La domanda per la Naspi non deve essere obbligatoriamente presentata all’Inps entro 8 giorni dal licenziamento ma si ha un tempo di ben due mesi e più per farla. Non cambia nulla ai fini del diritto a percepire l’indennità di disoccupazione se la domanda viene presentata dopo 8 giorni dalla cessazione del lavoro. Ciò che cambia sono solo i termini di decorrenza della stessa indennità.
Cosa succede se presento domanda per la Naspi dopo 8 giorni dal licenziamento? Le norme Inps relative all’invio della domanda per ricevere l’indennità di disoccupazione Naspi indicano modalità e termini entro cui la richiesta deve essere presentata direttamente all’Istituto. Vediamo allora cosa succede se si fa domanda Naspi dopo 8 giorni dal licenziamento.
La domanda per l’indennità di disoccupazione Naspi deve essere presentata direttamente all’Inps in via telematica o accedendo al sito online dell’Istituto e seguendo l’apposita procedura, o contattando il numero verde Inps o rivolgendosi ai Patronati, e deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, o dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale del rapporto lavorativo.
I 68 giorni indicati dall’Inps entro cui presentare la domanda per la Naspi decorrono:
Per quanto appena riportato sui tempi di presentazione della domanda per la Naspi, è ben chiaro che è possibile inviare la domanda per l'indenità di disoccupazione non obbligatoriamente entro 8 giorni dal licenziamento ma si ha un tempo di ben due mesi e più per fare domanda Naspi.
Dopo 8 giorni dal licenziamento se non è stata presentata la domanda per la Naspi non si decade dal diritto.
Ciò che cambia è solo il tempo di decorrenza della prestazione, ache in base ai tempi di risposta Inps. Stando a quanto previsto dalle regole Inps, infatti, la Naspi per la disoccupazione decorre: