L'Agenzia delle entrate ha ribadito che affinché si possa beneficiare della detrazione fiscale, è indispensabile che lo stato di convivenza sia già esistente.
Il diritto al bonus per la ristrutturazione è estendibile anche al familiare convivente? All'interrogativo ha risposto l'Agenzia delle Entrate che ha delineato i criteri specifici per l'ottenimento di questo incentivo fiscale, chiarendo diversi dubbi interpretativi emersi con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
La detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale presenta importanti modifiche nelle aliquote di riferimento per il 2025, con particolare attenzione al requisito dell'abitazione principale. In questo articolo approfondiamo tutte le novità, con focus specifico sulla figura del familiare convivente.
Nel contesto della consulenza fornita dalla rivista telematica Fisco Oggi dell'Agenzia delle Entrate, è stata posta la seguente domanda: "Desidero effettuare lavori di ristrutturazione nel bagno dell'appartamento di proprietà esclusiva di mia moglie, dove risiediamo. Vorrei sapere se, attraverso la Cila intestata a mia moglie, posso effettuare il pagamento delle fatture e ottenere il relativo trasferimento a mio nome, al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il bonus ristrutturazione".
Rispondendo a questa richiesta di chiarimento, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che tra i soggetti aventi diritto alla detrazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio, come definito nell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), rientra il familiare convivente del proprietario o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che include:
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui la detrazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio sia richiesta da un familiare convivente del proprietario o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, la detrazione stessa è concessa a condizione che siano soddisfatte tutte le altre disposizioni di legge relative al diritto all'agevolazione fiscale.
In particolare, la detrazione spetta anche se le abilitazioni amministrative richieste dalla normativa edilizia, in relazione alla natura dei lavori da eseguire (come concessioni, autorizzazioni o CILA), risultano intestate al proprietario dell'immobile anziché al familiare convivente che sostiene le spese.
L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che affinché si possa beneficiare della detrazione fiscale, è indispensabile che:
Questo requisito potrebbe sembrare escludere il familiare convivente che non detiene un diritto reale sull'immobile, limitandolo alla detrazione del 36%. Tuttavia, come evidenziato da esperti del settore, il diritto all'abitazione che si configura nella convivenza potrebbe essere interpretato come una forma di diritto reale di godimento, consentendo così l'accesso all'aliquota maggiorata.
I diritti reali di godimento attribuiscono il diritto di utilizzare un bene a una persona diversa dal proprietario e includono: usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi e servitù. Nel caso specifico, il "diritto di abitazione" è quello che potrebbe legittimamente applicarsi alla situazione del familiare convivente, in quanto consente di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della famiglia.
Secondo l'interpretazione suggerita da alcuni esperti fiscali e da associazioni come Confedilizia, si potrebbe applicare al caso del familiare convivente lo stesso principio che l'Agenzia delle Entrate ha già utilizzato per il Superbonus in passato, considerando legittima la detrazione maggiorata purché l'immobile costituisca effettivamente l'abitazione principale del nucleo familiare.
Per usufruire correttamente della detrazione, sia il proprietario che il familiare convivente devono rispettare alcuni requisiti formali essenziali:
Le spese devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale "parlante", che deve riportare:
Per beneficiare effettivamente della detrazione, è necessario:
Il nuovo articolo 16-ter del Tuir prevede specifici massimali calcolati in base a due variabili:
Proviamo a esaminare alcuni esempi concreti per comprendere meglio l'applicazione pratica della normativa:
Mario e Giulia sono sposati e vivono nell'appartamento di proprietà esclusiva di Giulia, dove hanno la residenza. Mario intende effettuare e pagare lavori di ristrutturazione del bagno per 15.000 euro.
In questo caso, sebbene Mario non sia proprietario dell'immobile, essendo coniuge convivente e avendo la residenza nell'abitazione (che costituisce quindi la sua abitazione principale), potrebbe accedere alla detrazione del 50%, a condizione che effettui i pagamenti tramite bonifico a suo nome e che la convivenza sia presente sia all'inizio dei lavori che al momento del pagamento delle spese.
Luca, 28 anni, vive con i genitori nella loro casa di proprietà e intende sostenere le spese per la ristrutturazione della cucina. Avendo la residenza nell'immobile e configurandosi questo come sua abitazione principale, Luca potrebbe beneficiare della detrazione maggiorata del 50%, anche se non detiene diritti reali sull'immobile.