La corretta comprensione degli stipendi netti e lordi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale Commercio (CCNL commercio) nel 2025 è centrale per chi lavora nel settore del commercio, della distribuzione e dei servizi. I lavoratori interessati hanno visto importanti novità sull’inquadramento, la retribuzione e le agevolazioni fiscali che incidono direttamente su busta paga e potere d’acquisto.
Il CCNL commercio 2025 regola i rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende attive nel commercio al dettaglio e all’ingrosso, nella logistica e più in generale nel settore terziario. Il sistema dei livelli di inquadramento definisce il ruolo, le mansioni e la corrispondente retribuzione lorda minima garantita. Le principali tipologie sono:
La collocazione nei vari livelli dipende da esperienza, mansioni prevalenti e responsabilità.
Le retribuzioni minime sono state aggiornate dal rinnovo contrattuale. Nel 2025 sono previsti aumenti periodici e una tantum. Riportiamo i dati relativi a marzo 2025:
Livello | Stipendio lordo mensile (euro) |
Quadri | 2.926,15 |
Primo livello | 2.452,45 |
Secondo livello | 2.189,30 |
Terzo livello | 1.944,65 |
Quarto livello | 1.750,00 |
Quinto livello | 1.630,35 |
Sesto livello | 1.514,65 |
Settimo livello | 1.375,00 |
Op. vendita A | 1.687,45 |
Op. vendita B | 1.496,80 |
La quota lorda comprende paga base, contingenza e terzi elementi. Gli aumenti contrattuali proseguiranno secondo il calendario stabilito nel rinnovo. La retribuzione effettiva può essere superiore in presenza di anzianità, scatti di livello, superminimi o altri elementi non tabellari.
Il calcolo dello stipendio netto per i lavoratori del CCNL commercio tiene conto di diversi passaggi e voci di trattenute previsti dalla normativa vigente. La busta paga evidenzia lo stipendio lordo mensile, dal quale vanno sottratti:
L’introduzione della nuova fascia unica IRPEF al 23% fino a 28.000 euro (Legge di Bilancio 2024) semplifica il calcolo per molti dipendenti; per fasce superiori scattano aliquote incrementali. È importante ricordare che eventuali benefit (buoni pasto, fringe benefit) e bonus possono modificare il netto percepito.
Per comprendere il passaggio da lordo a netto, presentiamo due simulazioni esplicative per alcuni livelli contrattuali. Questi valori sono indicativi e possono variare in base a detrazioni, anzianità aziendale e ulteriori elementi.
Per calcolare in modo personalizzato il proprio netto, è possibile utilizzare il simulatore INPS o affidarsi a software contabili puntuali. La presenza di figli a carico, bonus fiscali e situazione familiare può incidere in modo significativo sull’importo effettivamente percepito
Il rinnovo del CCNL commercio, sottoscritto il 22 marzo 2024, introduce aumenti progressivi dei minimi retributivi entro il 2025 e riconosce, nelle buste paga di luglio 2024 e luglio 2025, un’indennità una tantum variabile (dagli oltre 120 euro del settimo livello ai 300 euro per i quadri). Inoltre, dal 2025, viene confermata una serie di agevolazioni tra cui:
Tali misure risultano fondamentali per incrementare il potere d’acquisto e favorire l’occupazione stabile nei settori interessati.
Assieme alla retribuzione, il CCNL commercio 2025 incentiva l’uso di strumenti di welfare aziendale e benefit non monetari, con importanti vantaggi fiscali. Alcune delle opzioni più diffuse sono:
Vi sono inoltre forme integrative di assistenza sanitaria (ad esempio i fondi EBIASP e Fondosani), accessibili a molti dipendenti che operano nel comparto, in qualità di sostegno alla salute e al reddito.
La modalità di calcolo non varia in caso di rapporto part-time: è necessario inserire il lordo percepito sulle ore effettive lavorate, applicando le stesse trattenute e detrazioni proporzionalmente. Per i contratti di apprendistato, si applica una contribuzione agevolata (aliquota INPS lavoratore al 5,84%), che permette di ottenere un netto certamente più elevato a parità di lordo. La simulazione va svolta caso per caso, consigliandosi eventualmente con il proprio patronato.
Il CCNL commercio garantisce quattro settimane di ferie retribuite all’anno e 32 ore di permessi. Il calendario contrattuale prevede 14 mensilità, compresa la tredicesima e la quattordicesima. Le condizioni per dimissioni e licenziamento, periodo di prova e comporto sono dettagliate dalla normativa collettiva (Ispettorato Nazionale del Lavoro), con differenze nei preavvisi a seconda dell’anzianità e dell’inquadramento. Si ricorda che il periodo di maternità e paternità segue le regole INPS, con indennità integrata fino alla piena retribuzione durante l’astensione obbligatoria.