La mensa in azienda, o servizio di refezione per i lavoratori, è un tema di rilievo nel panorama normativo e nella gestione delle risorse umane. Comprendere quando la mensa è obbligatoria secondo CCNL 2025 e le leggi di riferimento è essenziale per aziende, dipendenti e consulenti. L’evoluzione normativa e le interpretazioni giurisprudenziali più recenti impongono, infatti, una valutazione attenta dei requisiti minimi strutturali, dei diritti correlati alla pausa pranzo e delle possibili alternative come la mensa diffusa o l’erogazione di buoni pasto.
La legislazione italiana attualmente in vigore, rappresentata dal Decreto Legislativo 66/2003 e dal D.lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non introduce l’obbligo generalizzato per aziende e imprese di istituire una mensa aziendale rivolta ai dipendenti. Tuttavia, la normativa prevede l’obbligo per tutte le aziende di garantire ai lavoratori una pausa pranzo adeguata qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le sei ore consecutive. Tale intervallo è volto al ristoro psico-fisico e alla consumazione dei pasti, riflettendo direttive comunitarie.
Il contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento è determinante: in taluni settori, come il comparto sanitario privato (ad esempio art. 68 CCNL AIOP-ARIS non medici), viene previsto l’obbligo per strutture con più di 160 dipendenti di istituire il servizio mensa oppure modalità sostitutive non monetizzabili. La giurisprudenza, recentemente confermata da pronunce della Cassazione e sentenze di merito del 2025, conferma che il diritto alla pausa e, ove previsto dal contratto collettivo, alla mensa o al servizio sostitutivo spetta a tutti i dipendenti che svolgano oltre sei ore lavorative consecutive, inclusi i turnisti. La responsabilità dell’organizzazione ricade sull’azienda, che può scegliere tra mensa interna, servizi in outsourcing o mensa diffusa tramite convenzioni con ristoranti/bar.
Anche senza obbligo di realizzare una vera e propria mensa aziendale, il D.lgs. 81/08 impone alle aziende con più di 30 dipendenti presenti in sede durante gli intervalli lavorativi la creazione di uno o più spazi denominati refettori, dotati di sedili, tavoli, illuminazione adeguata, areazione, riscaldamento per la stagione fredda e standard igienico-sanitari elevati. Le dimensioni dei locali devono essere proporzionate al numero di lavoratori, con particolare attenzione all’accessibilità e al comfort.
Il consumo di bevande alcoliche è vietato, salvo specifiche e limitate eccezioni per il servizio mensa, regolamentate a livello aziendale secondo le mansioni e i rischi specifici. Ove non sia possibile realizzare un refettorio tradizionale, sono valutate soluzioni come la mensa diffusa o aree break attrezzate minimamente con frigorifero, microonde e distributori d’acqua.
L’azienda, nel rispetto delle norme, può selezionare diverse modalità gestionali della pausa pranzo e dell’erogazione del pasto:
Nessuna legge del 2025 impone ai datori di lavoro l’erogazione obbligatoria di mensa o buoni pasto, a meno che ciò non sia disciplinato nella contrattazione collettiva. Quando previsti, devono essere erogati a categorie omogenee di lavoratori e in relazione all’effettiva prestazione lavorativa.
Le aziende attente al benessere e ai trend del 2025 investono su sostenibilità e inclusività nella gestione della mensa. Le moderne strutture prevedono:
Tali innovazioni, oltre a rafforzare il benessere fisico dei lavoratori, incrementano la produttività e il senso di appartenenza aziendale. Per approfondimenti sulle soluzioni tecnologiche e smart applicate alla mensa, si può consultare il portale Qipo.