Se occupo un terreno può diventare automaticamente mio gratis secondo leggi 2022

Alcune volte i terreni si possono avere legalmente gratis. E Alcuni settori, come l'agricoltura o anche avere un terreno per altri scopi, possono rivelarsi redditizi.

Autore: Chiara Compagnucci
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Se occupo un terreno può diventare autom

Terreno occupato, quando diventa automaticamente di proprietà?

Un terreno occupato diventa di proprietà quando c'è stata una vera e propria invasione di un fondo altrui di propria iniziativa. Non deve insomma essere dato in concessione dal precedente proprietario che non deve quindi aver fornito alcuna autorizzazione.

Sono sempre più ricercati terreni in Italia, piccoli e grandi che sia. La disponibilità di un appezzamento verde rappresenta in qualche modo un valvola di sfogo per chi vive negli ambienti urbani. Ma può anche essere una fonte di sostentamento per chi preferisce nutrirsi in maniera diretta dei frutti della terra. Senza dimenticare quindi che un terreno può diventare anche un investimento redditizio.

Alcuni terreni sono specificamente destinati all'attività agricola. È quindi logico che suscitino l'attenzione di un buon numero di persone desiderose di costruire la propria casa e di sfruttare le ricchezze del suolo. Cerchiamo adesso di andare oltre e approfondiamo un aspetto normativo legato al terreno e più esattamente:

  • Terreno occupato, quando diventa automaticamente di proprietà

  • Leggi 2021-2022 occupazione di un terreno in modo automatico

Terreno occupato, quando diventa automaticamente di proprietà

La maggior parte dei giovani è affascinata dai nuovi lavori tecnologici. Tuttavia, alcuni settori, come l'agricoltura, non sono saturi e possono rappresentare una fonte di ricchezza. A causa della cessazione delle attività operative, alcuni terreni agricoli vengono abbandonati per poi essere occupati.

E allora si pone un problema: nel caso di occupazione di un terreno può formalmente passare di mano? La risposta è affermativa e lo strumento di riferimento è l'usucapione. Affinché scatti è indispensabile che ci sia stata una vera e propria occupazione ovvero l'invasione di un fondo altrui di propria iniziativa. Non deve insomma essere dato in concessione dal precedente proprietario che non deve quindi aver fornito alcuna autorizzazione.

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Come è facile immaginare, più volte la Cassazione è intervenuta sulla materia per precisare i contorni della materia. In particolare, hanno spiegato i giudici, affinché si abbia possesso per usucapione della proprietà di beni o di altri diritti reali di godimento, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente ovvero concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso.

Allo stesso tempo, al fine della usucapione, il passaggio, come atto di esercizio di una servitù attiva, deve potere avvenire in qualsiasi momento, indipendentemente dalla collaborazione prestata dal titolare del fondo servente. Di conseguenza - hanno ulteriormente precisato i giudici della Cassazione - deve considerarsi solo occasionale e non idoneo a configurare l'esercizio di una servitù attiva, il passaggio che venga esercitato attraverso il portone d'ingresso di un edificio con la collaborazione dei condomini o del portiere che procedano alla rimozione della chiusura del portone stesso legittimamente apposta.

In parallelo, anche al fine dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, e specie a fronte di atti del proprietario, che indichino una persistenza della titolarità del diritto dominicale , il possesso non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, se non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto.

Con un'altra sentenza, la Cassazione ha quindi rilevato che ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù si richiede che le opere visibili e permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio, siano esistite e abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo prescritto dalla legge per usucapire, e quando, come in tema di servitù di passaggio, oltre alle opere visibili, sia richiesta una determinata attività, è altresì necessario che le opere siano utilizzate per l'esercizio del possesso della servitù per lo stesso periodo di tempo, che prende inizio dal giorno in cui le opere strumentali all'esercizio della servitù siano venute a esistenza, quando con tale giorno coincide quello del primo atto di esercizio, e dal giorno del primo di tali atti quando questi vengano posti in essere in un periodo successivo.