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Quando si deve pagare il passo carrabile secondo norme 2025 in vigore

Quando per legge deve essere pagato il passo carrabile: cosa prevedono leggi 2025 attualmente in vigore e chiarimenti

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Quando si deve pagare il passo carrabile

La gestione dei passi carrabili si fonda su una normativa dettagliata che incide direttamente su responsabilità, costi e diritti dei proprietari. L’attuale quadro regolamentare è stato aggiornato ed è valido per il 2025, tenendo conto anche delle più recenti modifiche a livello nazionale e comunale. Analizziamo di seguito quando si deve pagare il passo carrabile, quali sono le eccezioni, la procedura per la richiesta, i criteri di calcolo e gli obblighi previsti dalle leggi in vigore.

Passo carrabile, definizione normativa e tipologie

Ai sensi dell’articolo 3, comma 37, del Codice della Strada, il passo carrabile è l’accesso a un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Maggiori dettagli si rinvengono nell’articolo 44 del D.Lgs. n. 507/1993 e nell’articolo 22 del Codice della Strada, che integrano la definizione, includendo sia gli accessi con manufatto (ad esempio con ribassamento del marciapiede e opere accessorie), sia quelli "a raso". A tal proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che solo in presenza di un manufatto o di una modifica stabile del piano stradale si presume l’occupazione di suolo pubblico ai fini tributari.

  • Passo carrabile con manufatto: realizzato con listoni, scivoli od opere edilizie che modificano il piano stradale, consente il transito agevolato dei veicoli e comporta sempre l’applicazione del canone o della tassa di occupazione.
  • Passo carrabile a raso: assenza di opere o modifiche visibili; il varco è a filo con il manto stradale e la tassa è dovuta solo in casi particolari (ad esempio, se si ottiene il cartello che riserva lo spazio antistante).

Normativa di riferimento, obbligatorietà e procedure

La regolamentazione dei passi carrabili è disciplinata da una combinazione di norme nazionali (Codice della Strada, D.Lgs. 507/1993), regolamenti comunali e dal Canone Unico Patrimoniale (CUP). Ogni comune può avere procedure leggermente diverse, ma in linea generale la domanda per il rilascio dell’autorizzazione deve essere presentata all’ente proprietario della strada, allegando:

  • Modulo compilato (spesso scaricabile dal sito del Comune);
  • Planimetria dell’area interessata;
  • Documentazione fotografica;
  • Attestazione di pagamento dei diritti d’istruttoria e marche da bollo;
  • In caso di condomini, autorizzazione dell’amministratore, se nominato, o degli altri proprietari.

Dopo le opportune verifiche e sopralluogo, l’ente rilascia la concessione e il cartello ufficiale di passo carrabile, recante il numero di autorizzazione e la data di rilascio. Esponendo un cartello privo di regolare autorizzazione si incorre in sanzioni amministrative anche superiori a 150 euro. La durata dell’autorizzazione può arrivare fino a 29 anni, salvo revoca per motivi di pubblico interesse.

Quando si deve pagare il passo carrabile nel 2025

Il pagamento per il passo carrabile, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno per le occupazioni permanenti. Nei casi in cui l’occupazione abbia carattere temporaneo, la scadenza coincide con il termine della concessione stessa. Il versamento può essere effettuato:

  • Tramite conto corrente postale intestato al Comune o alla Provincia;
  • Mediante modello F24 (codice tributo 3931);
  • In alcuni comuni tramite PagoPA o sportelli abilitati.

La tassa per i passi carrabili, comunemente nota come Tosap (oggi spesso sostituita dal Canone Unico Patrimoniale – CUP o COSAP), viene calcolata sulla superficie occupata (larghezza del passo x profondità convenzionale di un metro). Le tariffe variano in base:

  • alla classe demografica del comune;
  • alla posizione dell’accesso (centro storico, periferia, ecc.);
  • alla tipologia di utilizzo (residenziale, commerciale, agricolo, ecc.).

La tariffa per i passi carrabili è mediamente ridotta per le occupazioni permanenti (in molti casi al 50% della tariffa ordinaria) e può essere ulteriormente ridotta per particolari categorie di utenti.

Calcolo della tariffa e modalità di pagamento

Il canone per il passo carrabile si calcola moltiplicando la superficie occupata (misurata tra la larghezza dell’accesso e la profondità convenzionale) per la tariffa stabilita dal Comune di appartenenza. Le tariffe medie nazionali sono soggette a variazioni:

  • Centri urbani di classe I (oltre 500mila abitanti): da 44,00 a 66,00 euro/mq;
  • Comuni medi (classe III): da 28,00 a 42,00 euro/mq;
  • Comuni piccoli (classe V): da 18,00 a 27,00 euro/mq.

Per le occupazioni temporanee, il canone viene applicato proporzionalmente alle ore o ai giorni di occupazione.

In molti comuni il pagamento può essere effettuato con versamento telematico, via F24 o tramite piattaforma PagoPA. L’avviso di pagamento (o bollettino) viene generalmente inviato annualmente dall’ente competente; in caso di mancato recapito, è sempre possibile richiedere una copia del documento agli uffici preposti.

Quando il pagamento non è dovuto, esenzioni ed esclusioni

Sono previste deroghe e casi di esenzione dal pagamento del canone/tassa per passo carrabile. Secondo la normativa 2025, sono esonerati dal pagamento:

  • Passi carrabili a raso senza manufatto, salvo richiesta del cartello di riservatezza dello spazio antistante (in tal caso è dovuto il canone ridotto);
  • Accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap (con idonea certificazione);
  • Passi carrabili di accesso a immobili di Enti pubblici o associazioni senza fini di lucro;
  • Occupazioni a titolo temporaneo in occasione di lavori e cantieri edili, se espressamente previste dai regolamenti locali;
  • Occupazioni che, per superficie, non raggiungono la soglia minima deliberata dall’ente (di solito 10 euro annui).

La normativa locale può prevedere ulteriori casi di esenzione: si consiglia comunque di consultare il regolamento del proprio comune di residenza o la sezione relativa ai passi carrabili sul portale di riferimento.

Passaggi burocratici e procedura di richiesta

La richiesta di passo carrabile può essere presentata unicamente dal proprietario, dal conduttore con esplicita autorizzazione o dall’amministratore per le parti comuni condominiali. La procedura prevede:

  1. Presentazione della domanda presso il Comune, allegando documentazione, planimetria e foto;
  2. Eventuale sopralluogo tecnico da parte dei competenti uffici comunali;
  3. Rilascio del provvedimento amministrativo, con contestuale rilascio oppure invio del cartello ufficiale di passo carrabile;
  4. Pagamento degli oneri di istruttoria, contrassegni, cartello obbligatorio e canone annuale di occupazione;
  5. Installazione del cartello (altrimenti sanzionabile); in caso di annullamento, presentazione della domanda di revoca con restituzione del cartello.

I costi possono comprendere: marca da bollo (16,00 euro per domanda e rilascio), diritti di istruttoria (da 10,00 a 100,00 euro), oltre alla tassa/canone annuale e costo del cartello (tipicamente tra 10,00 e 20,00 euro).

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