L’attività di vigilanza sui bonifici bancari da parte dell’Agenzia delle Entrate, del sistema bancario e degli organi fiscali è un elemento centrale nella prevenzione dell’evasione fiscale e nel contrasto al riciclaggio. Nel contesto normativo nazionale italiano, la tracciabilità dei trasferimenti bancari costituisce una misura di controllo efficace e dettagliata per gli accertamenti sia a livello di singolo privato cittadino che per professionisti, partite ive e PMI
Il monitoraggio dei bonifici bancari in Italia coinvolge diversi attori istituzionali: Agenzia delle Entrate, Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia, istituti di credito, banche, Poste Italiane e altri intermediari finanziari. Le banche fungono da primo filtro, segnalando eventuali movimentazioni sospette o operazioni di importo significativo per finalità antiriciclaggio e di verifica fiscale. Tutti gli enti coinvolti sono tenuti, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 (imposte dirette) e dell’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 (IVA), a consentire un’ampia tracciabilità di ogni flusso finanziario.
Ciò si estende ai bonifici domestici e internazionali, alle movimentazioni eseguite sia da persone fisiche sia giuridiche, agli accrediti e bonifici su conti correnti bancari, postali e prepagate con IBAN. Anche realtà come le società di gestione del risparmio, le imprese di assicurazione e vari intermediari finanziari vengono coinvolti quali soggetti vigilati e segnalanti secondo la normativa vigente.
I controlli sui bonifici riguardano principalmente la tracciabilità dei trasferimenti bancari. Il principale obiettivo è individuare movimenti di denaro sospetti che possano celare evasione fiscale, frodi, riciclaggio, finanziamento illecito o trasferimenti non giustificati. Gli istituti bancari sono obbligati a “conoscere il cliente” (“customer due diligence”) e ad attivare la segnalazione tempestiva per operazioni con importi elevati (ad esempio oltre 5.000 euro per le persone fisiche), per frequenti trasferimenti ripetuti, per bonifici tra conti esteri e italiani o per causali ambigue. La UIF riceve dalle banche segnalazioni di operazioni sospette, che vengono poi analizzate e possono essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La sorveglianza è anche preventiva: la semplice ricezione di un bonifico da parte di un soggetto non sempre comporta automatismi di contestazione, ma l’operazione resta visibile nelle banche dati dell’anagrafe dei conti correnti, cui l’amministrazione fiscale può accedere per valutare la coerenza tra i flussi accreditati e il reddito dichiarato.
La soglia quantitativa oltre la quale le banche inoltrano la segnalazione alla UIF è fissata, per la maggior parte delle operazioni singole, in 5.000 euro. Le segnalazioni possono essere attivate anche per operazioni frazionate nell’anno che superino tali importi, per bonifici ricevuti dall’estero o effettuati verso Paesi a rischio, e per causali considerate generiche o sospette. Oltre agli importi, rientrano nei controlli: frequenti trasferimenti da o verso soggetti diversi e non collegati, accrediti incoerenti rispetto all’attività dichiarata dal beneficiario e movimentazioni su conti cointestati o intestati a terzi.
I prelievi e i bonifici in uscita, invece, non sono di regola sottoposti a segnalazione se non per i titolari di impresa individuale – in questi casi, i prelievi devono comunque essere giustificati in caso di controllo fiscale. Il quadro si complica ulteriormente per le operazioni internazionali, in cui la collaborazione tra banche e istituzioni finanziarie estere rende più stringente la sorveglianza su flussi transfrontalieri.
La tracciabilità dei trasferimenti bancari è disciplinata dalla legge n. 136/2010. Gli scopi sono molteplici: assicurare la trasparenza nei movimenti finanziari, garantire la possibilità di ricostruire ogni passaggio di denaro, prevenire infiltrazioni criminali e abusi nei pagamenti legati a commesse pubbliche. I pagamenti devono essere effettuati attraverso strumenti che consentano la piena identificazione del mittente e del beneficiario, come bonifici SEPA, assegni non trasferibili, strumenti elettronici tracciati. Nel caso di appalti pubblici, è obbligatorio l’uso di conti correnti dedicati e l’indicazione di specifici codici identificativi (CIG, CUP) nella causale del trasferimento.
Tale disciplina coinvolge enti pubblici, società private, professionisti, imprenditori, banche e intermediari finanziari in generale. Gli obblighi di tracciabilità ricadono anche sulle movimentazioni di somme per stipendi, consulenze, forniture o servizi nelle filiere che coinvolgono risorse pubbliche.
L’omessa o incompleta comunicazione agli enti preposti delle informazioni relative ai conti dedicati viene punita con sanzioni amministrative pecuniarie la cui entità può variare secondo la gravità della violazione. Inoltre, i contratti nei quali non siano inserite le opportune clausole di tracciabilità possono essere dichiarati nulli e oggetto di contestazione amministrativa e civile.
L’inserimento di una causale adeguata nel bonifico bancario rappresenta uno strumento di difesa in caso di controlli fiscali. Esprimere nella causale la reale natura del trasferimento (“rimborso spese viaggio”, “prestito familiare senza interessi”, “anticipo lavori ristrutturazione”, “donazione per sostegno studi universitari”, ecc.) è sempre consigliato. L’uso di termini ambigui (“saldo”, “spostamento”, “regalo”) rende più complesso dimostrare la liceità e la natura non imponibile della somma.
In tutti i casi di contestazione, è onere del beneficiario fornire riscontri documentali e giustificativi idonei a provare che la somma non rappresenti reddito imponibile soggetto a tassazione. Per le donazioni significative è opportuno affidarsi ad atto pubblico notarile.
Quando un bonifico è oggetto di segnalazione o se, nell’ambito di un’indagine finanziaria, vengono riscontrati movimenti fuori norma, il contribuente viene convocato per fornire chiarimenti. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate avvia il cosiddetto “contraddittorio preventivo”: il contribuente ha la possibilità di esibire prove, contratti, motivazioni e ogni altro elemento utile a dimostrare l’origine e la non imponibilità dei fondi ricevuti. Solo in assenza di prove adeguate, il versamento è assoggettato a tassazione come reddito non dichiarato.
Nel processo di accertamento si manifesta la centralità della trasparenza e della corretta gestione documentale dei propri rapporti bancari e patrimoniali. La precisione e prontezza nella documentazione sono fattori decisivi per evitare rilievi e sanzioni.
Un content gap rilevante riguarda la disciplina dei bonifici tra parenti ed è stato colmato integrando i chiarimenti tratti dalle più recenti sentenze e prassi amministrativa. I trasferimenti tra familiari, spesso giustificati da esigenze solidaristiche (ad esempio sostegno economico, donazioni affettive, anticipo eredità), non sono automaticamente considerati reddito imponibile dal fisco. Tuttavia, la presunzione fiscale resta: ogni somma ricevuta su conto corrente è potenzialmente assoggettata a verifica finché il contribuente non documenta l’origine e la natura del trasferimento.
Per superare la presunzione, occorre disporre di documentazione analitica (contratti di prestito, atti notarili per donazioni sostanziose, dichiarazioni bancarie, causali dettagliate). Recenti orientamenti giurisprudenziali – tra cui si segnala la sentenza n. 4378/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – hanno ribadito che i bonifici ricevuti da familiari non assumono automaticamente rilevanza reddituale, a meno che l’Amministrazione dimostri l’effettiva connessione con attività imponibili.
Per evitare la contestazione di reddito occulto, è consigliato:
Un errore frequente è ritenere che i bonifici ordinari non possano essere oggetto di contestazione: in realtà, la sola tracciabilità non basta, occorre anche la compatibilità dell’operazione con la situazione economico-familiare degli interessati. Le disposizioni civili impongono inoltre l’atto pubblico notarile per le donazioni tra vivi di somme considerevoli.
I bonifici estero-controlli rappresentano una delle aree più sensibili. Tutti i trasferimenti da e verso Paesi extra-UE o considerati a rischio sono soggetti a monitoraggio rafforzato, con obbligo per le banche di segnalazione alla UIF oltre determinate soglie (di regola, superiore a 5.000 euro annui, cumulando anche importi frazionati). Le banche sono tenute a verificare la coerenza della causa sottostante il trasferimento e a richiedere chiarimenti e documentazione aggiuntiva in caso di flussi sospetti. In particolare, la tracciabilità delle operazioni finanziarie internazionali è garantita sia dall’anagrafe tributaria sia dagli accordi di cooperazione tra le autorità fiscali dei diversi Stati.
Dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, deriva anche il dovere di segnalare, bloccare o rifiutare operazioni non giustificate o che sembrino finalizzate ad occulatazione patrimoniale illecita.