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Quali sono i diritti e i doveri di un lavoratore che lavora durante la cassaintegrazione

Il lavoratore in cassa integrazione che lavora deve avvisare non solo l'Inps ma anche il datore di lavoro: i diritti e i doveri stabiliti dalla nuova normativa in vigore dal 18 dicembre 2025

Autore: Marcello Tansini
pubblicato il
Quali sono i diritti e i doveri di un la

La cassa integrazione rappresenta per molti dipendenti uno strumento essenziale per tutelarsi nelle fasi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causate da crisi aziendali o temporanee difficoltà.

Durante questi periodi, il lavoratore conserva il rapporto di lavoro e mantiene una forma di sostegno al reddito erogata dall’INPS. Tuttavia, tale situazione implica diritti e responsabilità precise, che vanno dalla tutela salariale al rispetto di obblighi di trasparenza nei confronti degli enti preposti e del datore di lavoro. 

Lavorare durante la cassa integrazione: regole generali e novità dal 18 dicembre 2025

La disciplina che riguarda le attività svolte mentre si beneficia della cassa integrazione ha subito importanti modifiche, soprattutto a partire dal 18 dicembre 2025. In passato la normativa prevedeva per il lavoratore il solo obbligo di informare l’INPS in caso di nuovo impiego.

La nuova legge introduce una doppia comunicazione: ora, chi si trova in cassa integrazione e avvia qualunque attività lavorativa, sia essa dipendente o autonoma, è tenuto ad avvisare non solo l’Inps, ma anche il datore di lavoro che ha richiesto la misura.

Questa novità normativa mira ad aumentare la trasparenza e la tracciabilità dei rapporti tra le parti coinvolte, evitando abusi sia a danno dei fondi pubblici sia dell’azienda. Il nuovo obbligo si applica indipendentemente dalla natura e durata del secondo impiego, quindi anche se la prestazione lavorativa riguarda poche ore o dovesse essere iniziata prima dell’attivazione della cassa integrazione stessa.

Sul piano pratico e operativo, il lavoratore non perde automaticamente il diritto all’integrazione salariale se lavora durante la sospensione, ma non potrà ricevere il sostegno economico per le giornate effettivamente lavorate presso altri datori o nell’ambito di attività autonome. 

L’obbligo scatta per ogni forma di rapporto lavorativo: la comunicazione dovrà essere tempestiva sia verso l’INPS che il datore. Per il lavoro dipendente, la trasmissione UNILAV da parte del nuovo datore può essere sufficiente ai fini INPS, mentre per i lavori autonomi resta l’onere diretto di comunicazione.

Obblighi di comunicazione: cosa deve fare il lavoratore con un secondo lavoro

Chi percepisce la cassa integrazione e svolge un secondo lavoro (in aggiunta o in sostituzione temporanea a quello principale) deve rispettare precisi obblighi normativi per non perdere le tutele derivanti dall’ammortizzatore sociale. Da dicembre 2025, la legge impone che, all’avvio di qualsiasi nuova attività lavorativa:

  • Sia l’INPS che il datore di lavoro presso cui si è in forza devono essere informati tempestivamente.
  • L’obbligo vale sia per rapporti di lavoro subordinato che per attività autonome (compresi occasionali e con partita IVA).
  • Nel caso di lavoro dipendente, la comunicazione del datore che assume il lavoratore sospeso, mediante modello UNILAV, permette di assolvere l’onere informativo verso l’INPS, ma resta obbligatorio avvisare direttamente la propria azienda.
  • Per i lavoratori autonomi, la comunicazione all’INPS deve essere fatta personalmente, specificando anche i periodi di attività e il reddito previsto.

Conseguenze per mancata comunicazione e rispetto delle regole

La mancanza di comunicazione all’INPS circa lo svolgimento di un’altra attività durante il periodo di cassa integrazione può avere conseguenze molto gravi per il lavoratore: in caso di inadempienza, si perde infatti interamente il diritto a percepire l’integrazione salariale dal giorno dell’infrazione. La perdita del beneficio è immediata e definitiva.

La comunicazione mancata al datore di lavoro, invece, non comporta una decadenza automatica dalla cassa integrazione. Non sono previste sanzioni dirette, ma questa dimenticanza rappresenta comunque una violazione degli obblighi previsti dalla recente normativa e può incidere in caso di controversie.

Diversamente, il nuovo datore che ometta la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro rischia sanzioni amministrative significative: da 1.800 a oltre 40.000 euro, a seconda della durata della posizione irregolare, con aggravio del 20% in presenza di lavoratori stranieri, minori o beneficiari di altre misure di sostegno.

Compatibilità e limiti delle attività lavorative: casi particolari e cumulabilità

La normativa vigente consente una determinata cumulabilità tra il trattamento di integrazione salariale e i redditi provenienti da nuove occupazioni, ma solo all’interno di limiti precisi e nel rispetto delle regole di compatibilità. Si distinguono vari casi:

  • Lavoro subordinato a tempo determinato: se di durata pari o inferiore a 6 mesi, la cassa integrazione è sospesa solo per i giorni effettivi di lavoro; se la durata supera i 6 mesi o diventa tempo pieno/indeterminato, il diritto decade.
  • Lavoro autonomo: ammesso con la condizione di comunicare all’INPS l’entità dei redditi percepiti. L’indennità può essere cumulata solo fino a concorrenza dell’importo pieno spettante; se il reddito supera la soglia annua consentita (per i lavori occasionali, è fissata entro i 3.000 euro annui), l’integrazione viene sospesa proporzionalmente.
  • Lavoro occasionale: laddove il reddito non ecceda il limite stabilito, si ammette la conservazione parziale del trattamento.
  • Lavoro presso l’azienda dove si percepisce la cassa: se il dipendente presta servizio durante il regime di sospensione, perde la relativa quota di integrazione per quei giorni; è inoltre tenuto agli obblighi di trasparenza, pena le sanzioni specifiche già previste.

Diritti residuali: salario, ferie, malattia e altri aspetti durante la cassa integrazione

I diritti che spettano a chi beneficia della cassa integrazione, al di là dell’aspetto reddituale, sono vari e vanno osservati con attenzione per non incorrere in sorprese:

  • Retribuzione e mensilità aggiuntive: l’indennità è generalmente pari all’80% della retribuzione persa, ma con l’applicazione di massimali INPS annuali. Tredicesima e quattordicesima maturano solo sulle ore effettivamente lavorate, non sulle ore in sospensione totale.
  • Ferie e permessi: durante la cassa a zero ore non maturano ferie o permessi; in caso di riduzione dell’orario, invece, si calcolano proporzionalmente alle ore lavorate. Eventuali eccezioni possono essere previste dal CCNL applicato.
  • Malattia, infortunio, maternità e congedi: in caso di evento insorto dopo l’inizio della sospensione, permane il diritto all’integrazione salariale senza obbligo di comunicazione dello stato di malattia. Se la malattia è precedente alla cassa, si distinguono ipotesi specifiche a seconda della sospensione totale o parziale del personale interessato. L’infortunio prevale sempre sull’indennizzo derivante dall’integrazione salariale, con diritto all’indennità INAIL.
  • Contributi pensionistici: i periodi coperti dalla cassa integrazione sono utili a fini assicurativi e pensionistici, in virtù della contribuzione figurativa accreditata su base della retribuzione globale di riferimento.
  • Pagamento delle integrazioni: può avvenire direttamente dall’azienda o dall’INPS in alcune situazioni di difficoltà aziendale, con obbligo per il datore di comunicare ogni dato utile entro tempistiche precise, altrimenti le somme restano a suo carico.

Una tabella riepilogativa può aiutare a visualizzare le compatibilità tra diritti residui e situazione lavorativa:

Evento Effetto sul diritto
Ferie (sospensione totale) Non maturano
Ferie (orario ridotto) Proporzionali alle ore lavorate
Malattia insorta dopo CIG Continua l’integrazione
Malattia prima della CIG Dipende dalla sospensione del reparto
Infortunio Prevale indennità INAIL
Maternità obbligatoria Prevale l’indennità di maternità