Se si è in cassa integrazione ma sussistono i requisiti per cui l’azienda può far tornare a lavoro i dipendenti prima della scadenza stabilita della stessa cassa integrazione, il dipendente può essere richiamato a lavoro dalla cassa integrazione per tornare a svolgere regolarmente la sua attività tornando a percepire il regolare stipendio previsto dal relativo contratto di lavoro.
Se sono in cassa integrazione a lavoro possono richiamarmi prima della scadenza? La cassa integrazione è uno strumento di sostegno al reddito che viene richiesto dalle aziende che si ritrovano in gravi difficoltà economiche per improvvise e imprevedibili situazioni sopraggiunte, per criticità e problemi ambientali, o per altre emergenze indipendenti da volontà di datore di lavoro e lavoratori.
La cassa integrazione deve essere richiesta dall’azienda che decide di mettere in cassa integrazione i suoi dipendenti e viene corrisposta dall’Inps. Nella domanda di concessione della cassa integrazione il datore di lavoro deve inserire, tra gli altri dati, i nominativi dei lavoratori da mettere in cassa integrazione e durata prevista. Cosa cambia, però, a stipendio e contratto se mi richiamano a lavoro prima della scadenza della cassa integrazione?
Durante il periodo di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, o per il lavoratore sussiste l’obbligo di disponibilità perché pur se sospeso dall’attività lavorative è comunque alle dipendenze del datore di lavoro e se viene richiamato deve tornare a lavoro anche prima della scadenza della cassa integrazione programmata.
Se si è in cassa integrazione, infatti, ma l’azienda è nella condizione di sospendere la cassa integrazione e se sussistono tutte le condizioni previste, si può essere richiamati a lavoro prima della scadenza della cassa integrazione rispetto al periodo inizialmente comunicato.
Quando il lavoratore torna a lavoro richiamato dalla cassa integrazione le condizioni di lavoro tornano ad essere quelle previste dal relativo contratto di assunzione. Quando, infatti, un’azienda chiede la cassa integrazione che viene erogata dall’Inps ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa o che prestano servizio a orario ridotto rispetto al normale orario di lavoro previsto dal proprio Ccnl, il lavoratore non percepisce l’intero importo del suo stipendio per il perioso di cassa integrazioe.
La prestazione riconosciuta dall’Inps, infatti, viene erogata secondo i limiti di un massimale mensile rivalutato ogni anno e non può comunque superare l’80% della normale retribuzione percepita dal lavoratore.
Se il lavoratore viene richiamato a lavoro dalla cassa integrazione, dal mese successivo al ritorno a lavoro, torna a percepire anche lo stipendio intero normalmente spettante secondo il relativo inquadramento a lavoro previsto da contratto.
Inoltre, stando a quanto previsto dalla legge, durante la cassa integrazione è previsto l’accredito della contribuzione figurativa a tutela di determinati eventi (gravidanza e puerperio, malattia, disoccupazione indennizzata, ecc) durante i quali il lavoratore sarebbe altrimenti scoperto di contributi.
I contributi figurativi servono per raggiungere il diritto alla pensione e nei casi di cassa integrazione vengono accreditati d’ufficio dall’Inps. Se il dipendente viene richiamato a lavoro prima della scadenza della scadenza della cassa integrazione, non vengono più versati i contributi figurativi ma si torna al normale versamento contributivo da parte dell’azienda.