Lautotutela fiscale obbligatoria stata estesa anche agli atti sanzionatori oltre che a quelli impositivi: cosa ha stabilito il recente correttivo e cosa cambia
Negli ultimi anni il panorama fiscale italiano ha subito profondi cambiamenti, finalizzati ad una maggiore tutela del contribuente e ad una più efficace collaborazione con l’amministrazione finanziaria. Uno degli strumenti più rilevanti, in questo scenario, è l’autotutela fiscale. Questo istituto rappresenta la capacità degli enti impositori di correggere o annullare autonomamente atti viziati, evitando così contenziosi inutili. Le ultime riforme, compreso il recente correttivo approvato, hanno ampliato l’ambito di applicazione della misura, includendo tra gli oggetti dell’autotutela anche gli atti sanzionatori e ridefinendo le procedure di intervento.
L’autotutela in ambito tributario è definita come il potere riconosciuto agli organi dell'amministrazione finanziaria di annullare o modificare propri atti ritenuti illegittimi o infondati, anche in via d’ufficio, senza dover attendere una pronuncia giudiziale. La disciplina ha trovato pieno riconoscimento nello Statuto dei diritti del contribuente, consolidandosi come uno strumento di auto-correzione in grado di ridurre il contenzioso.
Il funzionamento di questa procedura prevede che, in presenza di errori palesi o violazioni di legge, l’amministrazione possa disporre l’annullamento o la rettifica degli atti, sia su istanza del contribuente sia su iniziativa propria. Gli atti per cui si può ricorrere sono molteplici:
L'approvazione del recente correttivo 2025 ha ampliato il campo di applicazione della misura, includendo tra gli atti oggetto di annullamento d’ufficio anche quelli di natura sanzionatoria. Fino ad allora, l’intervento obbligatorio era previsto prevalentemente per gli atti impositivi che comportavano la liquidazione o il recupero di imposte maggiori, mentre le sanzioni restavano una zona grigia, spesso esclusa dalla sfera dell’obbligatorietà.
Il nuovo impianto di regole rafforza le garanzie processuali e amplia il perimetro delle situazioni tutelabili. In particolare, gli atti sanzionatori che dovessero risultare viziati dovranno essere annullati senza indugio, riducendo il rischio per i contribuenti di dover sostenere lunghe e onerose controversie per motivi che l’ente avrebbe potuto correggere in via amministrativa.
Il sistema dell’autotutela conosce oggi due diverse modalità: una obbligatoria ed una facoltativa, ciascuna con un proprio ambito di applicazione, procedura e conseguenze operative.
L’autotutela obbligatoria impone all’amministrazione di procedere necessariamente all’annullamento, ove siano riscontrati determinati vizi riconosciuti come tassativi dalla legge, come errori sulla persona o su fatti decisivi, doppia imposizione, mancanza totale del presupposto tributario, errore sul calcolo della sanzione. L’ente, in presenza di questi presupposti, non dispone di margini di discrezionalità: deve agire d’ufficio, anche in assenza di specifica istanza del contribuente.
Di contro, l’autotutela facoltativa si attiva in tutti i casi restanti, dove la rimozione dell’atto dipende dalla valutazione discrezionale dell’ente sull’utilità, rilevanza o opportunità di correggere il proprio operato. In questi casi, la decisione finale resta in capo all’amministrazione, che può ritenere non opportuno intervenire pur in presenza di irregolarità meno gravi o non manifeste.
La procedura per richiedere l’annullamento o la rettifica di atti fiscali mediante autotutela si articola in diverse fasi, ora meglio definite grazie alle innovazioni legislative introdotte. L’Ente può agire sia su istanza del contribuente che d’ufficio: il contribuente può presentare un’istanza motivata, allegando prova dei vizi oggettivi dell’atto; l’amministrazione deve esaminare la richiesta entro 90 giorni nei casi di autotutela obbligatoria e:
I limiti sono essenzialmente due: