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Problemi di riscalmento in condominio, anche solo dei singoli caloriferi: regole e ripartazione costi nei diversi casi

Scopri chi paga i problemi di riscaldamento nei condomini: il singolo o il condominio? Le regole su costi, responsabilit e ripartizione delle spese.

Autore: Marianna Quatraro
pubblicato il
Problemi di riscalmento in condominio, a

La gestione delle spese connesse al funzionamento degli impianti centralizzati rappresenta un tema centrale nella vita condominiale, soprattutto in relazione ai problemi di riscaldamento e caloriferi in condominio.

La normativa stabilisce precise modalità di ripartizione dei costi tra i vari condomini, prevedendo un equilibrio tra equità, sostenibilità e trasparenza. L’organizzazione del riscaldamento condominiale, infatti, implica non solo la responsabilità condivisa sulle parti comuni e la caldaia, ma anche una serie di regole relative alla manutenzione, all’utilizzo e ai controlli dei consumi individuali. Tutti questi aspetti incidono sulla suddivisione delle spese e sull’individuazione del soggetto tenuto al pagamento in caso di guasti, malfunzionamenti o utilizzi difformi.

Come funziona il riscaldamento centralizzato in condominio: impianto, regole e responsabilità

Il riscaldamento centralizzato consiste nell’utilizzo di un’unica caldaia, spesso installata in un locale tecnico, che distribuisce il calore a tutti gli appartamenti tramite reti di tubazioni e radiatori. Questo tipo di impianto offre efficienza energetica, riduzione degli sprechi e potenzialmente costi inferiori rispetto a soluzioni autonome. Tuttavia, presuppone alcune regole condivise, sia tecniche che amministrative.

  • Impianto tecnico: Il fluido termovettore, generalmente acqua, è riscaldato e canalizzato verso i terminali di emissione in ciascuna unità immobiliare.
  • Ripartizione della spesa: I costi sono storicamente suddivisi secondo tabelle millesimali ma, con l’introduzione delle valvole termostatiche e dei ripartitori di calore, vengono sempre più spesso calcolati in base al consumo effettivo rilevato.
  • Ruolo dell’amministratore: L’amministratore di condominio coordina le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale termica; gestisce la contrattualistica relativa ai fornitori e assicura il rispetto delle normative vigenti.
  • Controlli e responsabilità: La manutenzione della caldaia è affidata ad aziende specializzate secondo precise scadenze di legge, mentre i singoli condomini sono responsabili del corretto uso dei radiatori e delle valvole.

Quando le spese sono a carico del singolo e quando del condominio

La suddivisione delle spese legate al funzionamento e alla manutenzione dell’impianto comune segue criteri ben determinati dal codice civile, dal regolamento condominiale e dai contratti d’uso. In generale le spese per la caldaia, le tubazioni principali e l’impiantistica centrale sono di competenza collettiva e gravano su tutti i condòmini secondo le tabelle millesimali o le ripartizioni approvate dall’assemblea.

  • Le spese comuni includono:
    • Manutenzione ordinaria e straordinaria della centrale termica
    • Sostituzione della caldaia o adeguamento a nuove normative
    • Interventi su tubazioni verticali principali e su componenti comuni
    • Consumi e costi generali dell’energia per il funzionamento del sistema
  • Spese individuali sono invece a carico del singolo residente quando riguardano:
    • Guasti o manomissioni ai radiatori interni al proprio appartamento non dipendenti da difetti dell’impianto comune
    • Sostituzione e manutenzione delle valvole termostatiche non imputabili a vizi dell’impianto centralizzato
    • Sistemi di contabilizzazione del calore installati e gestiti individualmente

Nel caso di controversie o dubbie responsabilità, spesso occorre chiarire la causa del problema e la sua origine (ad esempio se si tratta di una perdita proveniente da una colonna principale o di una sola unità immobiliare). Di norma, quando il malfunzionamento è interno e privato, il costo resta a carico del condomino; quando invece si tratta di una parte comune, la spesa si ripartisce tra tutti. In alcune situazioni è possibile ricevere una consulenza tecnico-legale per determinare con precisione l’assegnazione degli oneri.

