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Ufficio in casa, tutte le spese deducibili che si possono scaricare dalla tasse. Lista 2025 aggiornata

Tutte le spese deducibili per l’ufficio in casa nel 2025 e quali costi si possono scaricare dalle tasse con la lista aggiornata

Autore: Chiara Compagnucci
pubblicato il
e aggiornato con informazioni attualizzate il
Ufficio in casa, tutte le spese deducibi

Lavorare da casa rappresenta oggi una realtà consolidata per moltissimi professionisti e imprese individuali: trasformare una parte dell'abitazione in uno spazio dedicato all'attività professionale comporta la necessità di conoscere nel dettaglio tutte le spese casa-ufficio deducibili, alla luce delle più recenti disposizioni fiscali aggiornate al 2025. Comprendere il quadro normativo attuale permette di sfruttare in modo efficace i vantaggi e di evitare errori fiscali, considerando sia chi opera in regime ordinario sia chi aderisce al regime forfettario, con particolare attenzione ai limiti, condizioni e novità fiscali per i titolari di partita IVA.

Normativa e principi fiscali per la deduzione delle spese dell’ufficio in casa

La deducibilità delle spese promiscue relative alla casa-ufficio è disciplinata principalmente dall'articolo 54, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), applicabile ai lavoratori autonomi, e dall’articolo 64 per le imprese individuali. In base a questa normativa:

  • Se l’immobile è utilizzato sia come abitazione sia come luogo di lavoro (uso promiscuo), è possibile dedurre il 50% della rendita catastale oppure, in caso di locazione, il 50% del canone d’affitto.
  • Condizione vincolante: la deduzione è ammessa solo se, nello stesso comune in cui si trova l’abitazione/ufficio, il professionista non disponga di un altro immobile adibito esclusivamente a studio professionale o sede d’impresa.
  • La deducibilità riguarda anche le spese per servizi (energia elettrica, acqua, riscaldamento, spese condominiali e telefoniche, connessione internet).
  • È prevista altresì la deduzione al 50% delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria, a patto che non siano imputabili a incremento patrimoniale dell'immobile.

Sugli immobili strumentali (quelli utilizzati esclusivamente per l’attività lavorativa, non abitativa), valgono regole differenti e, dal 2010, non è più possibile dedurre la rendita catastale in caso di acquisto diretto; diverso il discorso per il leasing a seguito della legge di stabilità del 2014. 

Chi può dedurre le spese: requisiti soggettivi e limiti

Non tutte le categorie di lavoratori possono beneficiare delle stesse deduzioni. Le principali distinzioni riguardano:

  • Lavoratori autonomi e professionisti: possono dedurre il 50% delle spese casa-ufficio se rispettati i vincoli geografici e di unicità dell’immobile (nessuna sede esclusiva nello stesso comune).
  • Imprese individuali: la deducibilità promiscua è ammessa purché non siano disponibili altri immobili a uso esclusivo per l’attività, a prescindere dal luogo in cui si trovano questi immobili.
  • Regime forfettario: non è prevista la deduzione delle spese, in quanto il reddito viene determinato in modo forfettario attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività, rendendo irrilevanti i costi sostenuti. Tuttavia, il regime offre vantaggi quali aliquota agevolata e semplificazioni amministrative (esonero dalla ritenuta d’acconto, niente IVA sulle operazioni attive, esclusione dagli ISA e minori obblighi contabili).

Nelle situazioni in cui esistono due immobili:

  • Se entrambi sono a uso promiscuo ma in comuni diversi, è deducibile il 50% delle spese di ciascuno.
  • Se uno è a uso esclusivo professionale, è deducibile il 100% dei costi relativi all’immobile esclusivo ma non sono più deducibili le spese promiscue dell’altro ubicato nello stesso comune.

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 31621/2019) ha chiarito che la presenza di un altro immobile a uso esclusivo nello stesso comune comporta la perdita del diritto di deduzione sulle spese dell’immobile promiscuo.

Spese deducibili, elenco dettagliato 2025 e modalità di calcolo

Rientrano tra le spese deducibili dalla dichiarazione dei redditi:

  • Affitto: 50% del canone in presenza di regolare contratto intestato al professionista/imprenditore.
  • Utenze domestiche (energia, acqua, gas, condominio, spazzatura): deducibili al 50% se l’immobile è promiscuo.
  • Spese telefoniche e internet: la deduzione può arrivare all’80% per alcune tipologie di servizi, ma la prassi più prudente mantiene il vincolo del 50%.
  • Spese di manutenzione, ristrutturazione, ammodernamento: 50% secondo i limiti annuali previsti dalla normativa fiscale, non oltre il 5% del valore dei beni strumentali. L’eccedenza può essere riportata nei cinque esercizi successivi.
  • Acquisto di beni strumentali: i beni con valore unitario fino a € 516,46 sono deducibili integralmente nell’anno d’acquisto; quelli di importo superiore devono essere ammortizzati secondo il relativo piano (quadro normativo art. 102 e 54 del TUIR).
  • Cancelleria, software gestionali, arredi da ufficio: deducibili al 50% se destinati a usi promiscui, integralmente se specifici per l'attività.

Per il corretto inserimento dei dati nelle dichiarazioni occorre fare riferimento alle istruzioni aggiornate del modello Redditi PF (ex Unico):

  1. Importo della rendita catastale rivalutata del 5% (se immobile posseduto)
  2. Deduzione per abitazione principale (se applicabile)
  3. Deduzione per uso promiscuo ai sensi dell’articolo 54

Immobili in locazione, strumentali e gestione di più immobili: prassi e casi particolari

Quando la casa-ufficio è in locazione, la deduzione spetta per la quota parte del canone intestata al contribuente. In caso di co-intestazione del contratto, la percentuale agevolata (50%) si applica solo sulla quota di canone effettivamente sostenuta.

L'immobile strumentale (utilizzato esclusivamente per l’attività) dà diritto alla deduzione completa delle spese operative, ma non della rendita catastale o del prezzo di acquisto; la deduzione sui canoni di leasing segue dal 2014 modalità specifiche e, su indicazione Assilea, può riguardare anche immobili promiscui nella misura del 50% del canone versato.

  • Se si posseggono più uffici o sedi operative, la regola per l’immobile promiscuo prevede che non sia possibile dedurre nulla qualora nello stesso comune si disponga di altro ufficio a uso esclusivo.
  • La deducibilità del 50% si applica senza distinzione per la metratura specificamente riservata all’attività lavorativa: vale su tutta la spesa sostenuta, purché la destinazione d’uso sia promiscua documentata.

Calcolo della proporzione deducibile

Contrariamente a quanto spesso si ritiene, la proporzione di spesa deducibile non viene calcolata rispetto alla superficie dell’ufficio in casa ma spetta una quota fissa del 50% applicata all’importo della spesa promiscua, a prescindere dall'ampiezza degli ambienti dedicati.

FAQ e ulteriori chiarimenti pratici

  • Posso dedurre Redditi diversi per più case-ufficio?
    Solo se le abitazioni sono situate in comuni differenti e rispettano i requisiti d’uso promiscuo previsti dal TUIR.
  • Le spese di ristrutturazione e ammodernamento sono sempre deducibili?
    Sono deducibili al 50% solo se non incrementano il valore patrimoniale dell'immobile e nel limite del 5% del valore dei beni strumentali.
  • E per le utenze telefoniche e internet?
    La deduzione “prudente” rimane fissata al 50%, tuttavia le spese specifiche per strumentazione professionale (ad esempio una linea dati riservata) possono essere dedotte integralmente se utilizzate solo per l'attività lavorativa.
  • Sono previsti controlli sulle spese promiscue?
    Le autorità fiscali possono richiedere prova dell’inerenza delle spese all’attività e la corretta intestazione delle fatture; qualora sorgano contestazioni l’onere della prova grava sul contribuente (Corte di Cassazione, ordinanza 31621/2019).
  • Se cambio categoria fiscale durante l’anno?
    I criteri di deducibilità si applicano in relazione allo status fiscale valido nel periodo d’imposta in cui viene sostenuta la spesa. È importante monitorare attentamente i cambi di regime e le ricadute sulla deducibilità.

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