La tredicesima mensilità, conosciuta come gratifica natalizia, rappresenta una voce essenziale per molti lavoratori durante il periodo delle festività. Questa prestazione economica, generalmente liquidata a dicembre, costituisce un supporto concreto per sostenere le spese di fine anno. Tuttavia, la presenza di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute alla cassa integrazione può modificare i criteri di maturazione e l’importo effettivo di questo emolumento.
Chi ha diritto alla tredicesima in presenza di cassa integrazione
Il diritto alla tredicesima riguarda la maggior parte dei lavoratori dipendenti, siano essi a tempo indeterminato, determinato, full-time o part-time, e include chi, nel corso dell’anno, ha attraversato periodi di cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria o in deroga).
È utile distinguere le seguenti situazioni, che condizionano il riconoscimento della tredicesima:
- Cassa integrazione ad orario ridotto: il lavoratore vede ridotto il proprio orario ma non viene sospeso completamente. In questo caso, i mesi durante i quali è percepita la cassa integrazione valgono parzialmente ai fini della tredicesima, in proporzione al lavoro effettivamente svolto e alle previsioni del contratto collettivo nazionale (CCNL).
- Cassa integrazione a zero ore: la sospensione dell’attività lavorativa è totale, senza prestazione lavorativa. Questa specifica circostanza solitamente non consente la maturazione della retribuzione aggiuntiva per i periodi in cui non si presta nemmeno parzialmente attività lavorativa, salvo che contratti o accordi aziendali dispongano diversamente.
- Assenze coperte da permessi retribuiti, malattia, maternità obbligatoria o infortunio: in questi casi, salvo periodi eccedenti la conservazione del posto o assenze non retribuite, la tredicesima matura regolarmente.
- Per i lavoratori domestici, la regola di base segue quanto previsto dal rispettivo contratto, e anche qui i periodi di cassa integrazione riducono l’importo in proporzione.
Perciò, in presenza di una temporanea riduzione dell’orario o della sospensione totale per cassa integrazione, il
diritto alla tredicesima si mantiene nei limiti dei periodi di effettivo servizio o prestazione retribuita. L’importo spettante è quindi proporzionato ai mesi e alle ore lavorate, considerando anche le specificità contrattuali e le eventuali integrazioni previste dalla contrattazione collettiva.
Come si calcola la tredicesima per chi è in cassa integrazione
La determinazione dell’importo della mensilità di dicembre in situazioni di cassa integrazione richiede un calcolo attento ai periodi effettivamente lavorati e retribuiti. Si considerano come utili solo quei periodi durante i quali il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione o svolge effettiva attività lavorativa.
La formula generale, in assenza di regole derogatorie dal contratto collettivo, è la seguente:
- Retribuzione lorda mensile x mesi di lavoro effettivo (o coperti da cassa integrazione parziale) /12.
Contano come mesi interi ai fini della tredicesima solo i periodi di lavoro o cassa integrazione ridotta che superano i 15 giorni nel mese solare. Le assenze non retribuite o la sospensione totale (zero ore) non danno maturazione del rateo. Le
voci salariali da considerare nella base di calcolo comprendono tutte le componenti fisse (paga base, indennità, scatti di anzianità), ma escludono voci occasionali e rimborsi.
A livello fiscale, la tredicesima mensilità subisce le consuete trattenute contributive e IRPEF: differisce dallo stipendio mensile anche perché non beneficia delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente. In più, eventuali integrazioni a carico dell’INPS (relative a maternità, malattia, infortunio) vengono considerate secondo le regole specifiche del settore.
Cassa integrazione a zero ore: regole e importi della tredicesima
Se la sospensione lavorativa è totale per interi mesi, i ratei di tredicesima relativi a questi mesi non maturano. La regola segue il principio che il rateo matura solo in presenza di un’attività lavorativa o di assenza retribuita dal datore di lavoro. Sono invece esclusi:
- Mesi interamente coperti dalla cassa integrazione senza alcuna prestazione lavorativa
- Periodi in cui si fruiscono permessi o aspettative non retribuite, assenze ingiustificate
Se il lavoratore, in corso d’anno, ha alternato mesi lavorati a periodi di sospensione totale (zero ore), la tredicesima sarà calcolata solo sui mesi/periodi utili, escludendo quelli interamente sospesi. Nel caso in cui, nello stesso mese, si lavori almeno 15 giorni e il resto sia coperto da cassa integrazione a zero ore, il rateo matura comunque per intero.
In sintesi, la riduzione della mensilità aggiuntiva è direttamente proporzionale al numero di mesi non lavorati per sospensione totale dell’attività. In presenza di particolare disciplina nel CCNL o di accordi aziendali, potrebbe essere previsto che anche durante la cassa a zero ore si maturi il rateo, almeno parzialmente.
Cassa integrazione ad orario ridotto: regole e importi della tredicesima
Quando la cassa integrazione si traduce in riduzione dell’orario di lavoro, il meccanismo di maturazione della tredicesima si applica in proporzione alle ore effettivamente prestate. In altre parole, ogni mese viene conteggiato come utile sia in relazione all’attività lavorativa sia alle ore in ammortizzatore sociale, purché vi sia almeno una prestazione parziale.
- Il lavoratore matura la tredicesima in maniera discontinua e proporzionale rispetto alle ore di lavoro svolte rispetto all’orario ordinario contrattuale
- La quota della gratifica natalizia spetterà quindi per il numero di mesi e le ore effettivamente lavorati nel corso dell’anno
Il calcolo avverrà dunque sulla parte di retribuzione proporzionale all’orario ridotto e alle mensilità parziali realmente effettuate. In caso di passaggio da tempo pieno a part-time (e viceversa) in corso d’anno, i mesi vanno ripartiti e calcolati separatamente, sommandone poi i risultati.
Analogamente, la presenza di brevi periodi in cui l’attività subisce una riduzione (ad esempio, settimane alternate in cassa integrazione o meno) comporta una riproporzione del rateo mensile in rapporto ai reali giorni lavorati/percepiti.
Esempi pratici di calcolo della tredicesima in diversi casi di cassa integrazione
Di seguito alcuni esempi pratici che possono aiutare a chiarire come la presenza di periodi di cassa integrazione incide concretamente sull’importo della gratifica natalizia:
| Lavoro effettivo durante l’anno (mesi interi) |
Cassa Integrazione a zero ore (mesi) |
Calcolo tredicesima |
| 9 mesi |
3 mesi |
Retribuzione lorda mensile x 9 / 12 |
| 10 mesi, di cui 2 a orario ridotto (metà orario) |
2 mesi |
[Retribuzione mensile x 8 /12] + [Retribuzione mensile x 0,5 x 2 / 12] |
| 12 mesi, di cui 4 orario ridotto 30% |
0 mesi |
[Retribuzione mensile x 8/12] + [Retribuzione mensile x 0,7 x 4/12] |
- Esempio 1: un dipendente con retribuzione lorda di 1.500 euro, 9 mesi lavorati e 3 mesi in cassa a zero ore. Tredicesima: 1.500 x 9 / 12 = 1.125 euro lordi.
- Esempio 2: lavoratrice part-time a 20 ore settimanali (50% full-time), 10 mesi lavorati di cui 2 con orario dimezzato per cassa integrazione e 2 mesi in cassa a zero ore. Tredicesima: [Retribuzione 1.000 x 8 / 12] + [1.000 x 0,5 x 2 /12] = 666,67 + 83,33 = 750 euro lordi.
- Esempio 3: dipendente a tempo pieno, 4 mesi orario ridotto al 70% causa cassa integrazione. Tredicesima: [1.200 x 8/12] + [1.200 x 0,7 x 4/12] = 800 + 280 = 1.080 euro lordi.
Questa modalità consente di individuare con precisione l’importo spettante,
tenendo conto sia dei mesi sia delle ore effettivamente lavorate, nel pieno rispetto delle regole contrattuali e della normativa vigente.
Tempistiche di pagamento e accredito della tredicesima per chi è in cassa integrazione
Il pagamento della tredicesima mensilità avviene in via ordinaria nel mese di dicembre e per i lavoratori interessati da periodi di cassa integrazione, la tempistica di accredito non subisce particolari variazioni:
- Nei settori pubblici e privati la gratifica natalizia viene generalmente corrisposta tra il 10 e il 24 dicembre
- I lavoratori con trattamento di integrazione salariale ricevono la quota della tredicesima maturata nella busta paga di dicembre, in proporzione ai periodi utili
- In caso di cessazione del rapporto durante l’anno, la mensilità aggiuntiva sarà liquidata con il saldo finale insieme a TFR e altre spettanze.
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