiarità specifiche in termini di platea e requisiti. Resta sempre fermo il principio per cui ogni forma di reddito, stipendiato o alternativo, può influire sull’accertamento del diritto o sulla misura dell’indennità.
Il capitolo della fiscalità delle criptovalute rappresenta una delle aree tecnicamente più complesse per i privati e le amministrazioni. Ai sensi della recente normativa, la detenzione e la movimentazione di valute virtuali sono diventate oggetto di monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Entrate, in particolare con l’introduzione di nuove regole in tema di dichiarazione delle attività detenute all’estero e di tassazione delle plusvalenze generate da operazioni digitali.
È importante notare che il reddito originato da criptovalute viene ormai assimilato, in molti casi, ai redditi di natura finanziaria: pertanto il profitto realizzato tramite la conversione in euro o altre valute «fiat», oppure l’utilizzo diretto delle criptovalute per acquisti, produce un incremento della capacità reddituale del soggetto che rileva anche ai fini di valutazioni in altri contesti (ad esempio ai fini ISEE, oppure per la valutazione di diritto a prestazioni sociali o previdenziali).
La giurisprudenza fiscale e gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate sono intervenuti più volte per specificare che la mera detenzione non è indice di reddito, ma la movimentazione e la cessione, se producono un differenziale positivo, costituiscono reddito tassabile; da qui la necessità di valutare caso per caso, ai fini della concessione della NASpI, la natura concreta dei flussi da criptovalute.
Il reddito, in tutte le sue forme, rappresenta uno degli elementi cardine nella valutazione delle domande di indennità come la NASpI. L’INPS, nella prassi, esamina attentamente la condizione del richiedente, ponderando ogni entrata che possa mettere in dubbio “lo stato di bisogno” necessario per l’ottenimento della disoccupazione.
Nel caso delle criptovalute, la situazione è ancora più complessa. Laddove le movimentazioni, anche occasionali, generano flussi significativi, l’ente può sostenere che il richiedente sia di fatto un lavoratore autonomo o un titolare di fonti reddituali incompatibili con il sostegno. Ne deriva un elevato rischio di disoccupazione negata per motivi legati ai guadagni in criptovalute.
Da tenere presente anche che in molti casi la negazione della NASpI per altri motivi formali, errore nella domanda, dati anagrafici errati o difformità nelle comunicazioni, può essere sanata se dimostrato che la richiesta era fondata; tuttavia, in presenza di redditi alternativi, la perdita dell’assegno di disoccupazione può essere definitiva.
Nel caso in cui l’INPS rigetti la domanda di NASpI paventando entrate da criptovalute incompatibili con la disoccupazione, è essenziale adottare un percorso strutturato di contestazione. La procedura si articola in più fasi:
Sul piano probatorio, il lavoratore dovrà dimostrare che il percepimento delle criptovalute non costituiva attività lavorativa abituale e che i flussi reddituali non superavano i limiti previsti per la cumulabilità con l’indennità. Sarà utile:
È consigliato presentare tutta la documentazione utile già nella fase amministrativa, per aumentare la possibilità di riesame positivo e prevenire ritardi processuali. Se invece la situazione è incerta o il valore degli investimenti è significativo, solo una valutazione caso per caso da parte dell’autorità competente potrà dipanare il dubbio.
Si ricorda infine che contro la decadenza si può fare ricorso, esibendo motivi di salute, familiari, mancanza di mezzi reali per altro impiego, in base a quanto previsto dalle più recenti disposizioni normative e dalle istruzioni applicative dell’Istituto.