Guasti ai caloriferi dell’appartamento: chi paga?

Quando si verifica un guasto a uno o più caloriferi di un singolo appartamento, è centrale per la corretta gestione delle spese stabilire l’ambito della responsabilità: se l’origine del problema riguarda solo la porzione privata dell’impianto (ad esempio una perdita dal radiatore, valvole difettose o aria intrappolata senza coinvolgimento delle colonne principali), sarà il proprietario dell’unità immobiliare a dover sostenere i costi degli interventi tecnici.

Se il malfunzionamento coinvolge invece tubazioni comuni o parti che servono più unità, sarà il condominio a condividere la spesa. In questi casi, il primo passo per l’inquilino o il proprietario è segnalare prontamente la situazione all’amministratore che, previa valutazione tecnica, individuerà la natura dell’intervento necessario.

  • Responsabilità del singolo:
    • Riparazioni ordinarie o sostituzioni di termosifoni e accessori interni
    • Cattiva manutenzione privata (mancato sfiato, valvole bloccate, rottura causata da uso scorretto o incuria)
  • Responsabilità condivisa:
    • Danni causati da vizi o guasti delle colonne di distribuzione principali
    • Problemi tecnici che coinvolgono più utenze (interruzioni di riscaldamento massivo, perdite centrali, errori di pressione non rilevabili dal singolo)

In ogni caso, è indispensabile agire tempestivamente per prevenire danni maggiori e spese più elevate e documentare puntualmente ogni passaggio. Un intervento non autorizzato dal condominio sulle parti comuni può comportare sanzioni o la richiesta di ripristino. Se permangono dubbi sui confini di responsabilità, è consigliabile rivolgersi a un tecnico abilitato per una perizia dettagliata.

Contabilizzazione e ripartitori di calore: cosa sono, a chi spettano costi e gestione

La contabilizzazione del calore si basa sull’installazione di dispositivi (ripartitori) sui radiatori di ciascun appartamento per calcolare il consumo individuale. L’obbligo deriva dal decreto legislativo 102/2014 e successive modifiche. I ripartitori sono generalmente di proprietà del singolo condomino, che ne sostiene sia l’acquisto sia la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo diverse disposizioni approvate in assemblea o previste dal regolamento contrattuale.

L’assemblea condominiale di solito delibera la scelta della tecnologia e del fornitore, ottimizzando costi e compatibilità. Tuttavia, ogni proprietario è direttamente responsabile del funzionamento corretto dei dispositivi e deve garantire che siano integre le apparecchiature di sua proprietà.

  • Costi principali sostenuti dai singoli:
    • Acquisto del ripartitore e delle valvole termostatiche
    • Eventuale sostituzione e manutenzione periodica
  • Costi su base condominiale:
    • Installazione centralizzata iniziale se deliberata dall’assemblea
    • Gestione della piattaforma di monitoraggio remota

Secondo la Cassazione, la ripartizione dei consumi deve essere effettuata solo sulla base dei criteri previsti dalla legge e dalle delibere legittime dell’assemblea, partendo dal dato effettivo delle letture. I condomini che hanno dubbi sull’attendibilità delle rilevazioni devono rivolgersi per tempo all’amministratore e, se necessario, contestare i dati entro trenta giorni dall’approvazione del rendiconto.

Distacco dall’impianto centralizzato: cosa si paga?

Il distacco di un singolo condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato è regolamentato dall’art. 1118 c.c. e da una vasta giurisprudenza. Il distacco non può essere vietato dal regolamento condominiale; però, richiede il rispetto di specifici requisiti:

  • Il funzionamento dell’impianto non deve subire squilibri o malfunzionamenti
  • Non devono aumentare le spese per gli altri condomini
  • Deve essere presentata e approvata una perizia tecnica che lo attesti

Dopo il distacco, il condomino può rinunciare al pagamento dei soli consumi correlati ma continua a essere tenuto a pagare le spese per la manutenzione straordinaria, la conservazione, la messa a norma e per i cosiddetti “consumi involontari” (calore generato dalle parti comuni, dispersioni sistemiche, ecc.). La Corte di Cassazione ha più volte confermato questo principio (sent. n. 11815/2020; n. 26185/2023): il condomino distaccato resta comproprietario dell’impianto nelle parti comuni.

