La recente affermazione delle norme UE su autovelox, tutor e cronotachigrafo segna un cambiamento per i ricorsi in Italia. Analisi delle regole, sentenze, procedura di ricorso e effetti su cittadini e trasporti.
Una recente pronuncia giudiziaria ha segnato un cambio di rotta per le multe basate su apparecchi elettronici come autovelox, tutor e cronotachigrafo. Il riconoscimento della supremazia delle norme comunitarie rispetto a quelle nazionali ha offerto nuovi spunti di difesa contro le sanzioni per l’eccesso di velocità e la violazione dei tempi di guida. Con la sentenza, gli organi di giustizia hanno sottolineato l’importanza di tecnologie precise e procedure impeccabili per garantire la regolarità degli accertamenti. Al centro della discussione emerge la distinzione tra requisiti richiesti dall’Unione Europea e prassi italiane, con effetti concreti sia per cittadini sia per operatori dei trasporti. Si apre così una nuova stagione nei ricorsi, in cui la corretta interpretazione delle direttive europee offre strumenti inediti e rafforza le garanzie a tutela dei diritti degli utenti.
Il tema della prevalenza delle regole europee sulle norme nazionali si collega a doppio filo con la disciplina dei controlli elettronici sulla strada. Da una parte, l'Italia disciplina la materia con il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che regola l’utilizzo di apparecchiature per il rilevamento della velocità e dei tempi di guida. Dall’altra, l’Unione Europea ha introdotto una serie di regolamenti e direttive diretti all’armonizzazione della sicurezza stradale, alla tutela del conducente e alla libera circolazione dei veicoli e delle merci nel mercato unico.
Se la normativa italiana (ad esempio, l’art. 142 del CdS) prevede l’impiego di strumenti approvati o omologati per misurare la velocità, le direttive comunitarie si concentrano soprattutto sulla funzionalità e taratura dei dispositivi e sulla loro funzione primaria. Un punto centrale è costituito dalla gerarchia delle fonti: secondo il diritto UE, infatti, le disposizioni regolamentari europee sono direttamente applicabili anche in caso di contrasto con leggi interne.
Giurisprudenza e prassi amministrativa hanno più volte ribadito come la disciplina europea, specie sulle tecnologie di controllo, vada letta come superiore, obbligando i giudici nazionali a disapplicare le leggi interne non conformi. Un esempio calzante è dato dal cronotachigrafo: la sua funzione, secondo le norme UE, è di verificare i tempi di guida e riposo dei conducenti, e solo in secondo piano, in taluni casi, permette controlli sulla velocità. Le autorità italiane, spesso, hanno ampliato in modo improprio tale campo di applicazione, generando un conflitto normativo che ora la giurisprudenza tende a risolvere a vantaggio delle regole europee.
Questo quadro incide direttamente sulla legittimità delle multe elevate tramite dispositivi elettronici, offrendo nuovi percorsi di difesa nei ricorsi basati sulla corretta gerarchia delle fonti e sul rispetto delle direttive comunitarie.
L’impiego degli autovelox e dei tutor nella rilevazione delle infrazioni ai limiti di velocità è sottoposto a specifiche procedure tecniche e amministrative. In Italia, la questione centrale riguarda la distinzione tra omologazione e approvazione dei dispositivi. L’articolo 45, comma 6, del Codice della Strada prevede che i dispositivi impiegati debbano essere "debitamente omologati", ma nella prassi è diffusa la procedura di semplice approvazione del prototipo, specie in assenza di norme tecniche specifiche di omologazione.
Le recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno sottolineato che senza dispositivi regolarmente omologati o approvati e verificati, la prova della violazione non può essere considerata valida. “La fede privilegiata attribuita al verbale amministrativo presuppone la legittimità e la regolarità strumentale dell’accertamento” (Cass. n. 10505/2024, tra le altre). La stessa distinzione è ribadita anche per i sistemi tutor, basati sul calcolo della velocità media su tratti determinati e soggetti alle medesime regole in tema di omologazione, approvazione, taratura ed inserimento nei registri ministeriali delle apparecchiature autorizzate.
Attenzione anche all’elenco nazionale degli autovelox autorizzati: solo i dispositivi iscritti possono costituire fonte di prova in caso di sanzione, e la verifica dell’inserimento nel registro rappresenta uno dei principali elementi da controllare in caso di ricorso.
Il cronotachigrafo, dispositivo obbligatorio sui mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci o persone, nasce per monitorare i tempi di guida, riposo e le distanze percorse dagli autisti, a tutela della sicurezza dei lavoratori e della collettività.
La normativa comunitaria – in particolare i regolamenti UE n. 561/2006 e n. 165/2014 – stabilisce che i dati del cronotachigrafo sono validi principalmente ai fini della verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo, e non come fonte unica per la contestazione di generici eccessi di velocità. Questa distinzione è stata spesso trascurata in Italia, generando numerosi verbali contestati unicamente sulla base delle registrazioni del cronotachigrafo.
Una sentenza esemplare risalente al 15 giugno 2026 ha annullato la multa elevata contro un autotrasportatore sulla base dei soli dati del cronotachigrafo. Il giudice, applicando la normativa europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ha affermato che il dispositivo non può sostituire strumenti tecnici certificati per la misurazione della velocità. La pronuncia chiarisce che l’uso improprio del cronotachigrafo, in assenza di contestuali accertamenti oggettivi e strumentali, viola le garanzie difensive dell’utente e non consente una verifica piena sull’effettivo superamento dei limiti.
Le autorità nazionali sono ora chiamate ad un adeguamento: occorre distinguere attentamente gli ambiti di utilizzo del cronotachigrafo rispetto a quelli degli strumenti omologati per il controllo della velocità (autovelox e tutor). Le direttive comunitarie, in tal senso, prevalgono e impongono una revisione delle procedure amministrative e giudiziarie in caso di ricorsi basati su tale tematica.
Chi ritiene di aver ricevuto una sanzione ingiusta può intraprendere un ricorso seguendo un iter preciso. Il primo passo è la verifica formale e tecnica degli elementi descritti nel verbale: occorre controllare che venga indicato il tipo di dispositivo, la sua omologazione/approvazione, i riferimenti all’inserimento nei registri autorizzati, la data di taratura e la segnalazione della postazione di controllo.
L'onere della prova ricade sull’ente accertatore, che deve dimostrare il rispetto di tutte le formalità previste dalla legge e dai regolamenti: modalità di utilizzo, corretta segnalazione, regolare funzionalità e inserimento del dispositivo nei registri. Una volta raccolti gli elementi, il cittadino può presentare ricorso:
Nell'atto di ricorso è buona pratica allegare prove documentali: fotografie della segnaletica, documentazione tecnica del veicolo, copia della dichiarazione di omologazione/approvazione del dispositivo o estratto dal registro degli apparati autorizzati.
In sentenza, spetta all’ente dimostrare di aver rispettato tutte le norme, come anticipato dall’ordinanza n. 11869/2020: “la pubblica amministrazione ha l’obbligo di dimostrare la legittimità del procedimento sanzionatorio”. In difetto, la sanzione è annullabile.
Alberto Pelletti è un esperto del settore motori con oltre 18 anni di esperienza nel campo dell’analisi automotive. Opera a Torino come consulente per aziende e privati, collaborando con realtà attive nel settore automobilistico. Le sue competenze spaziano dalla valutazione delle flotte aziendali all’ottimizzazione dei costi di gestione dei veicoli. Grazie alla sua lunga esperienza, ha sviluppa...