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Quali sono i controlli su prelievi e versamenti al bancomat da parte dell'Agenzia Entrate e Gdf

Il fisco ha fissato i suoi obiettivi: recuperare 15,8 miliardi di euro di gettito e i controlli dei versamenti al bancomat rappresentano una parte importante.

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Quali sono i controlli su prelievi e ver

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza svolgono uan costante attività di sorveglianza sui movimenti di denaro,anche su prelievi e versamenti effettuati tramite sportelli automatici e bancomat. Tale controllo si inserisce in un più ampio quadro di prevenzione dell’evasione fiscale e del riciclaggio, con particolare attenzione ai flussi di contante e alle operazioni considerate sospette.

Limiti all’uso del contante e tracciabilità dei movimenti bancari

L’attuale quadro normativo prevede un limite massimo di 5.000 euro per la circolazione di denaro contante in Italia. Questo valore include sia pagamenti tra privati che prestiti e donazioni, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di mezzi tracciabili come bonifici, assegni o carte di pagamento. Ogni importo che superi questa soglia, anche se suddiviso in più tranche, deve essere eseguito tramite canali tracciabili e non in contanti, pena l’applicazione di sanzioni amministrative significative, che possono variare da 1.000 a 50.000 euro per violazioni fino a 250.000 euro, e da 5.000 a 250.000 euro per importi superiori.

La tracciabilità delle movimentazioni bancarie non riguarda solo i pagamenti ma anche prestiti o donazioni all’interno del nucleo familiare, anche in assenza di qualsiasi rapporto commerciale. In caso di superamento del limite, il trasferimento deve avvenire attraverso intermediari autorizzati (banche, esercenti di moneta elettronica, Poste, ecc.), con obbligo di conservazione della documentazione idonea a dimostrare la natura dell’operazione.

  • Il frazionamento artificioso dei pagamenti, finalizzato ad aggirare il limite imposto, è vietato e può comportare accertamenti fiscali e provvedimenti sanzionatori.
  • Le transazioni in contanti tra cittadini extra UE e operatori turistici o del commercio al dettaglio possono beneficiare di una deroga, fino a 15.000 euro, previa comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate e rispetto di specifiche formalità.

Controlli sui prelievi di contante dal bancomat: chiariamo i criteri e le differenze tra contribuenti

Non tutti i prelievi sono uguali dal punto di vista della normativa fiscale e antiriciclaggio. Chi non esercita attività d’impresa (ad esempio lavoratori dipendenti, liberi professionisti, pensionati) non ha limiti specifici imposti dalla legge in merito all’ammontare prelevabile dal conto corrente. In generale, è legittimo prelevare anche somme considerevoli senza dover fornire giustificazioni al fisco, a condizione che tali movimentazioni siano compatibili con il proprio profilo finanziario.

Una diversa disciplina si applica agli imprenditori: per costoro, prelievi di contante superiori a 5.000 euro in un solo giorno o nel medesimo mese solare possono determinare accertamenti bancari da parte dell’Agenzia delle Entrate, che può presumere la formazione di ricavi non dichiarati. Occorre sempre poter documentare la ragione e l’utilizzo delle somme prelevate, esibendo, quando necessario, prove concrete e documentazione con data certa.

Indipendentemente dalla qualifica del soggetto, sia per prelievi sia per versamenti, il superamento della soglia mensile di 10.000 euro per operazioni di prelievo in contanti (anche cumulate) impone alla banca l’inoltro automatico di una segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per motivi antiriciclaggio, senza attendere l’esito di eventuali accertamenti fiscali.

Versamenti sul conto corrente tramite bancomat: presunzione di reddito e onere della prova

L’aspetto più delicato riguarda i versamenti in contanti. Ogni deposito bancario, a prescindere dall’importo, può teoricamente generare un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate qualora venga ritenuto un “nuovo reddito” non dichiarato. Al contribuente spetta l’onere di dimostrare l’origine lecita delle somme versate:

  • redditi già assoggettati a tassazione (ad esempio buste paga, vincite già dichiarate, premi, ecc.);
  • proventi esenti (come rimborsi assicurativi, donazioni, vendita di beni personali, risarcimenti, ecc.).

La documentazione presentata deve essere idonea, meglio se con data certa e riferita in modo esplicito all’importo contestato. La semplice causale riportata sul versamento non è considerata prova sufficiente. Se la spiegazione fornita non viene accettata dall'Agenzia delle Entrate, l’importo sarà considerato reddito imponibile e sottoposto a tassazione oltre che a una sanzione amministrativa.

Prelevare denaro dal proprio conto e versarlo nuovamente non è vietato, purché le operazioni siano avvenute in un arco temporale limitato e siano motivate in modo coerente con la propria situazione personale. In caso contrario, può essere richiesta la prova sulla legittima provenienza dei fondi, soprattutto se si tratta di somme considerevoli tenute “ferme” a lungo prima del nuovo versamento.

Segnalazione di operazione sospetta (SOS): funzionamento e obblighi degli enti

Una delle novità operative degli ultimi anni è l’automatismo delle segnalazioni di operazioni sospette da parte delle banche, intermediari finanziari e altri soggetti obbligati qualora vengano rilevate anomalie nei movimenti di denaro. Tali segnalazioni sono inviate all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 231/2007. Il sospetto può derivare non solo dall’importo elevato, ma anche da:

  • frequenza insolita delle operazioni
  • importo sproporzionato rispetto al profilo economico del soggetto
  • modalità operative incoerenti (richiesta di banconote di grosso taglio, versamenti ripetuti da soggetti diversi, transazioni senza giustificazione plausibile, ecc.)
  • collegamenti con notizie esterne (segnalazioni negative, indagini, ecc.)

La SOS non costituisce denuncia penale, ma è un atto preventivo funzionale alla tracciabilità delle operazioni finanziarie sospette. L’obbligo di invio della segnalazione coinvolge una pluralità di soggetti (intermediari finanziari, professionisti, operatori non finanziari) e si fonda su presupposti oggettivi e soggettivi, come richiesto dall’articolo 35 del d.lgs. 231/2007.

Nella prassi, la UIF analizza la segnalazione e può chiedere ulteriori chiarimenti o documentazione. In caso di riscontro di operazioni correlate al riciclaggio o a fenomeni di finanziamento del terrorismo, vengono informati la Guardia di Finanza, la Direzione Investigativa Antimafia e l’Autorità giudiziaria.

Indicatori di anomalia e accertamenti fiscali: quali condotte espongono a rischi?

Gli indicatori di anomalia sono fattori oggettivi e soggettivi che guidano gli intermediari nell’individuare le operazioni sospette. Di seguito alcune tipologie di comportamenti o situazioni a rischio:

  • frequente utilizzo di contanti, inclusi prelievi o versamenti giustificati in modo generico o incoerente rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione dei redditi;
  • operazioni cadenzate regolarmente con importi appena sotto soglie di segnalazione;
  • interventi di versamento e contestuale giroconto o trasferimento verso terzi soggetti privi di collegamento reale;
  • comportamento riluttante o reticente a fornire documentazione o informazioni, specie quando richieste dalle banche;
  • collegamenti con territori a rischio o soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari o amministrativi.

Superare le soglie per i controlli automatici o agire in modo non trasparente o ripetitivo può causare l’avvio di indagini bancarie su richiesta dell’Agenzia delle Entrate. L’accertamento viene richiesto soprattutto quando vengono riscontrate incongruenze tra dichiarazione dei redditi e rapporti bancari.

Sanzioni per violazione dei limiti e omessa segnalazione

La violazione dei limiti previsti dalla normativa comporta sanzioni di carattere pecuniario.

  • Per chi effettua pagamenti in contanti oltre i 5.000 euro: sanzione amministrativa da 1.000 a 50.000 euro fino a 250.000 euro; da 5.000 a 250.000 euro per importi superiori.
  • Per operatori obbligati, l’omessa segnalazione di operazione sospetta può comportare una sanzione da 3.000 euro fino a importi molto più rilevanti (anche oltre 300.000 euro in caso di vantaggi economici determinati dalla violazione), secondo quanto previsto dall’art. 58 del D.lgs. 231/2007.
  • Per i datori di lavoro che pagano retribuzioni in contanti: sanzione da 1.000 a 5.000 euro per ogni atto non conforme all’obbligo di tracciabilità.

Il rispetto delle regole su contanti, bonifici e strumenti di regolamento tracciabili contribuisce a ridurre i rischi di accertamenti fiscali e sanzioni.

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