Il riscatto dei contributi per la pensione non vale per tutti i periodi scoperti ma solo per determinati periodi come anni di studio e laurea, disoccupazione, maternità, lavoro all’estero, servizio civile, e non solo, ognuno dei quali prevede calcoli differenti per il riscatto contributivo.
Quali sono i periodi che si possono riscattare per contributi per la pensione? Il riscatto dei contributi ai fini pensionistici non vale per tutti i periodi scoperti ma solo per alcuni periodi che sono specifici, come aspettativa, anni di laurea, disoccupazione, periodi di lavoro all’estero.
Per poter riscattare contributi per la pensione bisogna essere iscritti a specifiche gestioni previdenziali e bisogna pagare, perché il riscatto contributivo comporta dei costi. Cerchiamo di chiarire per quali periodi è possibile riscattare i contributi per la pensione.
Il riscatto dei contributi per gli anni di laurea permette a chiunque abbia conseguito il titolo di studio di riscattare i periodi di studi ai fini di calcolo della pensione finale e in tal caso il riscatto può essere ordinario e agevolato. Ciò che cambia tra i due meccanismo è il calcolo dell’onere da pagare per riscattare gli anni di studio.
Se, infatti, il riscatto dei contributi agevolato per la laurea si calcola moltiplicando l’aliquota IVS vigente (33%) per il reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps artigiani e commercianti e per ogni anno di Università da riscattare bisogna pagare 5.241,30 euro; per il riscatto della laurea ordinario il calcolo dell’onere da pagare si effettua moltiplicando l’aliquota IVS per l’ultima retribuzione imponibile, cioè quanto percepito dal richiedente al momento della domanda di riscatto e se il richiedente risulta inoccupato si moltiplica l’aliquota IVS per il reddito minimo previsto per la Gestione artigiani e commercianti e in tal caso l’onere del riscatto ordinario è uguale a quello previsto per l’agevolato.
Il riscatto agevolato dei contributi della laurea ai fini pensionistici vale solo per gli anni di studio successivi al primo gennaio 1996 e per:
Per il riscatto dei contributi per la pensione nei periodi di disoccupazione, se durante tali periodi non si percepisce alcuna indennità, si possono coprire con versamento di contributi volontari; se, invece, durante il periodo di disoccupazione si percepisce l’indennità di disoccupazione (Naspi o Dis-Coll), si tratta di periodi coperti da contributi figurativi validi ai fini pensionistici per cui non serve riscattare alcun periodo per i contributi validi per il calcolo della pensione finale.
Passando al riscatto dei contributi per la pensione nei periodi di maternità, se i periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità non sono coperti da contributi, si possono riscattare per un massimo di 6 mesi per ogni maternità vissuta fino ad un massimo di 5 anni nel corso della propria vita lavorativa.
Se, però, il periodi di maternità rientra in un rapporto di lavoro in corso, non si deve coprire alcun periodo contributivo perché l’Inps durante il periodo della maternità accredita i contributi figurativi validi ai fini pensionistici.
E’ possibile riscattare ai fini pensionistici anche i periodi di lavoro all’estero se svolto presso Paesi non convenzionati con l’Italia, cioè che non rientrano nell’Unione Europea. In questo caso bisogna presentare apposita domanda per i contributi da riscattare a titolo oneroso in riferimento al periodo lavorativo. I costi per il riscatto dei contributi per periodi di lavoro all’estero sono, chiaramente, a carico del lavoratore.
Tra le possibilità di riscatto dei contributi per la pensione, c’è anche quella relativa al servizio civile volontario ma solo se prestato dal primo gennaio 2009. Per il vecchio servizio civile che si prestava in alternativa al servizio militare vale invece la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici.
Accanto ai periodi sopra citati per cui è possibile riscattare i contributi per la pensione ne figurano altri per cui è possibile effettuare il riscatto contributivo ai fini pensionistici e sono: