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Certificazione energetica (APE) 2026: le novità e i cambiamenti da Giugno ufficiali

di Marianna Quatraro pubblicato il
Certificazione energetica Ape 2026 novit

Cosa cambia per la redazione della Certificazione energetica Ape di una casa dopo l'approvazione e la pubblicazione del nuovo decreto: le novità previste

La certificazione energetica degli edifici rappresenta uno degli strumenti chiave per misurare e valorizzare l'efficienza energetica di un immobile. Attraverso l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), cittadini, professionisti e operatori del mercato immobiliare possono valutare i consumi energetici dell'edificio, le emissioni di anidride carbonica e le opportunità di miglioramento.

Nel corso degli ultimi anni, la disciplina della certificazione è stata oggetto di costanti aggiornamenti, con l'obiettivo di allineare la normativa nazionale agli standard europei e promuovere una maggiore sostenibilità del patrimonio edilizio.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 del Decreto Requisiti Minimi, il quadro di riferimento per la valutazione energetica degli edifici e le modalità di redazione dell’APE sono stati profondamente rivisti. Il nuovo decreto non si limita ad una semplice revisione formale: introduce modifiche sostanziali su calcolo delle prestazioni, definizione di parametri, obblighi documentali e requisiti minimi da rispettare. 

Le nuove disposizioni saranno operative a partire dal 3 giugno 2026, ovvero 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto.

Principali novità del Decreto: cosa cambia per l’APE dal 3 giugno 2026

Il nuovo testo prevede un intervento profondamente strutturato sulle regole dell’APE, coinvolgendo ogni fase del processo di certificazione. Tra le innovazioni per la Certificazione Energetica di una casa spiccano:

  • Ponti termici obbligatori nei calcoli: la presenza di elementi come davanzali, balconi, cassonetti e architravi deve essere rigorosamente valutata nel modello di edificio di riferimento. Questo consente una stima più realistica delle dispersioni termiche.
  • Nuovi criteri per trasmittanze e parametri H’t: i requisiti minimi per pareti, coperture e serramenti vengono aggiornati e differenziati per tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione di primo o secondo livello).
  • Edifici con teleriscaldamento: il calcolo dei fattori di conversione energetica segue ora il metodo di Carnot, migliorando il realismo delle stime per edifici allacciati a reti efficienti.
  • Integrazione obbligatoria per le infrastrutture EV: per edifici residenziali la norma chiede la predisposizione impiantistica alle colonnine di ricarica, mentre nei non residenziali è richiesta l’installazione effettiva in base ai posti auto disponibili.
  • Sistemi di automazione e controllo: gli edifici non residenziali con impianti termici oltre 290 kW dovranno essere dotati di automazione classe B, come definita dalla norma UNI EN 15232, con estensione a ristrutturazioni di secondo livello e riqualificazioni.
  • Standardizzazione del modello APE e dei criteri di verifica: la nuova metodologia recepisce quanto previsto dalle direttive comunitarie Case Green, uniformando la scala delle classi energetiche e prevedendo nuove modalità di calcolo omogenee per tutto il Paese.
Le innovazioni introdotte puntano a migliorare la trasparenza e l’affidabilità dell’APE, semplificare i processi di verifica e rafforzare il legame tra efficientamento energetico e comfort abitativo. I nuovi criteri valgono sia per gli edifici nuovi che per quelli oggetto di ristrutturazione.

Nuove metodologie di calcolo e aggiornamento dei requisiti tecnici

Le modalità di calcolo della prestazione energetica sono state profondamente riviste per aumentare la precisione e l’affidabilità dei risultati. Il modello di edificio di riferimento viene rafforzato attraverso parametri standardizzati per involucro e impianti, permettendo confronti oggettivi tra edifici reali ed edifici teorici. L’inclusione obbligatoria dei ponti termici introduce coefficienti specifici per ogni tipologia di dettaglio costruttivo, così da valutare correttamente le dispersioni aggiuntive e il loro impatto complessivo.

Le novità coinvolgono anche:

  • Nuovi limiti di trasmittanza termica per pareti, coperture e serramenti, differenziati per tipologia di intervento;
  • Semplificazione delle verifiche H’t: nelle ristrutturazioni di secondo livello, la verifica del coefficiente medio globale è eliminata, sostituita da controlli puntuali sulle superfici disperdenti e sui singoli componenti;
  • Metodo Carnot per la conversione dell’energia primaria negli impianti cogenerativi e nelle reti di teleriscaldamento, che tiene conto dell’efficienza reale degli impianti e contribuisce a un migliore posizionamento energetico dell’edificio;
  • Nuove modalità di calcolo informatico: i software devono adeguarsi alle regole UNI/TS aggiornate, garantendo l’allineamento agli ultimi standard tecnici riconosciuti a livello europeo.

Impatto sulle classi energetiche: nuova scala, ponti termici e parametri aggiornati

Cambia scala di classificazione energetica. Il nuovo impianto prevede:
  • Scala da A (emissioni zero) a G: la definizione delle classi ora si basa su coefficienti applicati all’indice EPgl,nren, con classi univoche su tutto il territorio e criteri coerenti con la direttiva Case Green UE;
  • Ponti termici inclusi nella valutazione: l’obbligatorietà di considerare questi elementi nel confronto con l’edificio di riferimento rende la classifica più severa e realistica. Gli immobili con dettagli costruttivi non isolati rischiano di vedere peggiorata la classe, viceversa, interventi mirati possono valorizzare sensibilmente la posizione energetica;
  • Valori di trasmittanza più stringenti: nuovi limiti sono imposti per pareti, coperture e serramenti in relazione alla posizione dell’isolante (interno, esterno, intermedio), aumentando l’effetto premiante per i miglioramenti tecnologici;
  • Classi A0 e A+: per i nuovi edifici, si punta a standard sempre più elevati (15 kWh/m² anno e produzione rinnovabile superiore al fabbisogno), sostenendo la diffusione di immobili a impatto ambientale positivo.

Obblighi, esenzioni e validità dell’APE con le nuove regole

L’APE rimane obbligatorio in tutte le situazioni già previste: vendita e locazione di immobili, nuova costruzione, ristrutturazione importante, edifici pubblici. Viene confermato l’obbligo di allegazione nei contratti e nei passaggi di proprietà, con sanzioni per la mancata presentazione che variano da 1.000 a 18.000 euro a seconda dei casi.

Sono mantenute esenzioni per specifiche categorie di immobili, che includono:

  • edifici industriali e artigianali con riscaldamento subordinato alle attività produttive,
  • edifici rurali privi di impianti,
  • fabbricati isolati sotto i 50 m²,
  • ruderi, cantine, autorimesse senza climatizzazione.
La validità dell’attestato resta sempre di dieci anni, ma il rispetto di controlli sulla manutenzione degli impianti termici diventa condizione essenziale per la conservazione della validità stessa. Ogni intervento che modifica la prestazione energetica comporta l’obbligo di aggiornamento del certificato. In caso di rinnovo tacito di un contratto di locazione, il nuovo quadro normativo stabilisce che un APE scaduto deve essere rinnovato per assicurare la corretta informazione alle parti coinvolte. 

E', quindi, necessario che tecnici e proprietari seguano alcune regole operative:

  • Aggiornamento dei software professionali di calcolo, assicurandosi che rispondano agli standard tecnici definiti UNI/TS e siano compatibili con i nuovi modelli normativi.
  • Revisione delle procedure interne, comprese check-list di verifica per ponti termici, trasmittanze e adempimenti documentali.
  • Studio degli allegati tecnici aggiornati, utili per classificare correttamente gli interventi e assicurare la congruità delle verifiche richieste.
  • Formazione continua per certificatori energetici e professionisti edilizi, attraverso corsi di aggiornamento che tengano conto delle modifiche legislative più recenti.
  • Per i proprietari, controllo della documentazione relativa agli impianti, assicurando la presenza dei libretti e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, elementi indispensabili per la validità dell’APE.