Tra registrazione degli autovelox, differenze normative e sentenze contrastanti, la validità delle multe resta un tema complesso. Controlli, ricorsi, costi e diritti tra incertezza giuridica e risvolti.
L'evoluzione normativa e il susseguirsi di circolari, sentenze e decreti hanno trasformato una tematica apparentemente semplice in un vero e proprio labirinto giuridico e procedurale. Gli automobilisti si trovano oggi a dover affrontare non solo la questione dei limiti di velocità e della loro rilevazione, ma anche una serie di verifiche tecniche e burocratiche che possono rendere nulla una sanzione, anche se il dispositivo sembra regolarmente registrato.
Le incertezze interpretative e le lacune nella normativa alimentano un clima di disorientamento: rivolgersi alle fonti ufficiali può aiutare, ma non sempre offre risposte immediate.
Con l'entrata in vigore del censimento nazionale degli autovelox, si sono inaugurate nuove procedure volte a garantire trasparenza e uniformità sull'intero territorio italiano. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso il decreto direttoriale n. 305 del 2025, ha disposto l'obbligo per amministrazioni comunali, provinciali e per le forze di polizia di inserire i dati tecnici di ogni dispositivo attivo in una piattaforma nazionale.
A partire dal 28 novembre 2025, tutti gli autovelox non inseriti nell'elenco ufficiale, consultabile pubblicamente sul sito del Ministero, devono essere disattivati. Le sanzioni emesse da apparecchiature non registrate risultano prive di validità giuridica: è la registrazione che condiziona la legittimità dei verbali. Ogni verbale dovrebbe contenere riferimenti precisi al dispositivo impiegato, facilitando così il controllo da parte dei cittadini.
Per contestare una sanzione in presenza di queste condizioni, basta accertare l'assenza del dispositivo nella piattaforma online. Tuttavia, è importante ricordare che la lista viene aggiornata costantemente: la situazione è fluida e possono emergere discordanze tra la data di infrazione e l'aggiornamento del database. Il quadro mira a una maggiore trasparenza, ma restano margini di ambiguità che spesso sfociano nei tribunali.
Uno degli aspetti più dibattuti negli ultimi anni riguarda la differenza tra approvazione e omologazione degli strumenti per il rilevamento della velocità. L'art. 142 del Codice della Strada appare chiaro: solo gli apparecchi debitamente omologati possono fungere da prova in caso di infrazione dei limiti di velocità. Ma cosa significa, concretamente?
L'omologazione è la procedura con cui un dispositivo viene verificato affinché soddisfi ogni requisito tecnico stabilito dalla normativa, assicurando che il suo funzionamento sia affidabile e uniformemente ripetibile. L'approvazione, invece, costituisce una semplice autorizzazione all'uso del prototipo rispetto a determinati standard, senza necessariamente estendere la validità all'intero parco dispositivi dello stesso modello. In pratica, un velox approvato ma non omologato non può generare un verbale valido, secondo la giurisprudenza più recente.
Questa differenziazione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione che, nel 2024 e 2025, si è pronunciata più volte a favore di una netta separazione tra le due procedure: approvato non significa automaticamente omologato. Il ministero, tuttavia, tende a sovrapporre i concetti, sostenendo la sostanziale equivalenza tra le procedure tecniche. Tale posizione ha innestato uno scontro interpretativo che finirà probabilmente per essere risolto da un nuovo intervento normativo.
Gli automobilisti che si vedano recapitare una contravvenzione da un apparato non omologato possono utilizzare questa argomentazione per presentare un ricorso, richiamando le motivazioni indicate nelle recenti sentenze e nell'articolo 142 CdS. La posta in gioco riguarda la certezza del diritto e l'affidabilità dell'intero sistema sanzionatorio stradale.
Quando si riceve un verbale per eccesso di velocità, la verifica della regolarità del dispositivo è il primo passaggio da compiere. Sul verbale, sono di norma riportati marca, modello e matricola dell'autovelox utilizzato. Gli utenti possono consultare il database pubblico messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture per controllare che il dispositivo sia correttamente registrato.
I passaggi da seguire sono:
Chi intende contestare una sanzione per presunte irregolarità nell'utilizzo degli autovelox ha a disposizione due principali strade: il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace. La scelta va valutata considerando tempi, rischi e opportunità:
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Destinatario |
Tempistica |
Costi |
Caratteristiche |
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Prefetto |
Entro 60 giorni dal verbale |
Gratuito |
Procedura più semplice e snella. La decisione è spesso sulla base della documentazione presentata |
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Giudice di Pace |
Entro 30 giorni dal verbale |
Marca da bollo obbligatoria (almeno 43 euro) |
Possibilità di accertamenti tecnici e dibattimento. Sanzione non raddoppia automaticamente |
Avviare il ricorso comporta la perdita del beneficio dello sconto del 30% previsto per i pagamenti entro cinque giorni. Il percorso presso il Giudice di Pace offre la possibilità di avviare perizie tecniche, utili soprattutto in casi di contestazione della taratura o dell'omologazione dello strumento.
In presenza di un verbale dove è attestata l'omologazione del dispositivo, la giurisprudenza più recente chiede la proposizione di una querela di falso per ottenere l'annullamento della sanzione. In caso contrario, è sufficiente il ricorso, documentando la mancata iscrizione o omologazione. In ogni caso, il cittadino deve motivare puntualmente il ricorso e vigilare sulle modalità procedurali.
Le pronunce della Corte di Cassazione degli ultimi due anni hanno avuto un impatto significativo sulla gestione delle sanzioni da eccesso di velocità rilevate tramite autovelox. Con due ordinanze del 2025, la Suprema Corte ha ribadito che la mancanza di omologazione determina la nullità della multa. Tuttavia, i giudici hanno aumentato la complessità della questione: in alcuni casi è sufficiente il semplice ricorso per il cittadino, mentre in altri è richiesta una querela di falso nei confronti dell'organo che ha attestato la regolarità dello strumento nel verbale.
Questa situazione ha prodotto un caos interpretativo e applicativo, poiché: