Stando a quanto previsto dalla normativa vigente, se un contribuente paga una cartella esattoria un giorno o due in ritardo rispetto al termine di scadenza indicato sulla stessa, non è soggetto ad alcuna sanzione né altra conseguenza.
Entro quando non si calcolano gli interessi per il pagamento in ritardo di una cartella esattoriale o di un avviso bonario? Il pagamento di una cartella esattoriale dovrebbe essere effettuato sempre nei tempi previsti dalla legge.
Ma se avviene in ritardo, il Fisco certamente non rifiuta il pagamento nè tardivo e nè parziale. E’, però, possibile che l’importo finale aumenti per effetto del calcolo degli interessi.
Stando a quanto previsto dalla normativa vigente, se un contribuente paga una cartella esattoria un giorno o due in ritardo rispetto al termine di scadenza indicato sulla stessa, non è soggetto ad alcuna sanzione né altra conseguenza.
Non si calcolano, infatti, ulteriori interessi sui pagamenti in ritardo di appena qualche giorno di una cartella.
Secondo la legge si tratta del cosiddetto ritardo innocuo nell’assolvimento degli obblighi tributari, laddove che si verifica quando non emerge una volontà dilatoria o una condotta contraria a buona fede.
Gli interessi di mora sulle cartelle esattoriali e gli avvisi bonari che si pagano in ritardo scattano generalmente dopo i 60 giorni.
Trascorso tale termine, infatti, alle somme da pagare si devono aggiungere gli interessi, gli oneri di riscossione e le eventuali spese legate al mancato pagamento o al pagamento in ritardo.
In particolare, se il pagamento (che può avvenire in diverse modalità) avviene entro 60 giorni, si devono pagare i tributi a ruolo e le spese di notifica.
Se, invece, il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla notifica, alle spese sopra indicate si devono aggiungere gli interessi di mora e il rimborso delle spese per eventuali procedure esecutive.
In alcuni casi il termine è di 40 giorni, e riguarda le cartelle per debiti dovuti all’Inps o all’Inail, e in altri di 30 giorni (per le cartelle per debiti dovuti a multe stradali).
Il provvedimento si applica anche agli avvisi bonari che vengono calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica dell’atto, se il contribuente non effettua il pagamento entro il termine di proposizione del ricorso.
Per evitare poi di incorrere in conseguenze più pesanti, come il pignoramento o un fermo amministrativo di un veicolo, è possibile procedere con la richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto.