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Che cos' l'accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate e quando avviene? Spiegazione ed esempi

di Chiara Compagnucci pubblicato il
Esempi dell'accertamento esecutivo

L'accertamento una procedura attraverso la quale viene determinata la base imponibile e calcolate tutte le imposte relative a specifici tributi.

La riscossione delle entrate erariali avviene in genere attraverso la notifica di un avviso di accertamento esecutivo. Questa procedura è applicata per imposte sui redditi, Iva, Irap e tributi locali, nonché per i contributi Inps, eliminando il bisogno del ruolo di riscossione. La peculiarità dell'accertamento esecutivo risiede nella sua natura esecutiva, che sostituisce il tradizionale processo di riscossione tramite ruolo e cartella di pagamento.

In altre parole, mediante l'accertamento esecutivo si elimina la fase intermedia della notifica della cartella di pagamento, semplificando i tempi di riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate. Questo approccio permette una maggiore efficacia nel definire la pretesa debitoria da parte del contribuente. Approfondiamo in questo articolo:

  • Accertamento esecutivo dell'Agenzia delle entrate, che cos'è
  • Spiegazione ed esempi dell'accertamento esecutivo

Accertamento esecutivo dell'Agenzia delle entrate, che cos'è

L'accertamento è una procedura attraverso la quale viene determinata la base imponibile e calcolate tutte le imposte relative a specifici tributi. La base imponibile serve come parametro per applicare l'aliquota e calcolare l'imposta da corrispondere. L'avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia delle entrate, notifica al contribuente la richiesta di pagamento delle imposte.

L'avviso di accertamento comprende diversi elementi per evitare la nullità, tra cui l'indicazione dell'imponibile accertato; le aliquote applicate e le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti di imposta; i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'accertamento.

L'avviso di accertamento deve includere una richiesta formale al contribuente di versare le somme richieste entro il termine previsto per la presentazione del ricorso. Con le recenti riforme, gli atti di rettifica, accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni devono anche includere una richiesta formale di pagamento delle somme richieste mediante l'accertamento stesso entro il termine per la presentazione del ricorso; indicare gli importi da pagare a titolo provvisorio in caso di presentazione del ricorso; riportare un avviso che, qualora non vengano pagate le somme richieste entro 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme stesse sarà affidata all'agente della riscossione, bypassando le normali procedure di iscrizione a ruolo, per l'esecuzione forzata.

Spiegazione ed esempi dell'accertamento esecutivo

Se in precedenza gli accertamenti immediatamente esecutivi riguardavano principalmente le imposte sui redditi e l'Iva, ora si aggiungono ora anche altri casi. Si tratta degli atti finalizzati al recupero dei crediti non legittimamente spettanti o non esistenti utilizzati in compensazione, totali o parziali e degli avvisi e degli atti relativi al recupero di imposte, tasse e importi non versati, inclusi contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o goduti, nonché cessioni di crediti di imposta senza i requisiti richiesti.

Ma anche dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, degli avvisi di rettifica e liquidazione per l’imposta di registro (valore immobiliare e aziendale o occultamento di corrispettivi) e l’imposta di successione (nel caso in cui la dichiarazione della successione o la dichiarazione sostitutiva o integrativa sia considerata incompleta o non veritiera) e degli avvisi di accertamento e liquidazione d’ufficio per l’imposta di successione, gli avvisi di rettifica e liquidazione riguardanti assicurazioni private e contratti vitalizi.

A titolo di esempio dei casi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle entrate, ecco gli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per mancato, insufficiente o tardivo versamento e presentazione in ritardo delle relative dichiarazioni, nonché perdita dei benefici fiscali relativi ai seguenti tributi: imposta di registro; imposte ipotecaria e catastale; imposta sulle successioni e donazioni; imposta sostitutiva sui finanziamenti; imposta di bollo e gli accertamenti per mancato, insufficiente o tardivo versamento di tributi automobilistici erariali e relative sanzioni.

Una volta notificato l’avviso di accertamento, diventa esecutivo dopo 60 giorni, ossia al termine del periodo per presentare un ricorso. Il contribuente è tenuto a versare le somme dovute senza aspettare la notifica della cartella di pagamento. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla scadenza, l'ente creditore incarica l'agente della riscossione per il recupero coattivo dei debiti. L’esecuzione forzata rimane sospesa per 180 giorni dalla data dell'incarico.