Dal 2006 il tuo sito imparziale su Lavoro, Fisco, Investimenti, Pensioni, Aziende ed Auto

Assegno maternità 2025 Comuni, chi e con quali requisiti può averlo, importi, come fare domanda e tempistiche

di Chiara Compagnucci pubblicato il
aggiornato con informazioni attualizzate il
Requisiti Assegno maternità 2024 Comuni

Assegno maternità 2025 Comuni: requisiti, importi, domanda e scadenze. Chi può ottenerlo e come richiederlo passo dopo passo

L'Assegno di maternità erogato dai Comuni per il 2025 rappresenta un importante sostegno economico rivolto alle neo-mamme che si trovano in condizione di disoccupazione o senza adeguata tutela previdenziale al momento della nascita o dell'ingresso del bambino in famiglia. Questo contributo, riconosciuto anche ai genitori affidatari o adottivi, costituisce uno strumento concreto di supporto nei primi mesi di vita del bambino o di accoglienza del minore in famiglia.

Il sussidio è disciplinato dall'articolo 74 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151, conosciuto come "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", e per il 2025 presenta importi rivalutati rispetto all'anno precedente.

La prestazione riguarda l'Assegno di maternità di base, istituito per ogni figlio nato a partire dal primo gennaio 2001, nonché per ciascun minore in affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, con decorrenza dalla medesima data. A differenza di altre prestazioni erogate direttamente dall'INPS, l'Assegno di maternità viene concesso dai Comuni di residenza, che verificano i requisiti necessari, previa presentazione di domanda da parte delle persone beneficiarie.

Requisiti per ottenere l'Assegno di maternità 2025 dei Comuni

L'Assegno di maternità erogato dai Comuni è destinato alle donne che soddisfano una serie di requisiti specifici. Innanzitutto, è necessario che la richiedente conviva con il bambino, il quale deve essere registrato nella sua scheda anagrafica. Inoltre, la beneficiaria non deve percepire l'indennità di maternità riconosciuta dall'INPS o da altri enti previdenziali, né ricevere alcun trattamento economico dal datore di lavoro durante il periodo di maternità.

È importante sottolineare che possono fare richiesta del sussidio anche le donne che ricevono un trattamento economico di importo inferiore all'Assegno di maternità. In tal caso, il sussidio spetta per la differenza tra quanto già percepito e l'importo totale dell'assegno.

La prestazione è estesa anche alle madri di bambini in affidamento preadottivo, bambini ricevuti in adozione senza affidamento e neonati riconosciuti dalla sola madre.

Per accedere alla prestazione, occorre soddisfare anche questi ulteriori requisiti:

  • Residenza: essere residenti nel territorio italiano al momento della nascita del figlio o dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
  • Residenza comunale: essere residenti nel comune al quale viene presentata la domanda al momento della sua presentazione;
  • Cittadinanza: essere cittadini italiani o comunitari, oppure cittadini non comunitari con specifiche condizioni di soggiorno, familiari di cittadini italiani o comunitari o soggiornanti di lungo periodo con permesso di soggiorno;
  • Situazione familiare: i figli minori devono essere residenti nel comune al quale viene trasmessa la richiesta di assegno e registrati nella stessa scheda anagrafica del richiedente per l'intero periodo di erogazione della prestazione;
  • Situazione lavorativa: essere casalinghe o disoccupate o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall'INPS o dal datore di lavoro per il periodo di maternità, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno;
  • Situazione economica: avere un ISEE non superiore al valore annualmente aggiornato e comunicato dall'INPS;
  • Documentazione per minori stranieri: i figli devono essere in possesso del permesso di soggiorno se non sono nati in Italia o non sono cittadini comunitari, ovvero devono essere iscritti sul permesso di soggiorno di uno dei genitori.

Importi dell'Assegno di maternità 2025 e limiti ISEE

Per il 2025, l'Assegno mensile di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal primo gennaio al 31 dicembre 2025, come stabilito dalla circolare INPS numero 45 del 19 febbraio 2025, ammonta a 407,40 euro per cinque mensilità, per un totale di 2.037 euro.

Questo rappresenta un incremento rispetto all'anno precedente, quando l'importo era di 404,17 euro mensili per un totale di 2.020,85 euro. L'aggiornamento è stato calcolato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che per il 2025 ha registrato una variazione dello 0,8%.

Analogamente, anche il valore dell'ISEE per poter accedere al beneficio è stato rivalutato. Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel 2025, il limite ISEE è fissato a 20.382,90 euro, in aumento rispetto ai 20.221,13 euro dell'anno precedente.

È importante sottolineare che se il valore dell'ISEE supera questa soglia, l'importo dell'assegno viene ridotto progressivamente secondo un meccanismo di calcolo applicato direttamente dall'INPS. Per questo motivo, è fondamentale verificare la propria situazione economica tramite una dichiarazione ISEE aggiornata.

Differenza tra Assegno di maternità dei Comuni e Assegno di maternità dello Stato

È importante distinguere tra l'Assegno di maternità dei Comuni e quello dello Stato, poiché si tratta di due prestazioni diverse destinate a categorie differenti di beneficiari.

L'Assegno di maternità dei Comuni (oggetto di questo articolo) è destinato principalmente a madri senza copertura previdenziale o con un reddito molto basso. Si rivolge alle donne disoccupate o che non hanno diritto ad altre indennità di maternità.

L'Assegno di maternità dello Stato, invece, è rivolto a madri lavoratrici con occupazioni discontinue o precarie che rispettano specifici requisiti contributivi e reddituali. In particolare, è riconosciuto alle lavoratrici che possono far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'ingresso del minore in famiglia.

I due assegni non sono cumulabili tra loro. La richiedente deve valutare quale delle due prestazioni sia più vantaggiosa in base alla propria situazione lavorativa e reddituale.

Per l'Assegno di maternità dello Stato, l'importo per il 2025 è pari a 2.508,04 euro erogati in un'unica soluzione, a differenza dei 2.037 euro totali dell'Assegno comunale distribuiti in cinque mensilità.

Come e quando presentare la domanda

La domanda per l'Assegno di maternità dei Comuni deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo. Questo termine è perentorio e il suo mancato rispetto comporta la perdita del diritto all'assegno.

La procedura di presentazione può variare leggermente da comune a comune, quindi è consigliabile consultare il sito web del proprio comune di residenza o rivolgersi direttamente agli uffici competenti per ottenere informazioni specifiche.

Per presentare la domanda sono generalmente necessari i seguenti documenti:

  • Attestazione ISEE in corso di validità, che certifichi la situazione economica del nucleo familiare;
  • Documento d'identità valido della richiedente;
  • Permesso di soggiorno per le cittadine non comunitarie;
  • Autocertificazione in cui si dichiara sotto la propria responsabilità di soddisfare i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno, di non avere diritto all'indennità di maternità dell'INPS o alla retribuzione per il periodo di maternità (oppure indicazione dell'importo di tali trattamenti economici per il calcolo dell'eventuale differenza), e di non aver presentato domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato;
  • Eventuale documentazione aggiuntiva come certificati di nascita o documenti relativi all'adozione o all'affidamento.
Per le cittadine non comunitarie, è importante considerare che le questure rilasciano la carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta. Pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l'assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente per non superare il termine di sei mesi. Le cittadine extracomunitarie coniugate con un cittadino italiano possono richiedere il rilascio della carta di soggiorno immediatamente.

Casi particolari, quando può richiedere l'assegno un soggetto diverso dalla madre

In alcuni casi specifici, l'Assegno di maternità può essere richiesto da persone diverse dalla madre. Ecco le principali situazioni:

  • Madre minorenne: in caso di madre minore di età, la richiesta può essere presentata dal padre maggiorenne. Se anche il padre è minorenne, la domanda può essere presentata dal genitore della madre esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante;
  • Decesso della madre: in caso di morte della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o affidamento, può fare richiesta il padre che abbia riconosciuto il figlio (o il coniuge della donna adottiva), a condizione che il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà;
  • Affidamento esclusivo al padre o abbandono: se il bambino è affidato esclusivamente al padre o è stato abbandonato dalla madre, l'assegno può essere richiesto dal padre, purché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia sotto la sua potestà, e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto;
  • Separazione legale: in caso di separazione legale tra coniugi, può fare domanda l'adottante o l'affidatario preadottivo, a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica e che l'assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
  • Adozione speciale: nei casi previsti dall'art. 44, comma 3, della legge 184/1983, può richiedere l'assegno l'adottante non coniugato, a condizione che il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà;
  • Minore non riconosciuto: in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, l'assegno può essere richiesto dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice), a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.
Puoi Approfondire