L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento essenziale in Italia per accedere a prestazioni sociali e agevolazioni statali. La disciplina applicabile ai conviventi non sposati, con o senza figli, presenta caratteristiche peculiari delineate dalla normativa vigente e periodicamente aggiornate, soprattutto alla luce delle più recenti modifiche intervenute in materia di calcolo e definizione del nucleo familiare.
Per la normativa ISEE, il nucleo familiare fa riferimento alla famiglia anagrafica risultante nei registri del Comune di residenza al momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Di norma, una coppia di conviventi non sposati – se stabilmente registrata come tale presso l’anagrafe e, se applicabile, con figli a carico o meno – costituisce un solo nucleo familiare. È fondamentale la coabitazione e la presenza sullo stato di famiglia, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo matrimoniale. La Legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà) fornisce ulteriori dettagli per la convivenza di fatto, riconoscendo diritti ai conviventi registrati.
Sono inoltre componenti del nucleo familiare ISEE:
È importante precisare che conviventi non registrati ufficialmente risultano come nuclei distinti, anche se abitano insieme.
A partire dal 2025, in base al DPCM 14 gennaio 2025, n. 13, è stata introdotta una rilevante innovazione per i contribuenti: nel calcolo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE sono esclusi, fino a un valore massimo di 50.000 euro per nucleo familiare, i titoli di Stato (come BOT, BTP, CCTeu), i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale, anche se trasferiti allo Stato. Questa modifica, resa operativa dal 3 aprile 2025, impatta direttamente l'indicatore economico di numerose famiglie e dovrà essere tenuta in primaria considerazione in fase di compilazione dei dati patrimoniali nella DSU. Le attestazioni ISEE rilasciate in precedenza rimangono valide fino a normale scadenza; chi desidera il ricalcolo secondo la nuova normativa dovrà presentare una nuova DSU dopo l’entrata in vigore della disciplina.
Le modalità di calcolo dell’ISEE 2025 applicate ai conviventi non coniugati sono identiche a quelle previste per le coppie sposate, se sussiste la coabitazione anagrafica. Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, i conviventi non sposati che condividono la residenza e risultano nello stato di famiglia sono inseriti nella stessa DSU, con la relativa indicazione dei redditi, patrimoni e altre componenti individuali.
La presenza di figli, minorenni o maggiorenni (con specifiche regole per il carico fiscale IRPEF e la residenza), determina l’ampliamento del nucleo. Per i figli, la normativa distingue tra:
Nel caso di genitori non sposati e non conviventi, invece, si costituiscono nuclei familiari distinti. Solo in alcune eccezioni (come l’aggregazione per ISEE minorenni ai fini di prestazioni sociali) può essere richiesta l’attrazione del genitore non convivente secondo precise condizioni di legge.
Per predisporre una DSU valida nel 2025 è necessario raccogliere informazioni e documentazione in parte recuperata automaticamente dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e INPS, e in parte autodichiarata sotto la responsabilità del firmatario. I principali dati da inserire comprendono:
Tutta la documentazione deve essere aggiornata alla data di presentazione della DSU e adeguatamente conservata per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica può essere presentata in modalità precompilata, tramite il portale unico ISEE (INPS Portale ISEE), oppure tramite CAF o Comuni nella modalità tradizionale (“non precompilata”). Il sistema precompilato offre un percorso assistito, maggiori verifiche automatiche e riduce il rischio di errori e omissioni, poiché molte informazioni sono ricavate dalle banche dati pubbliche, mentre il dichiarante deve integrare i dati salienti autodichiarando la composizione del nucleo familiare e la casa di abitazione. In caso di più conviventi maggiorenni, ciascuno deve accedere con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS) per autorizzare la precompilazione o delegare tramite appositi strumenti. La validità della DSU e dell’Attestazione ISEE decorre dalla presentazione e persiste, di regola, fino al 31 dicembre 2025.
In base alle esigenze della famiglia e alle prestazioni richieste, è possibile calcolare diverse tipologie di ISEE:
La presenza di figli minori, componenti disabili e altre variabili anagrafiche o reddituali può richiedere l’impiego di moduli aggiuntivi (ad esempio, per calcolare la componente aggiuntiva o per dichiarare l’autonomia dello studente universitario).
Una volta conseguita l’attestazione ISEE è possibile accedere, in base alle soglie di reddito e caratteristiche dichiarate, a detrazioni, bonus sociali e prestazioni agevolate. Tra questi si segnalano:
L’accessibilità ai bonus dipende dalla soglia ISEE rilevata e dalle regole ufficiali che equiparano i nuclei dei conviventi non sposati a quelli coniugati, a condizione che la situazione anagrafica sia aggiornata e regolarmente attestata.
L’ordinamento italiano disciplina la materia ISEE principalmente attraverso il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, integrato e aggiornato dai successivi decreti direttoriali, dalle Circolari INPS e dalla legge 76/2016 per la definizione delle unioni civili e dei conviventi di fatto. Ogni situazione particolare (es. componenti disabili, nuclei separati o figli in affidamento) è specificata negli articoli di legge e nei modelli ufficiali della DSU. Gli enti preposti (INPS e Agenzia delle Entrate) effettuano controlli periodici sulle autodichiarazioni e rilasciano le attestazioni attraverso piattaforme digitali o tramite intermediari riconosciuti (CAF, Comuni).