Il decreto Autovelox 2024 stabilisce criteri specifici per l'installazione degli autovelox sulle strade italiane, ponendo l'accento sulla sicurezza e sull'obiettività del loro uso. Spiegazioni e chiarimenti
La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che stabilisce nuove direttive per l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi di controllo elettronico della velocità, come gli autovelox. Queste disposizioni sono finalizzate a monitorare le infrazioni stradali da distanza, seguendo le linee guida dell'articolo 142 del decreto legge n. 285 del Codice della Strada.
Le modifiche introdotte non hanno ricevuto un'accoglienza favorevole da numerosi Comuni italiani, che hanno manifestato il loro dissenso riguardo alle restrizioni imposte sull'utilizzo degli apparecchi di rilevamento della velocità. Analizziamo quindi nel dettaglio dove non potranno più essere installati i dispositivi e quali sono i nuovi criteri di posizionamento.
Il decreto stabilisce criteri specifici e rigorosi per l'installazione degli autovelox sulle strade italiane, ponendo l'accento sulla sicurezza stradale e sull'obiettività del loro utilizzo. Le amministrazioni locali possono collocare questi dispositivi di controllo della velocità solamente dopo aver ottenuto un'approvazione dall'ente che gestisce la via interessata, privilegiando sempre le installazioni fisse.
I dispositivi mobili sono ammessi esclusivamente in situazioni dove non risulta possibile installare apparecchiature fisse per motivi concreti e verificabili.
L'utilizzo dei rilevatori di velocità è consentito in particolari tratti stradali - urbani, extraurbani e ciclopedonali - solo quando sussistono condizioni che ne giustifichino l'impiego. Queste includono:
La normativa stabilisce precise soglie di velocità che determinano dove è possibile o meno collocare i dispositivi di rilevamento:
Gli autovelox possono essere posizionati su strade extraurbane dove il limite di velocità è di almeno 110 km/h per le arterie principali (autostrade) e 90 km/h per quelle secondarie (strade statali e provinciali). L'utilizzo di questi dispositivi è vietato se il limite scende sotto i 90 km/h e 70 km/h rispettivamente, salvo in presenza di particolari condizioni stradali che ne giustifichino l'impiego.
Queste condizioni devono essere chiaramente segnalate da cartelli indicanti l'inizio e la fine del tratto soggetto al limite di velocità controllato.
Per le strade urbane, l'impiego dei rilevatori è permesso solo dove il limite di velocità è pari o superiore a 50 km/h. Esistono eccezioni specifiche che permettono una riduzione del limite per tratti di almeno 400 metri.
Nei quartieri urbani, la velocità non deve superare i 50 km/h per consentire l'uso di dispositivi mobili, mentre nelle piste ciclabili urbane il limite può essere ridotto fino a 30 km/h per garantire la sicurezza degli utenti più vulnerabili.
Un aspetto fondamentale della normativa riguarda la distanza che deve intercorrere tra un dispositivo e l'altro:
Il decreto impone che la presenza dei dispositivi di rilevamento della velocità sia adeguatamente segnalata agli automobilisti. La segnaletica deve essere:
Le nuove disposizioni hanno suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, i Comuni esprimono preoccupazione per la potenziale riduzione degli introiti derivanti dalle sanzioni, che spesso rappresentano una fonte significativa di finanziamento per le casse comunali.
Dall'altro lato, le associazioni di automobilisti accolgono positivamente le nuove regole, considerandole un passo avanti verso un utilizzo più equo e trasparente dei dispositivi di controllo della velocità, effettivamente orientato alla sicurezza stradale piuttosto che alla generazione di entrate.
Gli esperti di sicurezza stradale sottolineano che l'efficacia dei dispositivi non dipende tanto dalla loro quantità, quanto dal loro posizionamento strategico in punti effettivamente critici per la sicurezza, come evidenziato dalle statistiche sugli incidenti.