L’assetto delle autonomie regionali è uno degli elementi cardine della Repubblica italiana, garantendo articolazione territoriale e pluralismo istituzionale. Il modello di Stato regionale scelto dal legislatore costituente si è ispirato a un equilibrio dinamico tra unità nazionale e valorizzazione delle diversità locali, fondando le sue radici sull’articolo 5 della Costituzione: "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali". Tale principio permea una struttura multilivello in cui le autonomie territoriali, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, sono dotate di poteri propri riconosciuti in Costituzione.
L’avvento del regionalismo, concretizzato negli anni ’70 e rafforzato dalla riforma costituzionale del 2001, ha progressivamente ampliato le competenze normative e amministrative delle Regioni. Nel contesto attuale, l’attenzione si concentra sulle nuove forme di differenziazione fra le Regioni ordinarie, in particolare alla luce della recentissima legge sull’autonomia differenziata, il cui iter ha sollevato un ampio dibattito giuridico, politico e sociale in merito alla tutela dell’eguaglianza sostanziale dei cittadini e alla coesione territoriale. Il quadro costituzionale offre oggi un sistema che cerca di bilanciare sussidiarietà verticale, solidarietà, efficienza amministrativa e garanzie di diritti uniformi per tutta la popolazione.
Il percorso storico verso il regionalismo in Italia affonda le sue radici nel Risorgimento. Già negli anni precedenti l’unità nazionale, intellettuali come Cattaneo e Gioberti dibattevano tra centralismo e autonomie territoriali. Dopo l’unificazione, prevalse un modello centralista, mantenuto fino al periodo fascista, durante il quale ogni autonomia fu drasticamente ridotta o eliminata.
La Costituzione repubblicana del 1948 rappresentò il vero punto di svolta: furono istituite formalmente le Regioni, dotate di un proprio statuto, ma la loro effettiva attivazione fu posticipata fino al 1970, complici le resistenze politiche al livello nazionale. Nel frattempo, vennero riconosciute a cinque territori particolari forme di autonomia speciale per ragioni linguistiche, geografiche o storiche (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia).
Lo sviluppo regionale visse una decisa accelerazione nella seconda metà del Novecento, dapprima con il trasferimento di funzioni amministrative (leggi 1970, 1975 e i decreti attuativi), poi con la riforma del Titolo V (2001). Questo cambiamento ampliò notevolmente gli spazi di autonomia, prevedendo nuove forme di riparto delle funzioni tra Stato e Regioni e introduceva la possibilità, per quelle ordinarie, di ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ex art. 116, terzo comma Cost., sul quale si basa il recente progetto di "autonomia differenziata".
La cultura autonomistica italiana ha quindi attraversato lunghi periodi di centralismo alternati a ricorrenti spinte centrifughe, per poi assestarsi su un assetto cooperativo ed integrato, oggi messo alla prova dalle sfide del regionalismo differenziato e delle crescenti istanze di efficienza e giustizia territoriale.
L’impianto costituzionale italiano distingue tra Regioni a statuto ordinario (quindici) e Regioni a statuto speciale (cinque). Le prime sono disciplinate dal Titolo V della Costituzione e da uno statuto approvato dal Consiglio regionale, mentre le seconde godono di maggiore autonomia in virtù di uno statuto speciale adottato con legge costituzionale. Tale diversità nasce da particolari condizioni storiche, linguistiche, geografiche o dalla volontà di preservare minoranze e specificità locali.
Gli organi fondamentali della Regione sono il Consiglio regionale (espressione legislativa e di indirizzo politico), la Giunta regionale (esecutivo) e il Presidente della Giunta. La legge costituzionale n. 1/1999 ha rafforzato l’autonomia di questi enti, prevedendo tra l’altro l’elezione diretta del Presidente e il rafforzamento dell’autonomia statutaria per introdurre forme più adatte alle caratteristiche dei singoli territori.
Le Regioni a statuto speciale – Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia – dispongono di una più ampia capacità normativa, anche in alcune materie riservate allo Stato per le Regioni ordinarie, e spesso possono esercitare competenze legislative esclusive, persino in deroga ad alcuni articoli della stessa Costituzione, dentro i limiti stabiliti dallo Statuto speciale.
La personalizzazione dell’assetto regionale si riflette sia sugli strumenti normativi, sia sulla modulazione delle funzioni amministrative, permettendo di rispondere in modo più appropriato alle esigenze dei territori. Tuttavia, la distinzione fra regimi ordinari e speciali è oggetto di costante revisione e rinegoziazione, anche alla luce delle possibili attribuzioni previste dall’autonomia differenziata nel quadro dell’art. 116, comma 3, della Costituzione.
Il riparto delle competenze viene fissato da una serie di principi costituzionali che mirano a garantire sia l’efficacia amministrativa sia l’unità giuridica e sociale dello Stato. Secondo la Carta, la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari e degli obblighi internazionali.
Il principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.) impone che le funzioni siano attribuite agli enti più vicini ai cittadini (in primis i Comuni), salvo ragioni di esercizio unitario. Attraverso i principi di differenziazione e adeguatezza, il sistema permette che le funzioni siano attribuite ai livelli territoriali che meglio rispondono alle reali esigenze di efficacia e responsabilità.
La riforma costituzionale del 2001 ha profondamente modificato la distribuzione delle competenze legislative, esplicitando le materie di esclusiva competenza statale (es. politica estera, difesa, moneta) e quelle a competenza concorrente (in cui le Regioni legiferano nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato). Tutte le materie non espressamente riservate a livello statale o concorrente rientrano nella residuale competenza regionale.
Negli ultimi anni, il quadro è stato integrato da nuove leggi e importanti decisioni della Corte Costituzionale, che hanno chiarito i limiti all’autonomia regionale e specificato l’obbligatorietà del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per la garanzia dei diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale. Con la legge sull’autonomia differenziata del 2024, sono stati aggiunti nuovi passaggi per la negoziazione tra Stato e Regione nelle richieste di trasferimento di funzioni legislative e amministrative, valorizzando il carattere negoziale e la responsabilità condivisa nella gestione delle risorse e delle funzioni pubbliche.
Il Titolo V della Costituzione, nella sua attuale formulazione, disciplina il quadro delle competenze tra Stato e Regioni secondo una modalità "per elenchi". L’articolo 117 individua le competenze esclusive statali, quelle concorrenti e le materie di competenza residuale regionale.
La revisione del Titolo V ha rafforzato il regionalismo cooperativo: Stato e Regioni sono elementi costitutivi della Repubblica. I meccanismi di garanzia rispetto all’unità del sistema sono assicurati dal controllo della Corte costituzionale sulle leggi regionali, dalle procedure di leale collaborazione e dalla possibilità per lo Stato di sostituirsi alle Regioni (art. 120 Cost.) in caso di pericolo per l’integrità territoriale, la sicurezza pubblica, la tutela dell’unità giuridica o economica. Dopo le modifiche del 2001, il quadro delle competenze è diventato più dinamico e, spesso, oggetto di attriti, soprattutto nelle materie di legislazione concorrente e su temi trasversali come ambiente, infrastrutture o salute pubblica.
La cosiddetta autonomia differenziata consente alle Regioni ordinarie di ottenere "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" nelle materie di cui all'art. 116, terzo comma, Costituzione, attraverso una legge rinforzata dello Stato basata su intesa tra Governo e Regione. La legge n. 86/2024 (legge Calderoli), entrata in vigore il 13 luglio 2024, ha introdotto un preciso iter:
Il trasferimento di funzioni può riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative, motivato dal principio di sussidiarietà, efficienza e adeguatezza. Il percorso è delimitato da numerosi vincoli, tra cui il rispetto dell’unità giuridica, dell’uguaglianza dei diritti, della coesione territoriale e dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP).
Nel sistema italiano, il rapporto tra Stato e Regioni si è spesso caratterizzato per attriti dovuti alla sovrapposizione delle competenze e all’ambiguità di talune disposizioni. Le modifiche al Titolo V hanno contribuito ad aumentare le occasioni di conflitto di attribuzione, in particolare in ambiti come ambiente, infrastrutture, salute e materie "concorrenti". Tali conflitti sono risolti principalmente dalla Corte costituzionale, che nel tempo ha assunto un ruolo di arbitro delle competenze.
Ulteriori criticità riguardano:
| Materie | Competenza |
| Politica estera, difesa, sicurezza, moneta | Stato (esclusiva) |
| Giustizia di pace (organizzazione), norme generali istruzione, tutela ambiente/beni culturali | Stato (esclusiva – ma trasferibili su richiesta con autonomia differenziata) |
| Sanità, tutele salute, sicurezza lavoro | Concorrenza Stato-Regioni |
| Istruzione (indirizzo e principi), ricerca e innovazione, governo territorio, trasporto locale | Concorrenza Stato-Regioni |
| Valorizzazione beni culturali e ambientali, attività culturali, sport, protezione civile | Concorrenza Stato-Regioni |
| Porti e aeroporti civili, energia, reti di trasporto e navigazione | Concorrenza Stato-Regioni |
| Previdenza complementare, enti credito regionale, promozione sviluppo locale | Concorrenza Stato-Regioni |
| Ogni altra materia non elencata | Regioni (residuale esclusiva) |