Cambiano le regole sugli autovelox: nuove normative su installazione, omologazione e validità delle multe, con censimento nazionale dei dispositivi e strumenti a tutela degli automobilisti.
Il ministro Matteo Salvini ha annunciato una riorganizzazione degli autovelox: quelli approvati dal 2017 in poi saranno considerati automaticamente conformi ai requisiti di omologazione, mentre quelli precedenti al 2017 potranno continuare a essere usati solo dopo l’adeguamento del prototipo ai nuovi requisiti tecnici. L’obiettivo dichiarato è spostare l’attenzione dall’uso degli autovelox per fare cassa alla sicurezza stradale.
Le norme acquistano un peso concreto su tutto il territorio nazionale, rendendo omogenea l'applicazione e ponendo limiti all'azione di Comuni, Province e Città Metropolitane. La circolazione diviene in tal modo non solo più vigilata, ma anche più rispettosa delle esigenze e dei diritti dei conducenti, a vantaggio di una mobilità realmente sicura e responsabile.
Particolare attenzione è rivolta all'adeguamento di tutti i dispositivi in funzione e alle condizioni legittimanti la contestazione delle contravvenzioni. Per la prima volta viene introdotto un sistema istituzionale per censire e rendere pubblica la lista dei dispositivi autorizzati, consentendo verifiche e ricorsi più semplici e tutelando chi rispetta le regole della strada.
Il punto centrale dell’intervento del ministro Matteo Salvini riguarda la volontà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di fare chiarezza sul tema dell’omologazione e dell’utilizzo degli autovelox, distinguendo in modo netto tra i dispositivi più recenti e quelli più datati. In particolare, il ministro ha spiegato che tutti gli autovelox approvati dal 2017 in poi saranno considerati automaticamente coerenti con i requisiti richiesti per l’omologazione. Questo significa, in sostanza, che per tali apparecchi non dovrebbe più porsi un problema di conformità tecnica rispetto ai nuovi criteri fissati dal Ministero.
Diverso è invece il discorso per gli autovelox approvati prima del 2017. In questi casi, i dispositivi non potranno essere considerati automaticamente in regola, ma potranno continuare a essere utilizzati soltanto se il relativo prototipo verrà adeguato ai nuovi requisiti tecnici previsti. La linea indicata dal Mit, quindi, introduce una sorta di spartiacque temporale: da una parte gli strumenti più recenti, che vengono sostanzialmente salvati in via automatica; dall’altra quelli precedenti, che dovranno invece superare un percorso di aggiornamento tecnico per restare operativi.
L’obiettivo dichiarato dal ministro è anche politico e comunicativo, oltre che tecnico. Salvini ha infatti collegato questa riorganizzazione alla necessità di superare l’idea dell’autovelox usato solo per fare cassa, ribadendo che la priorità deve tornare a essere la sicurezza stradale. Il messaggio è chiaro: gli autovelox, secondo questa impostazione, non dovrebbero essere percepiti come uno strumento meramente sanzionatorio o fiscale, ma come dispositivi legati alla prevenzione e al controllo della velocità in funzione della tutela degli utenti della strada.
Dal testo emerge quindi una duplice finalità. Da un lato, si punta a rendere più solido il quadro normativo e tecnico dei dispositivi impiegati per il controllo della velocità, riducendo le incertezze che negli ultimi anni hanno spesso alimentato contestazioni, ricorsi e polemiche. Dall’altro, si vuole ridefinire il significato stesso della presenza degli autovelox sulle strade, inserendoli in una logica di maggiore legittimazione istituzionale e di più esplicita connessione con l’interesse pubblico.
Il nuovo quadro normativo porta regole più stringenti per evitare utilizzi distorti dei dispositivi di controllo della velocità. Il posizionamento degli autovelox viene sottratto alla discrezionalità locale, affidando la valutazione di necessità e utilità al controllo prefettizio. Per poter installare un autovelox fisso, è richiesta:
La distinzione tra omologazione e approvazione rappresenta uno dei nodi più delicati nel nuovo regime: infatti solo i dispositivi omologati dal Ministero possono legittimamente produrre sanzioni ai sensi dell'art. 45 del Codice della Strada. Gli strumenti semplicemente approvati - cioè autorizzati alla commercializzazione - non garantiscono di per sé la piena conformità tecnica necessaria. L'omologazione, invece, attesta il corretto funzionamento e la validità legale dei dati registrati.
Le sentenze della Cassazione hanno ribadito la nullità delle multe emesse da dispositivi non omologati, costringendo gli enti ad aggiornarsi tempestivamente o a disattivare le apparecchiature. Ciò comporta alcune conseguenze operative di rilievo:
Cambia il sistema di controllo e trasparenza: tutti gli enti gestori sono obbligati a registrare i dispositivi attivi sul territorio su una piattaforma telematica istituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Marca, modello, posizione, omologazione e codice catastale devono essere trasmessi agli uffici ministeriali, per formare una vera e propria lista ufficiale dei dispositivi validi per il rilievo delle infrazioni.
La pubblicazione sul sito ministeriale della lista aggiornata consente ai cittadini di consultare e verificare con facilità la legittimità delle postazioni attive, tutelando chi rispetta le regole della strada e offrendo un controllo diffuso contro gli abusi. Le apparecchiature non comunicate entro la scadenza prevista non potranno più generare multe valide; la sanzione eventualmente emessa sarà automaticamente nulla e contestabile in caso di ricorso.
L'obiettivo del censimento nazionale è creare criteri oggettivi e una trasparenza assoluta:
Alberto Pelletti è un esperto del settore motori con oltre 18 anni di esperienza nel campo dell’analisi automotive. Opera a Torino come consulente per aziende e privati, collaborando con realtà attive nel settore automobilistico. Le sue competenze spaziano dalla valutazione delle flotte aziendali all’ottimizzazione dei costi di gestione dei veicoli. Grazie alla sua lunga esperienza, ha sviluppa...