Le visite mediche fiscali rappresentano uno degli strumenti principali utilizzati dall’INPS e dai datori di lavoro per verificare la reale sussistenza dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti.
Durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia, ricevere la visita di controllo da parte del medico incaricato è parte integrante del sistema di tutele e obblighi, volto ad assicurare che le indennità vengano erogate solo in presenza di effettive ragioni di salute.
Il dipendente in malattia ha una serie di obblighi precisi durante tutto il periodo di assenza dal lavoro. Il principale consiste nel rendersi reperibile presso il domicilio indicato nel certificato medico inoltrato all’INPS e, se richiesto, al datore di lavoro.
Questo vincolo ha una funzione chiara: permette alle autorità competenti di effettuare controlli tempestivi sulle reali condizioni di salute a tutela del diritto alla prestazione economica.
Una componente centrale di tale obbligo è il rispetto delle cosiddette fasce di reperibilità, per le visite mediche fiscali. Gli orari stabiliti, validi ogni giorno della settimana inclusi festivi e prefestivi, sono:
La presenza fisica nell’abitazione durante queste fasce orarie è richiesta anche se la giornata coincide con il proprio giorno libero o se ricade durante il fine settimana. Il mancato rispetto di tali obblighi viene preso molto seriamente sia dal punto di vista amministrativo che disciplinare.
La questione della responsabilità in caso di citofono o campanello guasti è stata oggetto di una cospicua produzione giurisprudenziale.
Secondo la Corte di Cassazione, l’assenza di adeguate precauzioni affinché il medico fiscale possa accedere al domicilio per 'controllare' il dipendente in malattia è ritenuta negligenza attribuibile esclusivamente al dipendente.
Alcuni casi esaminati dalla Cassazione riguardano non solo il guasto dei dispositivi, ma anche la mancanza del nome sul citofono o situazioni condominiali che di fatto impediscono l’identificazione. In tutti questi scenari, viene sottolineato come spetti al lavoratore:
Nei casi giudicati, la responsabilità viene quindi sempre ricondotta all’assenza di diligenza e cura da parte del lavoratore. Una mancata visita a causa di citofono malfunzionante è equiparata, sotto il profilo sanzionatorio e disciplinare, ad una irreperibilità volontaria.
L’irreperibilità durante la visita di controllo a causa del citofono guasto implica diverse conseguenze per il dipendente. Il medico fiscale, accertato l’impossibilità di effettuare la visita per assenza o impedimento non giustificato, redige un verbale che viene trasmesso all’INPS e al datore di lavoro. Questa segnalazione rappresenta il presupposto per l’attivazione di sanzioni:
Tipo di conseguenza | Presupposto | Riferimento normativo o giurisprudenziale |
Sospensione retribuzione | Assenza non giustificata alla visita fiscale | D.P.R. 834/1981 |
Sanzioni disciplinari progressive | Recidività o gravità della violazione | Sentenza Cassazione n. 6618/2007 |
Licenziamento per giusta causa | Irreperibilità reiterata o dolo | Sentenza Cassazione n. 6618/2007 |
Per evitare problemi derivanti dall’irreperibilità, il lavoratore metta deve mettere in atto una serie di accorgimenti pratici. In caso di malfunzionamento del citofono o del campanello, vi sono varie soluzioni immediate: