La cassa integrazione rappresenta per molti dipendenti uno strumento essenziale per tutelarsi nelle fasi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causate da crisi aziendali o temporanee difficoltà.
Durante questi periodi, il lavoratore conserva il rapporto di lavoro e mantiene una forma di sostegno al reddito erogata dall’INPS. Tuttavia, tale situazione implica diritti e responsabilità precise, che vanno dalla tutela salariale al rispetto di obblighi di trasparenza nei confronti degli enti preposti e del datore di lavoro.
La disciplina che riguarda le attività svolte mentre si beneficia della cassa integrazione ha subito importanti modifiche, soprattutto a partire dal 18 dicembre 2025. In passato la normativa prevedeva per il lavoratore il solo obbligo di informare l’INPS in caso di nuovo impiego.
La nuova legge introduce una doppia comunicazione: ora, chi si trova in cassa integrazione e avvia qualunque attività lavorativa, sia essa dipendente o autonoma, è tenuto ad avvisare non solo l’Inps, ma anche il datore di lavoro che ha richiesto la misura.
Questa novità normativa mira ad aumentare la trasparenza e la tracciabilità dei rapporti tra le parti coinvolte, evitando abusi sia a danno dei fondi pubblici sia dell’azienda. Il nuovo obbligo si applica indipendentemente dalla natura e durata del secondo impiego, quindi anche se la prestazione lavorativa riguarda poche ore o dovesse essere iniziata prima dell’attivazione della cassa integrazione stessa.
Sul piano pratico e operativo, il lavoratore non perde automaticamente il diritto all’integrazione salariale se lavora durante la sospensione, ma non potrà ricevere il sostegno economico per le giornate effettivamente lavorate presso altri datori o nell’ambito di attività autonome.
L’obbligo scatta per ogni forma di rapporto lavorativo: la comunicazione dovrà essere tempestiva sia verso l’INPS che il datore. Per il lavoro dipendente, la trasmissione UNILAV da parte del nuovo datore può essere sufficiente ai fini INPS, mentre per i lavori autonomi resta l’onere diretto di comunicazione.
Chi percepisce la cassa integrazione e svolge un secondo lavoro (in aggiunta o in sostituzione temporanea a quello principale) deve rispettare precisi obblighi normativi per non perdere le tutele derivanti dall’ammortizzatore sociale. Da dicembre 2025, la legge impone che, all’avvio di qualsiasi nuova attività lavorativa:
La mancanza di comunicazione all’INPS circa lo svolgimento di un’altra attività durante il periodo di cassa integrazione può avere conseguenze molto gravi per il lavoratore: in caso di inadempienza, si perde infatti interamente il diritto a percepire l’integrazione salariale dal giorno dell’infrazione. La perdita del beneficio è immediata e definitiva.
La comunicazione mancata al datore di lavoro, invece, non comporta una decadenza automatica dalla cassa integrazione. Non sono previste sanzioni dirette, ma questa dimenticanza rappresenta comunque una violazione degli obblighi previsti dalla recente normativa e può incidere in caso di controversie.
Diversamente, il nuovo datore che ometta la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro rischia sanzioni amministrative significative: da 1.800 a oltre 40.000 euro, a seconda della durata della posizione irregolare, con aggravio del 20% in presenza di lavoratori stranieri, minori o beneficiari di altre misure di sostegno.
La normativa vigente consente una determinata cumulabilità tra il trattamento di integrazione salariale e i redditi provenienti da nuove occupazioni, ma solo all’interno di limiti precisi e nel rispetto delle regole di compatibilità. Si distinguono vari casi:
I diritti che spettano a chi beneficia della cassa integrazione, al di là dell’aspetto reddituale, sono vari e vanno osservati con attenzione per non incorrere in sorprese:
Una tabella riepilogativa può aiutare a visualizzare le compatibilità tra diritti residui e situazione lavorativa:
| Evento | Effetto sul diritto |
| Ferie (sospensione totale) | Non maturano |
| Ferie (orario ridotto) | Proporzionali alle ore lavorate |
| Malattia insorta dopo CIG | Continua l’integrazione |
| Malattia prima della CIG | Dipende dalla sospensione del reparto |
| Infortunio | Prevale indennità INAIL |
| Maternità obbligatoria | Prevale l’indennità di maternità |