Tipo di spesa Chi paga
Consumi individuali di energia termica Solo chi resta collegato
Manutenzione straordinaria e conservazione Tutti, inclusi i distaccati
Spese involontarie (parti comuni) Ripartite su tutti, inclusi gli autonomi

In presenza di possibili squilibri o aggravi di spesa, l’assemblea può opporsi al distacco. Nel caso in cui il condomino distaccato continui, anche solo parzialmente, a usufruire del calore generato dal centralizzato, dovrà comunque contribuire ai costi fissi con una quota stabilita dall’assemblea.

Spese involontarie, assenze prolungate e case vuote: chi paga cosa e quando

Tra i problemi riscaldamento e caloriferi in condominio più controversi vi sono quelli legati alle spese cosiddette involontarie, ossia i costi che si sostengono a prescindere dalla reale fruizione del servizio, come nel caso di case vuote, seconde abitazioni o lunghi periodi di assenza.

  • Consumatori assenti o immobili sfitti:
    • Non sostengono i costi legati ai consumi effettivi, dato che i contabilizzatori segnalano l’assenza di utilizzo
    • Devono comunque pagare la parte fissa e le spese involontarie (manutenzione, gestione, dispersione), in quanto fanno parte della collettività condominiale
  • Riscaldamento non funzionante per guasti:
    • Se il disservizio è dovuto a un problema dell’impianto comune, sarà possibile richiedere lo storno delle spese o un indennizzo tramite l’amministratore, eventualmente supportati da una consulenza legale
    • Se invece il guasto è privato, la quota rimane comunque dovuta
  • Impianti autonomi in presenza di centralizzato: anche chi ha proceduto al distacco dovrà continuare a contribuire alle spese comuni secondo quanto previsto dalla legge e dall’assemblea

La possibilità di non pagare la quota fissa delle spese involontarie è del tutto eccezionale e concessa solo qualora sia tecnicamente impossibile usufruire del servizio, situazione che va certificata e ratificata all’unanimità in assemblea. In caso contrario, i criteri di legge prevalgono e la quota resta a carico degli stessi proprietari, anche quando non utilizzano il riscaldamento.

Contestazioni, errori, anomalie nei consumi e responsabilità tra condominio, inquilino e proprietario

Le contestazioni sui consumi, e più in generale sui problemi riscaldamento e caloriferi in condominio, sono frequenti nelle situazioni in cui emergono discrepanze nelle letture dei ripartitori, sospetti di manomissione o malfunzionamenti dei contatori. Quando i dati rilevati sembrano anomali, è essenziale individuare con precisione la natura dell’eventuale errore e le relative responsabilità.

  • Possibili fonti di errore:
    • Letture errate o incomplete dei consumi nei ripartitori
    • Difetti nei dispositivi di rilevazione o manomissioni
    • Disparità dovute a mancata manutenzione delle valvole
  • Gestione delle contestazioni:
    • Il primo passo è rivolgersi all’amministratore e verificare la correttezza dei dati di telelettura
    • Qualora emergano incongruenze, la richiesta di una perizia tecnica indipendente può consentire di identificare eventuali responsabilità
  • Ruolo di proprietario e inquilino:
    • L’inquilino paga le spese di consumo e, generalmente, le quote di utilizzo da lui maturate. In caso di mancato pagamento, il condominio si rivolge al proprietario, che ha l’onere di anticipare e poi eventualmente rivalersi sull’inquilino moroso.
    • Solo il proprietario è soggetto di diritto nei confronti del condominio per il recupero coattivo delle spese.

Le controversie possono anche riguardare la contestazione di spese per periodi in cui l’appartamento era vuoto o non utilizzato: in questi casi, la parte variabile per consumi effettivi può essere esclusa ma resta dovuta la quota involontaria. Contestazioni devono essere sollevate con tempestività e supportate da documentazione, richiedendo ove necessario un intervento del giudice.