L’ordinamento italiano disciplina la trasmissione del patrimonio ereditario in caso di assenza di figli, prevedendo regole precise sul subentro degli eredi.
In queste situazioni, la successione segue criteri stabiliti dal Codice Civile, che individuano ordinatamente quali parenti sono chiamati a succedere e come deve essere effettuata la ripartizione.
In Italia, la successione ereditaria si articola su due modelli: la successione legittima e la successione testamentaria. La prima si applica quando la persona deceduta non ha lasciato disposizioni tramite testamento, per cui i beni vengono attribuiti secondo un ordine di parentela determinato dalle cosiddette quote legittime.
Il testamento, invece, permette al testatore di definire, nei limiti di legge, la distribuzione del proprio patrimonio, prevedendo eventualmente beneficiari diversi da quelli stabiliti legislativamente.
Il diritto successorio italiano si basa su un principio di tutela della famiglia, garantendo ai parenti più stretti una quota legittima obbligatoria, che non può essere lesa neppure da volontà testamentarie.
Solo la parte residua dell’asse ereditario può essere destinata liberamente. Tuttavia, in assenza di parenti legittimari, la persona ha piena facoltà di destinare il proprio patrimonio.
Nella successione legittima, sono individuati determinati gradi di parentela cui assegnare l’eredità: in primo luogo coniuge e figli, poi genitori e fratelli, e in mancanza altri parenti fino al sesto grado. Se nessun parente è presente o accetta, i beni vengono devoluti allo Stato.
Quando, invece, esiste un testamento, la distribuzione deve comunque rispettare eventuali vincoli a tutela degli eredi legittimari.
In assenza di tali soggetti, le scelte del testatore non sono soggette a limiti, consentendo ampia libertà nella scelta dei beneficiari, compresi soggetti estranei o enti.
Le quote di legittima rappresentano la parte del patrimonio che la legge riserva ai cosiddetti "eredi necessari", ossia individui cui spetta un diritto intangibile sull’eredità. In base alla normativa vigente, questi soggetti sono il coniuge, i figli e, in assenza di discendenti, i genitori.
La funzione della legittima è evitare che il testatore possa escludere totalmente dall’asse ereditario i membri più stretti della famiglia.
La determinazione delle quote obbligatorie varia in relazione alla composizione del nucleo familiare:
In assenza di figli e coniuge, i genitori acquisiscono lo status di eredi necessari, a cui spetta almeno un terzo dei beni. Pertanto, il testamento può disporre soltanto della quota disponibile, non della legittima spettante agli ascendenti. Qualora anch’essi siano premorti, non sussistono più soggetti legittimari, e il patrimonio può essere liberamente attribuito.
Se zia, zio, cugini o nonni non hanno discendenti diretti, l’insieme dei possibili eredi si restringe e la normativa prevede uno schema di subentro in base ai gradi di parentela. Ai fini della successione legittima, hanno priorità i seguenti soggetti:
Se il defunto lascia solo ascendenti, il patrimonio si distribuisce tra loro in parti uguali. Nel caso siano presenti anche fratelli, la metà dei beni va ai genitori, l’altra si suddivide tra i fratelli e le sorelle. Se un fratello o sorella è morto, la quota va ai suoi discendenti attraverso l’istituto della rappresentazione.
L’assenza di fratelli, sorelle, genitori e ascendenti comporta il passaggio del patrimonio a cugini, zii e parenti entro il sesto grado, applicando il principio della prossimità di grado: il più prossimo esclude il più remoto. Solo in assenza totale di parenti si verifica l’acquisizione ereditaria da parte dello Stato.
Dunque, se alcuni parenti non hanno figli non possono solo per questo lasciare la propria eredità a chi vogliono in presenza di altri familiari fino al sesto grado.
Solo se non ci sono proprio parenti, allora si può disporre come meglio si crede per l'assegnazione del proprio patrimonio.
Pertanto, coloro che si trovano privi di figli, coniuge o ascendenti, ad esempio fratelli, sorelle, zii e cugini, possono destinare la totalità dei propri beni tramite testamento a qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse associazioni, enti, amici o persone estranee.