Nel panorama economico italiano, caratterizzato da un tessuto imprenditoriale composto prevalentemente da aziende a conduzione familiare, la gestione generazionale del patrimonio rappresenta un tema rilevante sia dal punto di vista sociale sia economico.+
Secondo dati recenti, circa il 65% delle imprese italiane sono familiari, rendendo la continuità aziendale e la prevenzione dei conflitti successori priorità concrete per imprenditori e famiglie.
La normativa italiana riconosce la necessità di strumenti in grado di anticipare e regolamentare la successione per preservare la stabilità dell’impresa ed evitare dispersioni patrimoniali o dispute tra gli eredi.
L’adozione di strumenti giuridici adeguati, dunque, contribuisce non solo a mantenere la coesione familiare, ma anche a facilitare il passaggio generazionale e a consolidare la posizione competitiva dell’impresa.
Il patto di famiglia è una particolare tipologia di contratto che, nell'ambito di un trasferimento aziendale, consente all’imprenditore o al titolare di quote sociali di trasferire in vita l’azienda, o le proprie partecipazioni, a uno o più discendenti, anticipando così gli effetti della successione ereditaria.
A differenza della donazione, che espone l’azienda a successive rivendicazioni degli eredi al momento dell’apertura della successione, il patto di famiglia offre stabilità e tutela a favore degli assegnatari designati.
Per essere valido, il patto di famiglia deve essere stipulato tramite atto pubblico notarile e includere la partecipazione di tutti i soggetti che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore (coniuge, figli e, in loro assenza, ascendenti).
Gli eredi non assegnatari devono essere compensati, in denaro o in natura, in misura corrispondente al valore delle rispettive quote legittime. Tale aspetto rappresenta una garanzia di equità e trasparenza nell’anticipazione dell’eredità.
Rispetto ad altri strumenti di gestione del patrimonio, come la donazione, il trust o il testamento, il patto di famiglia si distingue per alcune caratteristiche:
Il funzionamento concreto del patto di famiglia nelle imprese a conduzione familiare segue una serie di passaggi formali e sostanziali, finalizzati a garantire la certezza giuridica e il rispetto degli equilibri familiari:
1. Individuazione dell’oggetto del trasferimento: possono essere cedute l’intera azienda, un ramo di essa o partecipazioni societarie conferenti il controllo.
2. Identificazione dei soggetti coinvolti: il disponente (imprenditore), i discendenti beneficiari e tutti i legittimari (coniuge, figli - o in mancanza, ascendenti), che devono prendere parte al contratto.
3. Valutazione e compensazione dei diritti: sulla base della consistenza patrimoniale dell’azienda e del valore delle quote, vengono determinati importi o beni da corrispondere agli eredi non beneficiari come compensazione delle loro spettanze legittime, garantendo una ripartizione equa.
4. Stipula formale presso notaio: il patto di famiglia deve essere redatto in forma di atto pubblico davanti a un notaio, a pena di nullità. Tutti i legittimari devono essere presenti o intervenire tramite procura speciale.
La procedura viene predisposta accuratamente per rispettare le esigenze sia della famiglia sia dell’azienda, prevedendo clausole personalizzate che possano includere:
La validità dell’accordo presuppone la partecipazione unanime di tutti i legittimari e la corretta valorizzazione dei beni aziendali, spesso supportata da una perizia economico-patrimoniale allegata all’atto notarile.
In caso di presenza di beni immobili o di quote rilevanti in società, il trasferimento viene trascritto nei registri pubblici, garantendo opponibilità verso terzi e consolidamento degli effetti.
Il contenuto del patto può essere modificato o sciolto solo tramite nuovo atto notarile con la partecipazione di tutti i soggetti originari o secondo modalità tipizzate (es. recesso, se previsto contrattualmente e formalizzato davanti a notaio).
Il ricorso al patto di famiglia per il trasferimento anticipato di aziende familiari presenta diverse implicazioni economiche, fiscali e patrimoniali:
Tra i principali vantaggi figurano:
I Limiti e le criticità si riscontrano, invece, in:
Eventuale rischio di azioni revocatorie: qualora si configurino atti pregiudizievoli ai creditori, può intervenire un’azione revocatoria secondo l’art. 2901 c.c., specie nei primi cinque anni dalla stipula.
In riferimento alle imposte sui redditi, il trasferimento d’azienda non genera di regola realizzo di plusvalenze al disponente, salvo casi particolari (separazione tra azienda e partecipazioni).
Sul piano delle imposte indirette, il beneficio fiscale è subordinato al rispetto delle condizioni normative, tra cui l’obbligo di mantenere l’attività o la partecipazione per almeno cinque anni, pena la decadenza dall’esenzione.
Per capire praticamente il funzionamento di un Patto di famiglia per il trasferimento programmato di un'azienda, si consideri il caso di una società familiare in cui la maggioranza delle quote è detenuta dai due capostipiti e la quota minoritaria da un figlio.
L’istituto di credito, per garantire linee di finanziamento, richiede certezze sulla governance futura. Attraverso il patto di famiglia, i genitori possono procedere con il trasferimento anticipato delle loro partecipazioni direttamente al figlio designato come successore, definendo le modalità di liquidazione delle spettanze a favore degli altri familiari.
Un altro esempio ricorrente vede la necessità di evitare la frammentazione della titolarità aziendale a favore di numerosi eredi. Il ricorso al patto consente di individuare in modo trasparente il futuro amministratore dell’impresa familiare e di garantire ai non assegnatari un indennizzo pattuito, anche con modalità di pagamento dilazionato nel tempo o mediante attribuzione di altri beni.
Per rappresentare in modo schematico uno scenario tipico di pianificazione familiare si può ricorrere alla seguente tabella:
| Soggetti coinvolti | Quote aziendali pre-patto | Quote post-patto | Compensazione agli altri eredi |
| Genitori (60%) Figlio (40%) |
Genitori: 60% Figlio: 40% |
Figlio: 100% | Somma in denaro o beni ai genitori, se non assegnatari |
| Genitori (70%) Figlio (30%) |
Genitori: 70% Figlio: 30% |
Figlio: 90% Genitori: 10% nuda proprietà |
Liquidazione agli altri fratelli o parenti |