In un mondo sempre più digitale, dove scambi commerciali e accordi professionali si concludono a distanza, la domanda è tanto frequente quanto legittima: uno scambio di email può costituire un contratto valido a tutti gli effetti di legge? La risposta, secondo la giurisprudenza italiana più recente e coerente con i principi generali del diritto civile, è sì. Ma con alcune importanti precisazioni.
A determinare la validità di un contratto non è tanto il mezzo con cui viene stipulato, quanto la manifestazione della volontà delle parti di obbligarsi secondo determinate condizioni. Ed è proprio questo che può avvenire anche tramite una semplice posta elettronica. In un'epoca in cui la maggior parte delle trattative, anche quelle tra aziende o tra professionisti e clienti, avviene a distanza, la forma digitale degli scambi contrattuali ha assunto un ruolo centrale.
Il principio della libertà di forma, sancito dal nostro ordinamento, consente infatti alle parti di concludere un contratto verbalmente, per iscritto, oppure mediante comportamenti concludenti, ossia attraverso azioni che dimostrino, in modo inequivocabile, la volontà di accettare e dare esecuzione a un accordo. Approfondiamo in questo articolo:
Cosa dice la legge, il contratto prende vita nell'accordo delle volontà
Email e valore probatorio, quando è scrittura privata a tutti gli effetti
A regolare i meccanismi della formazione del contratto è l'articolo 1326 del Codice Civile, che stabilisce che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Se la comunicazione avviene per iscritto, tramite email, messaggio o altro mezzo telematico, il contratto si considera perfezionato quando l'accettazione raggiunge il proponente.
L'articolo completa questo quadro stabilendo che una dichiarazione si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che questi dimostri di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Nel 2025, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 8106 del 27 marzo, ha affrontato proprio questo tema, chiarendo con precisione che un contratto può essere concluso anche attraverso uno scambio di email, purché dal contenuto emerga chiaramente un accordo sugli elementi essenziali del contratto, come l'oggetto, il prezzo, le modalità di esecuzione.
Il caso esaminato dai giudici riguardava l'invio di un contratto formale via email, mai restituito firmato, ma seguito dall'accettazione di una prestazione (nella fattispecie, la ricezione di materiale da parte del cliente). Secondo la Cassazione, il comportamento successivo del destinatario che riceve e utilizza la merce o il servizio vale come accettazione implicita, anche in assenza della firma formale sul documento.
Oltre alla validità sostanziale dell'accordo, va considerato anche il valore probatorio delle email in sede giudiziaria. Il documento telematico, come una email, viene considerato una riproduzione informatica e può essere utilizzato come prova in un processo, a meno che la controparte non ne contesti l'autenticità.
In pratica se una parte produce in giudizio le copie di uno scambio email con l'altra hanno valore di prova scritta. Se l'altra parte non disconosce in modo circostanziato e preciso la loro autenticità allora quelle email possono fondare un'ingiunzione di pagamento, proprio come accadrebbe con una scrittura privata.
Nel caso deciso dalla Cassazione con l'ordinanza del marzo 2025, la società che si opponeva al pagamento aveva genericamente disconosciuto le email prodotte dalla controparte. Ma, in assenza di una contestazione dettagliata, i giudici hanno ritenuto valide le email prodotte, dando ragione alla società creditrice. Il principio è chiaro: una semplice dichiarazione del tipo contesto tutta la documentazione non basta. Il disconoscimento deve essere specifico, puntuale e motivato, altrimenti le email valgono come prova efficace dell'accordo.