Il comodato d’uso rappresenta una forma contrattuale estremamente diffusa nel settore immobiliare e agricolo. Questo tipo di accordo consente al comodante di concedere a un’altra parte, denominata comodatario, l’utilizzo di un bene, in questo caso terreni agricoli, montani o edificabili, per un periodo stabilito o indeterminato, senza alcun corrispettivo economico. Il comodatario ha l’obbligo di restituire il medesimo bene ricevuto alla scadenza dell’accordo o al termine del rapporto.
Nel caso di terreni agricoli, la normativa attuale non impone necessariamente la forma scritta per la validità del comodato, che può avvenire anche in modalità verbale, in particolare per i fondi rustici. Tuttavia, la registrazione formale presso l’Agenzia delle Entrate è raccomandata quando si desidera beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali e per la tutela delle parti coinvolte.
È fondamentale distinguere il comodato d’uso gratuito dagli altri contratti agrari, come l’affitto di fondi rustici regolamentato dalla Legge 203/1982. Nel comodato, non esiste alcun diritto di prelazione per il comodatario, che invece spetta solo al coltivatore diretto confinante o all’affittuario che coltiva da almeno due anni il terreno oggetto di una potenziale vendita. Questo principio si applica sia ai terreni agricoli che a quelli edificabili dati in comodato.
Il comodato resta valido anche qualora sia imposto al comodatario un onus accessorio, purché non rappresenti una vera e propria controprestazione economica: se, per esempio, fosse richiesto il pagamento di somme o la realizzazione di lavori di grande entità, il giudice potrebbe riqualificare il rapporto come contratto oneroso, applicando la normativa agraria vincolistica con le tutele e le discipline conseguenti.
Il comodatario può utilizzare il terreno nei limiti concordati (coltivazione, allevamento, silvicoltura ecc.) ma resta privo di molte delle tutele proprie dei contratti agrari. In particolare, il proprietario mantiene ampia disponibilità del bene e può chiedere la restituzione dell’immobile secondo quanto previsto nel contratto o in presenza di necessità sopravvenute. Nonostante la forma liberale e complessivamente precaria del comodato, l’accordo risulta particolarmente utile nell’ambito familiare o tra soggetti fiduciari, anche per ottimizzare la gestione degli immobili agricoli a livello fiscale e organizzativo.
Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola, permane anche per il 2025 una significativa esenzione IMU estesa anche a società agricole che rispettano tali criteri. È bene precisare che l’esenzione si applica anche ai familiari coadiuvanti e ai soci con la qualifica idonea, nonché in determinate condizioni ai pensionati aventi i requisiti richiesti.
Per i terreni in comproprietà, l’esenzione spetta solo in misura proporzionale alla quota di ciascun comproprietario che esercita effettivamente l'attività agricola; per evitare contestazioni e ottimizzare la gestione fiscale si consiglia spesso la registrazione del comodato d’uso gratuito tra i comproprietari.
La riduzione del 50% della base imponibile IMU, invece, si applica alle unità immobiliari non di lusso concesse in comodato registrato a parenti in linea retta (genitori-figli/figli-genitori) adibite ad abitazione principale. La misura non riguarda direttamente i soli terreni, a meno che non siano presenti pertinenze immobiliari.
La registrazione del contratto di comodato presso l’Agenzia delle Entrate non è sempre obbligatoria per i terreni agricoli, tuttavia diviene fondamentale per:
La registrazione richiede compilazione del modello adeguato (modello 69), pagamento dell’imposta fissa di registro e marca da bollo (ove dovuto). Nel caso di comodato verbale, è sufficiente la registrazione tramite dichiarazione.
Nel 2025, l’IMU sui terreni agricoli mantiene alcuni principi basilari:
Le delibere comunali di dettaglio e le aliquote aggiornate sono consultabili sui siti istituzionali dei Comuni.